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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/08/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2995
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2024\2995 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
, - rappresentata Parte_1 C.F._1
ed assistita dall'avvocato SICURELLA DAVIDE
Ricorrente
Nei confronti di
, Controparte_1 P.IVA_1
Resistente non comparso
, , Controparte_2 P.IVA_2
Resistente non comparso
Pagina 1
Conclusioni delle parti
L'avvocato Davide Sicurella, difensore dell'avvocato , Parte_1
conclude come segue: “piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ragusa ad integrale riforma del decreto impugnato (reso in data 07.10.2024 dal
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, dott.
Vincenzo Ignaccolo, nell'ambito del procedimento penale n. 2307\2021 R.G.
G.I.P. – n. 2869/2017 R.G.N.R.; all. 1), liquidare in favore del ricorrente
(difensore di collaboratore di giustizia), a titolo di compensi, il complessivo importo di euro 2.016,67 (di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 756,00 per fase introduttiva, euro 1.418,00 per fase decisionale, di cui alla tabella n.
15 “giudizi penali” allegata al D.M. 55/2014, ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis, D.P.R. 115\2002), oltre il rimborso spese forfettario 15% e oneri di legge, nonché euro 162.05 a titolo di spese di trasferta (per due udienze, Km.
110 a tratta); in ogni caso, a titolo di compensi, l'importo determinato sulla scorta del protocollo di intesa (valori “affari medi”), comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, oltre il rimborso spese forfettario 15%, oneri di legge e spese di trasferta (pari ad euro 162,05 per due udienze, Km.
110 a tratta); o, infine, quello ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, sulla scorta del valore tabellare del D.M.
55\2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato , rappresentato ed assistito dall'avocato Parte_1
Davide Sicurella, ricorreva nei confronti del per Controparte_1
l'annullamento del provvedimento, reso in data 07.10.2024 e comunicato in data 09.10.2024, con il quale il GIP presso questo Tribunale aveva rigettato la
Pagina 2 istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore del collaboratore di giustizia esponendo: Parte_2
- Di aver chiesto, all'esito del giudizio di primo grado, la liquidazione dei compensi per l'attività prestata in favore del collaboratore Parte_2
nell'ambito del processo penale n. 2869\2017 RGPM, celebrato nelle forme del rito abbreviato;
- Di aver fatto riferimento, quanto alla entità della liquidazione, ai parametri di cui al protocollo di intesa del 18.12.2023, tuttavia invocando erroneamente i compensi per gli affari “semplici” anziché per quelli “medi” (errore che chiedeva venisse emendato in questa sede);
- Che, però, con l'impugnato provvedimento, il GIP aveva rigettato in toto la istanza, opponendo che “in relazione al procedimento penale sopra indicato,
in qualità di imputato non aveva reso alcuna attività di Parte_2 collaborazione ai sensi dell'art.9, comma 8 e 9 del D.M. 23 aprile 2004 n.
161”.
Tanto premesso, eccepiva che quel decidente non aveva correttamente valutato le risultanze orali e documentali, la cui disamina avrebbe necessariamente portato all'accoglimento della istanza, segnalando, in particolare:
- Che, con la sentenza n. 60\24 del 28.2.24, lo stesso GIP presso il Tribunale di
Ragusa, nel condannare il aveva riconosciuto il vincolo della _2
continuazione tra le violazioni di natura fiscale per cui era processo e gli altri reati – fittizia intestazione di beni con l'aggravante del metodo mafioso - per il quale il predetto era già stato giudicato dal GIP presso il Tribunale di
Catania, tanto da condannarlo e pena “in continuazione” con quella irrogatagli da quest'ultima AG;
- Che l'imputato, divenuto collaborante nel 2018, aveva reso dichiarazioni etero ed autoaccusatorie, anche in ordine alla associazione criminale di tipo mafioso, denominata “ ”, affiliata alla “ ”; Controparte_3 Per_1
Pagina 3 - Che, in particolare, il dichiarante aveva rivelato come la sua posizione all'interno della società “ fosse quella di un amministratore Pt_3 fittizio, al quale i veri titolari dell'impresa, gli associati mafiosi
[...]
e , avevano affidato formalmente l'impresa, CP_4 Controparte_5
al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione;
- Che proprio sulla scorta di tali dichiarazioni era stato possibile affermare la penale responsabilità dei (oltre che dello stesso;
CP_4 _2
- Che, invero, nell'ambito del procedimento definito dal GUP di Catania n.
