CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: EA LE - Presidente - Sent. n. sez. 2214/2025 AR BO CC - 04/12/2025 PP CI R.G.N. 31442/2025 SA NE AN MO - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ON IS, nata a [...] il [...] rappresentata ed assistita dall’avv. Stefania Gullo - di fiducia avverso l’ordinanza del 13/08/2025 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, TA IC, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria difensiva, datata 26/11/2025, di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. Stefania Gullo. 1. Con ordinanza del 13 agosto 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo di urgenza e contestuale ordinanza di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 11 luglio Penale Sent. Sez. 2 Num. 171 Anno 2026 Presidente: LE EA Relatore: MO AN Data Udienza: 04/12/2025 2 2025, avente ad oggetto il patrimonio aziendale e la ditta individuale di IS ON, esercente l'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, deducendo: 2.1. Violazione di legge per omessa motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto previsto dall’art. 512- cod. pen. Si deduce che, per l'integrazione del suddetto reato, non sarebbe sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare in quanto occorre la prova, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione;
il Tribunale avrebbe omesso di motivare se e in quale misura gli AN avessero conferito le loro risorse economiche per partecipare agli utili o se si fossero semplicemente limitati ad aiutare la ON nella gestione della tabaccheria. Inoltre, per quanto riguarda la circostanza che gli utili della tabaccheria sarebbero stati quasi interamente devoluti, nella misura di euro 15.000,00, in favore dei fratelli detenuti per il loro mantenimento in carcere, la difesa aveva dimostrato, mediante l'estratto dei movimenti della PostePay interessata, che i versamenti effettuati erano stati di soli euro 6550,00. Si deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi portati dalla difesa a sostengo dell’istanza di riesame, quali descritti nella memoria che era stata depositata all’udienza insieme con i relativi allegati, e dettagliatamente elencati alle pagine da 4 a 6 del ricorso. Si deduce, infine, l’insussistenza della condotta di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648- cod. pen. e 648- cod. pen. e, quindi, l’omessa motivazione sul punto;
invero, risulterebbe anche dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria che le risorse economiche utilizzate per la gestione della tabaccheria sarebbero di provenienza lecita in quanto gli acquisti settimanali in contanti avvenivano impiegando gli incassi derivati dalla vendita delle sigarette. 2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al Si deduce che il Tribunale avrebbe reso una motivazione insufficiente nel ritenere il integrato dal rischio che gli indagati disperdano ulteriormente i proventi dell'attività commerciale intestata a terzi, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali, in quanto si tratterebbe di una motivazione che richiama essenzialmente la particolare qualità del denaro quale bene fungibile e, quindi, suscettibile di essere più facilmente disperso e occultato. Si deduce che 3 tale motivazione non sarebbe sufficiente alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite “ ” in quanto non sarebbe stato precisato adeguatamente, se non con un generico riferimento alla fungibilità del denaro oggetto del sequestro, per quali motivi si rende necessaria, nel caso un esame, l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, non specificando per quali motivi il bene possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso, sotto forma di vizio di violazione di legge, unico vizio censurabile nella sede di legittimità, riguarda in sostanza l'ambito della valutazione in ordine al richiesta ai fini dell'applicazione della misura cautelare in questione, riproponendo una rilettura degli elementi di fatto valorizzati dal Tribunale con i quali la ricorrente non si confronta. 2.1. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01). 2.2. Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, questa Corte ha chiarito che in tale nozione si devono comprendere sia gli " " o " ", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 2.3. È stato poi ulteriormente specificato che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, 4 sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al " ", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione, Rv. 265433-01). 