141\2021, il collaborante si era autoaccusato di gravi reati, rendendo dichiarazioni che permettevano di far luce sulla predetta associazione criminale, tanto che quel decidente gli aveva concesso la diminuente della collaborazione (oggi art. 416 bis 1, comma 3, c.p.);
- Che, con memoria del 01.03.2021, l'odierna parte ricorrente aveva chiesto la trasmissione degli atti alla DDA di Catania, ove il era imputato per i _2
medesimi fatti, seppur diversamente rubricati;
- Che i fatti oggetto dei procedimenti celebrati, rispettivamente, a Catania ed a
Ragusa erano, dunque, intimamente connessi;
- Che, pertanto, il nominato collaboratore aveva diritto all'assistenza difensiva gratuita anche nel processo celebratosi dianzi al GIP di Ragusa, vertendosi, anche in questo caso, in tema di addebiti ricompresi nell'ambito della
“collaborazione”.
Per gli illustrati motivi, chiedeva disporsi l'annullamento dell'impugnato decreto e la liquidazione in suo favore, per l'attività professionale prestata al collaboratore nel procedimento n. Parte_2
2869\2017 RGPM Ragusa, della somma di euro 2,016,67, distinta come da notula versata in atti.
Con ordinanza del 13.2.25, questo decidente disponeva integrarsi il contraddittorio, a cura della parte più diligente, nei confronti del Ministero della Giustizia.
Pagina 4 Nessuna delle parti resistente si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente avvisate.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua delle puntuali emergenze documentali versate in atti e non oggetto di rilievo alcuno, il ricorso appare fondato, seppur nei termini e limiti che si andranno a puntualizzare nel prosieguo.
I fatti oggetto della decisione sono così riassumibili:
- L'avvocato ha prestato attività difensiva in favore del Parte_1 collaboratore di giustizia imputato nel processo n. Parte_2
2869\2017 RGPM Ragusa, del delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74\2000, perché, quale formale rappresentante legale della si avvaleva Parte_4 contabilmente di fatture per operazioni inesistenti;
- Detto processo, celebrato nelle forme del rito abbreviato, si concludeva con la condanna del alla (ulteriore) pena di mesi quattro di reclusione, da _2
porre in continuazione con quelle già irrogate al collaboratore dal GUP di
Catania con le sentenze rese in data 23.2.21 e 25.1.22;
- All'esito, l'avvocato presentava istanza di liquidazione dei compensi, Pt_1
da porre a carico dell'Erario, per l'attività difensiva suddetta che, con il decreto oggi impugnato, reso il 07.10.2024, veniva rigettata;
- Argomentava il GIP ibleo che il “in relazione al procedimento penale _2
sopra indicato … in qualità di imputato non aveva reso alcuna attività di collaborazione rilevante, ai sensi dell'art 9, commi 8 e 9, D.M. 23 aprile 2004,
n. 161”.
Eccepisce il ricorrente la infondatezza ed erroneità delle argomentazioni poste a fondamento del diniego, rimarcando l'intima connessione tra il processo celebrato a Ragusa e quelli svoltisi a Catania, tutti originati dalle medesime, decisive rivelazioni del nominato collaborante.
Pagina 5 Ora, tanto premesso, va ricordato come l'assistenza legale prevista per i collaboratori di giustizia (art. 8 del DM 161/2004 e art. 115 del D.P.R.
115/2002) non è automatica per qualsiasi procedimento penale in cui il soggetto sia coinvolto, ma è concessa solo per quei procedimenti,
“riconducibili” alla collaborazione, che:
• Derivano direttamente dalle dichiarazioni rese dal collaboratore;
• Sono connessi o collegati alle indagini o ai processi in cui il collaboratore ha fornito un contributo utile e rilevante;
• Vedono il collaboratore come testimone qualificato o chiamante in responsabilità, cioè come soggetto che ha contribuito all'accertamento dei fatti.
All'incontro, il beneficio va escluso nei casi di procedimenti avulsi e “non riconducibili” all'attività di collaborazione, come, ad esempio, quelli in cui si procede per fatti del tutto autonomi, ovvero nel caso in cui il collaborante non ha reso dichiarazioni utili, ma si è limitato a negare la propria responsabilità, ovvero nei processi civili.
In buona sostanza, perché sia concessa l'assistenza legale a carico dello
Stato, non basta che il soggetto rivesta lo status di collaborare, ma occorre una intima connessione, sostanziale e processuale, tra una collaborazione
“effettiva” e l'oggetto del giudizio, ove l'imputato deve aver svolto un ruolo
“attivo” (che, ad esempio, va escluso se il collaboratore si sia limitato a negare la propria responsabilità).
Quanto alla collaborazione “rilevante”, la stessa può riconoscersi nei casi in cui il dichiarante fornisca informazioni utili alla ricostruzione della provenienza illecita dei beni o delle risorse aziendali;
agevoli l'attività di bonifica e regolarizzazione dell'impresa, anche mediante la rinuncia a ruoli gestionali o patrimoniali;
si impegni attivamente nel percorso di compliance e nella rimozione delle cause di infiltrazione criminale.
Pagina 6 Resta, poi, onere di chi invochi il diritto all'assistenza legale gratuita di comprovare documentalmente la ricorrenza del presupposto di legge per poter fruire del beneficio (es. mediante la produzione di verbali di audizione o di interrogatori).
Tale onere appare, a giudizio dello scrivente, pienamente soddisfatto.
Invero, l'avvocato ha depositato documentazione attestante, in Pt_1
primo luogo, la genesi della collaborazione del il quale ha effettuato _2 rivelazioni non solo con generale riferimento alla associazione criminale di tipo mafioso, denominata “Stidda”, ma anche con particolare riguardo agli interessi economici del gruppo organizzato, prime tra i quali la cointeressenza nella società (formalmente amministrata dal Parte_4
medesimo, ma di fatto gestita, in spregio alle disposizioni in tema di _2
misure di sicurezza, dai . CP_4
Sulla scorta delle rivelazioni di era stato, quindi, possibile Parte_2
dar corso ad investigazioni che avevano portato alla condanna dei per CP_4 associazione a delinquere di tipo mafioso e dello stesso collaborante – cui veniva riconosciuto il relativo status – per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante del metodo mafioso.
Ora, non è chi non veda l'intima connessione – anche in termini di rilevanza delle propalazioni riconducibili al - tra i processi celebrati a _2
Catania e quello trattato a Ragusa, in esito al quale il decidente stesso ha sancito la ricorrenza del vincolo della continuazione con le condanne già riportate dal (vincolo che, come tale, avrebbe reso assai opportuna la _2 trattazione di un simultaneus processus a fronte della quale nessuno avrebbe potuto negare in toto l'assistenza difensiva a carico dell'Erario).
Sono, infine, le stesse notazioni motivazionali adottate dal GIP di Ragusa nel provvedimento definitorio che rafforzano la pregnanza del collegamento tra le due decisioni, stante che, nel fondare la penale responsabilità del _2
(soggetto che non ha mai negato le sue responsabilità anche con riferimento
Pagina 7 alle imputazioni del processo celebratosi a Ragusa), lo stesso decidente ha dato atto come fossero state le dichiarazioni del delle quali riportava _2 ampi stralci, a “compendiare” e “concludere in modo certo e definitivo” il cerchio accusatorio delineato dai verificatori della Guardia di Finanza.