2.4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato quanto alla sussistenza del del delitto di cui all'art. 512- cod. pen., essendo illustrati gli elementi sulla base dei quali risultava evidente che l'effettiva gestione dell'attività commerciale fosse esercitata dagli AN, quali il fatto che, in occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria, la ON non era mai presente presso la tabaccheria, che la stessa esercitava una diversa attività lavorativa quale dipendente di una casa di riposo per anziani a San Procopio, che i locali presso cui era esercitata l'attività commerciale erano concessi in locazione da ME AR, madre dei fratelli AN, a fronte di un canone di locazione piuttosto esiguo pari a 100,00 euro mensili, che i rapporti finanziari riconducibili alla ON non riportavano movimenti riferibili alla rivendita di tabacchi, che il conto corrente riferibile alla gestione della rivendita di tabacchi era di fatto inattivo, che le operazioni di pagamento relative all'approvvigionamento di tabacchi erano effettuate in contanti da AN AO. 2.5. Così facendo, il Tribunale ha fatto puntuale applicazione dei princìpi affermati da questa Corte, in base ai quali la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 512- cod. pen. descrive il trasferimento fraudolento di valori quale reato a forma libera, che non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario (tra le altre: Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770-03; Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, dep. 2012, Ciaravola, Rv. 251748-01; Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595-01). Il fatto-reato consiste, dunque, nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene difforme dalla realtà – in qualsiasi forma realizzata – qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta, consistente nell’agire al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di 5 agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. 2.6. Quanto all’elemento soggettivo del delitto ipotizzato, va ricordato che è stato affermato da questa Corte che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645 – 01; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D’Agostino, Rv. 270480 – 01). Quanto all’elemento soggettivo del concorrente nel reato, è stato chiarito che l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui (Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662-01; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355-01). Tanto premesso, il Tribunale ha correttamente evidenziato la circostanza che AN AN e il fratello EN erano stati destinatari, in data 6 ottobre 2022, di un'ordinanza applicativa di misura cautelare in quanto ritenuti indiziati dei reati di cui agli articoli 416- cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con sequestro preventivo per equivalente nei confronti del primo fino alla somma di euro 100.566,00, e che quindi era prevedibile la possibile applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei loro confronti. Il Tribunale, inoltre, si sofferma diffusamente sulle circostanze dalle quali poteva desumersi la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, considerata la notorietà in un piccolo centro delle vicende giudiziarie degli AN e considerato che la ON era risultata totalmente estranea all'attività di cui era formalmente titolare, lasciando completamente la gestione ad altri, senza che avesse mai giustificato la sua condotta, circostanza che risultava dimostrativa di una piena adesione della ricorrente ad un'esigenza evidentemente riconducibile allo AN, di cui la stessa non poteva non ritenere l'illiceità poiché, in caso contrario, non vi sarebbe stata alcuna ragione per mantenere una tale situazione fittizia (pag. 8 dell’ordinanza impugnata). A fronte di tali argomentazioni, pienamente conformi ai principi di diritto che regolano la materia, del tutto generica è la doglianza relativa alla mancanza della finalità agevolatrice dei delitti di cui agli artt. 648- e 648- , cod. pen., posto che la finalità di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio 6 o impiego di beni di provenienza illecita è prevista quale alternativa a quella - ritenuta nel caso in esame - della finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 2.7. Quanto al profilo della asserita provenienza legittima delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni sequestrati, va ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438-01; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257364-01). 2.8. Tanto considerato, la violazione di legge sotto il profilo della totale mancanza di motivazione, dedotta dall'impugnante quanto all'esistenza del del delitto di cui all’art. 512- cod. pen., si profila come del tutto generica, in quanto non si confronta con le argomentazioni del Tribunale che ha dimostrato di avere compiutamente analizzato anche la memoria difensiva depositata all’udienza ed i relativi allegati, ai quali viene effettuato continuo riferimento nel corpo della motivazione. 3. Il secondo motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla sussistenza del è inammissibile. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia assolto all’onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite “ ”, che richiedono che il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del " ", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01), avendo sia pure concisamente, affermando che «la libera disponibilità del bene in capo agli effettivi titolari potrebbe aggravare e protrarre le conseguenze del reato, in particolare con il conseguimento dei relativi profitti in capo agli AN» (pagg. 5 dell’ordinanza impugnata). Non ricorre, dunque, nel caso in esame un’ipotesi di motivazione assente né meramente apparente, avendo il Tribunale fatto riferimento, sia pure concisamente, alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. 7 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MO EA LE
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, TA IC, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria difensiva, datata 26/11/2025, di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. Stefania Gullo. 1. Con ordinanza del 13 agosto 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo di urgenza e contestuale ordinanza di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 11 luglio Penale Sent. Sez. 2 Num. 171 Anno 2026 Presidente: LE EA Relatore: MO AN Data Udienza: 04/12/2025 2 2025, avente ad oggetto il patrimonio aziendale e la ditta individuale di IS ON, esercente l'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, deducendo: 2.1. Violazione di legge per omessa motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto previsto dall’art. 512- cod. pen. Si deduce che, per l'integrazione del suddetto reato, non sarebbe sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare in quanto occorre la prova, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione;
il Tribunale avrebbe omesso di motivare se e in quale misura gli AN avessero conferito le loro risorse economiche per partecipare agli utili o se si fossero semplicemente limitati ad aiutare la ON nella gestione della tabaccheria. Inoltre, per quanto riguarda la circostanza che gli utili della tabaccheria sarebbero stati quasi interamente devoluti, nella misura di euro 15.000,00, in favore dei fratelli detenuti per il loro mantenimento in carcere, la difesa aveva dimostrato, mediante l'estratto dei movimenti della PostePay interessata, che i versamenti effettuati erano stati di soli euro 6550,00. Si deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi portati dalla difesa a sostengo dell’istanza di riesame, quali descritti nella memoria che era stata depositata all’udienza insieme con i relativi allegati, e dettagliatamente elencati alle pagine da 4 a 6 del ricorso. Si deduce, infine, l’insussistenza della condotta di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648- cod. pen. e 648- cod. pen. e, quindi, l’omessa motivazione sul punto;
invero, risulterebbe anche dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria che le risorse economiche utilizzate per la gestione della tabaccheria sarebbero di provenienza lecita in quanto gli acquisti settimanali in contanti avvenivano impiegando gli incassi derivati dalla vendita delle sigarette. 2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al Si deduce che il Tribunale avrebbe reso una motivazione insufficiente nel ritenere il integrato dal rischio che gli indagati disperdano ulteriormente i proventi dell'attività commerciale intestata a terzi, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali, in quanto si tratterebbe di una motivazione che richiama essenzialmente la particolare qualità del denaro quale bene fungibile e, quindi, suscettibile di essere più facilmente disperso e occultato. Si deduce che 3 tale motivazione non sarebbe sufficiente alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite “ ” in quanto non sarebbe stato precisato adeguatamente, se non con un generico riferimento alla fungibilità del denaro oggetto del sequestro, per quali motivi si rende necessaria, nel caso un esame, l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, non specificando per quali motivi il bene possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso, sotto forma di vizio di violazione di legge, unico vizio censurabile nella sede di legittimità, riguarda in sostanza l'ambito della valutazione in ordine al richiesta ai fini dell'applicazione della misura cautelare in questione, riproponendo una rilettura degli elementi di fatto valorizzati dal Tribunale con i quali la ricorrente non si confronta. 2.1. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01). 2.2. Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, questa Corte ha chiarito che in tale nozione si devono comprendere sia gli " " o " ", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 2.3. È stato poi ulteriormente specificato che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, 4 sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al " ", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione, Rv. 265433-01). 2.4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato quanto alla sussistenza del del delitto di cui all'art. 512- cod. pen., essendo illustrati gli elementi sulla base dei quali risultava evidente che l'effettiva gestione dell'attività commerciale fosse esercitata dagli AN, quali il fatto che, in occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria, la ON non era mai presente presso la tabaccheria, che la stessa esercitava una diversa attività lavorativa quale dipendente di una casa di riposo per anziani a San Procopio, che i locali presso cui era esercitata l'attività commerciale erano concessi in locazione da ME AR, madre dei fratelli AN, a fronte di un canone di locazione piuttosto esiguo pari a 100,00 euro mensili, che i rapporti finanziari riconducibili alla