Si ritiene, pertanto che, previo annullamento del “decreto di rigetto” reso dal GUP il 07.10.2024, vada riconosciuto all'avvocato la Parte_1
liquidazione dei compensi, a carico dell'Erario, per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento n. 2869\2017 RGPM. Parte_2
Ora, secondo l'insegnamento della SC (cfr. VI, n. 22084/2018) in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, il Presidente del Tribunale, quale giudice dell'opposizione, con poteri decisori pieni, può non solo riformare il decreto impugnato, ma anche procedere direttamente alla liquidazione dei compensi, senza necessità di rimettere gli atti al giudice del procedimento.
Si ritiene, dunque, di poter autonomamente liquidare i compensi al difensore oggi opponente.
Ciò va fatto, tuttavia, entro il petitum originario, cioè nei limiti della notula oggetto del provvedimento di diniego, che qui si intende richiamata, per un totale di euro 1.177,12.
Non si ritiene, invero, emendabile in questa sede l'ipotetico errore in sede di compilazione della notula (fermo restando che anche i parametri di liquidazione degli affari “semplici” oggetto del prodotto protocollo di intesa non si pongono al di sotto degli inderogabili minimi tabellari).
Per il principio della soccombenza, va riconosciuto all'avvocato la refusioni delle spese di costituzione e difesa del Parte_1
giudizio che ci occupa, da porre a carico di entrambi i resistenti (cfr. sul punto, il provvedimento emesso dal decidente in data 13.02.2025), che possono liquidarsi in complessivi euro 1.600,00 (= euro 400 studio + euro 400 introduttiva + euro 800 decisoria), oltre ad oneri fiscali e previdenziali, come per legge, se dovuti.
Pagina 8
P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto e, per l'effetto, dispone liquidarsi all'avvocato , per la difesa del collaboratore Parte_1 Parte_2
nel giudizio n. 2869\2017 RGPM, la somma di euro 1.177,12, oltre
[...]
oneri, se dovuti come per legge.
Condanna il ed il in Controparte_2 Controparte_1 solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 1.600,00, come sopra distinta, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, come per legge, se dovuti.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025.
Il presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 9
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2024\2995 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
, - rappresentata Parte_1 C.F._1
ed assistita dall'avvocato SICURELLA DAVIDE
Ricorrente
Nei confronti di
, Controparte_1 P.IVA_1
Resistente non comparso
, , Controparte_2 P.IVA_2
Resistente non comparso
Pagina 1
Conclusioni delle parti
L'avvocato Davide Sicurella, difensore dell'avvocato , Parte_1
conclude come segue: “piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ragusa ad integrale riforma del decreto impugnato (reso in data 07.10.2024 dal
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, dott.
Vincenzo Ignaccolo, nell'ambito del procedimento penale n. 2307\2021 R.G.
G.I.P. – n. 2869/2017 R.G.N.R.; all. 1), liquidare in favore del ricorrente
(difensore di collaboratore di giustizia), a titolo di compensi, il complessivo importo di euro 2.016,67 (di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 756,00 per fase introduttiva, euro 1.418,00 per fase decisionale, di cui alla tabella n.
15 “giudizi penali” allegata al D.M. 55/2014, ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis, D.P.R. 115\2002), oltre il rimborso spese forfettario 15% e oneri di legge, nonché euro 162.05 a titolo di spese di trasferta (per due udienze, Km.
110 a tratta); in ogni caso, a titolo di compensi, l'importo determinato sulla scorta del protocollo di intesa (valori “affari medi”), comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, oltre il rimborso spese forfettario 15%, oneri di legge e spese di trasferta (pari ad euro 162,05 per due udienze, Km.