ON non riportavano movimenti riferibili alla rivendita di tabacchi, che il conto corrente riferibile alla gestione della rivendita di tabacchi era di fatto inattivo, che le operazioni di pagamento relative all'approvvigionamento di tabacchi erano effettuate in contanti da AN AO. 2.5. Così facendo, il Tribunale ha fatto puntuale applicazione dei princìpi affermati da questa Corte, in base ai quali la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 512- cod. pen. descrive il trasferimento fraudolento di valori quale reato a forma libera, che non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario (tra le altre: Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770-03; Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, dep. 2012, Ciaravola, Rv. 251748-01; Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595-01). Il fatto-reato consiste, dunque, nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene difforme dalla realtà – in qualsiasi forma realizzata – qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta, consistente nell’agire al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di 5 agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. 2.6. Quanto all’elemento soggettivo del delitto ipotizzato, va ricordato che è stato affermato da questa Corte che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645 – 01; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D’Agostino, Rv. 270480 – 01). Quanto all’elemento soggettivo del concorrente nel reato, è stato chiarito che l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui (Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662-01; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355-01). Tanto premesso, il Tribunale ha correttamente evidenziato la circostanza che AN AN e il fratello EN erano stati destinatari, in data 6 ottobre 2022, di un'ordinanza applicativa di misura cautelare in quanto ritenuti indiziati dei reati di cui agli articoli 416- cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con sequestro preventivo per equivalente nei confronti del primo fino alla somma di euro 100.566,00, e che quindi era prevedibile la possibile applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei loro confronti. Il Tribunale, inoltre, si sofferma diffusamente sulle circostanze dalle quali poteva desumersi la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, considerata la notorietà in un piccolo centro delle vicende giudiziarie degli AN e considerato che la ON era risultata totalmente estranea all'attività di cui era formalmente titolare, lasciando completamente la gestione ad altri, senza che avesse mai giustificato la sua condotta, circostanza che risultava dimostrativa di una piena adesione della ricorrente ad un'esigenza evidentemente riconducibile allo AN, di cui la stessa non poteva non ritenere l'illiceità poiché, in caso contrario, non vi sarebbe stata alcuna ragione per mantenere una tale situazione fittizia (pag. 8 dell’ordinanza impugnata). A fronte di tali argomentazioni, pienamente conformi ai principi di diritto che regolano la materia, del tutto generica è la doglianza relativa alla mancanza della finalità agevolatrice dei delitti di cui agli artt. 648- e 648- , cod. pen., posto che la finalità di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio 6 o impiego di beni di provenienza illecita è prevista quale alternativa a quella - ritenuta nel caso in esame - della finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 2.7. Quanto al profilo della asserita provenienza legittima delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni sequestrati, va ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438-01; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257364-01). 2.8. Tanto considerato, la violazione di legge sotto il profilo della totale mancanza di motivazione, dedotta dall'impugnante quanto all'esistenza del del delitto di cui all’art. 512- cod. pen., si profila come del tutto generica, in quanto non si confronta con le argomentazioni del Tribunale che ha dimostrato di avere compiutamente analizzato anche la memoria difensiva depositata all’udienza ed i relativi allegati, ai quali viene effettuato continuo riferimento nel corpo della motivazione. 3. Il secondo motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla sussistenza del è inammissibile. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia assolto all’onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite “ ”, che richiedono che il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del " ", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01), avendo sia pure concisamente, affermando che «la libera disponibilità del bene in capo agli effettivi titolari potrebbe aggravare e protrarre le conseguenze del reato, in particolare con il conseguimento dei relativi profitti in capo agli AN» (pagg. 5 dell’ordinanza impugnata). Non ricorre, dunque, nel caso in esame un’ipotesi di motivazione assente né meramente apparente, avendo il Tribunale fatto riferimento, sia pure concisamente, alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. 7 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MO EA LE