110 a tratta); o, infine, quello ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, sulla scorta del valore tabellare del D.M.
55\2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato , rappresentato ed assistito dall'avocato Parte_1
Davide Sicurella, ricorreva nei confronti del per Controparte_1
l'annullamento del provvedimento, reso in data 07.10.2024 e comunicato in data 09.10.2024, con il quale il GIP presso questo Tribunale aveva rigettato la
Pagina 2 istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore del collaboratore di giustizia esponendo: Parte_2
- Di aver chiesto, all'esito del giudizio di primo grado, la liquidazione dei compensi per l'attività prestata in favore del collaboratore Parte_2
nell'ambito del processo penale n. 2869\2017 RGPM, celebrato nelle forme del rito abbreviato;
- Di aver fatto riferimento, quanto alla entità della liquidazione, ai parametri di cui al protocollo di intesa del 18.12.2023, tuttavia invocando erroneamente i compensi per gli affari “semplici” anziché per quelli “medi” (errore che chiedeva venisse emendato in questa sede);
- Che, però, con l'impugnato provvedimento, il GIP aveva rigettato in toto la istanza, opponendo che “in relazione al procedimento penale sopra indicato,
in qualità di imputato non aveva reso alcuna attività di Parte_2 collaborazione ai sensi dell'art.9, comma 8 e 9 del D.M. 23 aprile 2004 n.
161”.
Tanto premesso, eccepiva che quel decidente non aveva correttamente valutato le risultanze orali e documentali, la cui disamina avrebbe necessariamente portato all'accoglimento della istanza, segnalando, in particolare:
- Che, con la sentenza n. 60\24 del 28.2.24, lo stesso GIP presso il Tribunale di
Ragusa, nel condannare il aveva riconosciuto il vincolo della _2
continuazione tra le violazioni di natura fiscale per cui era processo e gli altri reati – fittizia intestazione di beni con l'aggravante del metodo mafioso - per il quale il predetto era già stato giudicato dal GIP presso il Tribunale di
Catania, tanto da condannarlo e pena “in continuazione” con quella irrogatagli da quest'ultima AG;
- Che l'imputato, divenuto collaborante nel 2018, aveva reso dichiarazioni etero ed autoaccusatorie, anche in ordine alla associazione criminale di tipo mafioso, denominata “ ”, affiliata alla “ ”; Controparte_3 Per_1
Pagina 3 - Che, in particolare, il dichiarante aveva rivelato come la sua posizione all'interno della società “ fosse quella di un amministratore Pt_3 fittizio, al quale i veri titolari dell'impresa, gli associati mafiosi
[...]
e , avevano affidato formalmente l'impresa, CP_4 Controparte_5
al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione;
- Che proprio sulla scorta di tali dichiarazioni era stato possibile affermare la penale responsabilità dei (oltre che dello stesso;
CP_4 _2
- Che, invero, nell'ambito del procedimento definito dal GUP di Catania n.
141\2021, il collaborante si era autoaccusato di gravi reati, rendendo dichiarazioni che permettevano di far luce sulla predetta associazione criminale, tanto che quel decidente gli aveva concesso la diminuente della collaborazione (oggi art. 416 bis 1, comma 3, c.p.);
- Che, con memoria del 01.03.2021, l'odierna parte ricorrente aveva chiesto la trasmissione degli atti alla DDA di Catania, ove il era imputato per i _2
medesimi fatti, seppur diversamente rubricati;
- Che i fatti oggetto dei procedimenti celebrati, rispettivamente, a Catania ed a
Ragusa erano, dunque, intimamente connessi;
- Che, pertanto, il nominato collaboratore aveva diritto all'assistenza difensiva gratuita anche nel processo celebratosi dianzi al GIP di Ragusa, vertendosi, anche in questo caso, in tema di addebiti ricompresi nell'ambito della
“collaborazione”.
Per gli illustrati motivi, chiedeva disporsi l'annullamento dell'impugnato decreto e la liquidazione in suo favore, per l'attività professionale prestata al collaboratore nel procedimento n. Parte_2
2869\2017 RGPM Ragusa, della somma di euro 2,016,67, distinta come da notula versata in atti.
Con ordinanza del 13.2.25, questo decidente disponeva integrarsi il contraddittorio, a cura della parte più diligente, nei confronti del Ministero della Giustizia.
Pagina 4 Nessuna delle parti resistente si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente avvisate.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua delle puntuali emergenze documentali versate in atti e non oggetto di rilievo alcuno, il ricorso appare fondato, seppur nei termini e limiti che si andranno a puntualizzare nel prosieguo.
I fatti oggetto della decisione sono così riassumibili:
- L'avvocato ha prestato attività difensiva in favore del Parte_1 collaboratore di giustizia imputato nel processo n. Parte_2
2869\2017 RGPM Ragusa, del delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74\2000, perché, quale formale rappresentante legale della si avvaleva Parte_4 contabilmente di fatture per operazioni inesistenti;
- Detto processo, celebrato nelle forme del rito abbreviato, si concludeva con la condanna del alla (ulteriore) pena di mesi quattro di reclusione, da _2
porre in continuazione con quelle già irrogate al collaboratore dal GUP di
Catania con le sentenze rese in data 23.2.21 e 25.1.22;
- All'esito, l'avvocato presentava istanza di liquidazione dei compensi, Pt_1
da porre a carico dell'Erario, per l'attività difensiva suddetta che, con il decreto oggi impugnato, reso il 07.10.2024, veniva rigettata;
- Argomentava il GIP ibleo che il “in relazione al procedimento penale _2
sopra indicato … in qualità di imputato non aveva reso alcuna attività di collaborazione rilevante, ai sensi dell'art 9, commi 8 e 9, D.M. 23 aprile 2004,
n. 161”.
Eccepisce il ricorrente la infondatezza ed erroneità delle argomentazioni poste a fondamento del diniego, rimarcando l'intima connessione tra il processo celebrato a Ragusa e quelli svoltisi a Catania, tutti originati dalle medesime, decisive rivelazioni del nominato collaborante.
Pagina 5 Ora, tanto premesso, va ricordato come l'assistenza legale prevista per i collaboratori di giustizia (art. 8 del DM 161/2004 e art. 115 del D.P.R.
115/2002) non è automatica per qualsiasi procedimento penale in cui il soggetto sia coinvolto, ma è concessa solo per quei procedimenti,
“riconducibili” alla collaborazione, che:
• Derivano direttamente dalle dichiarazioni rese dal collaboratore;
• Sono connessi o collegati alle indagini o ai processi in cui il collaboratore ha fornito un contributo utile e rilevante;
• Vedono il collaboratore come testimone qualificato o chiamante in responsabilità, cioè come soggetto che ha contribuito all'accertamento dei fatti.
All'incontro, il beneficio va escluso nei casi di procedimenti avulsi e “non riconducibili” all'attività di collaborazione, come, ad esempio, quelli in cui si procede per fatti del tutto autonomi, ovvero nel caso in cui il collaborante non ha reso dichiarazioni utili, ma si è limitato a negare la propria responsabilità, ovvero nei processi civili.
In buona sostanza, perché sia concessa l'assistenza legale a carico dello
Stato, non basta che il soggetto rivesta lo status di collaborare, ma occorre una intima connessione, sostanziale e processuale, tra una collaborazione
“effettiva” e l'oggetto del giudizio, ove l'imputato deve aver svolto un ruolo
“attivo” (che, ad esempio, va escluso se il collaboratore si sia limitato a negare la propria responsabilità).
Quanto alla collaborazione “rilevante”, la stessa può riconoscersi nei casi in cui il dichiarante fornisca informazioni utili alla ricostruzione della provenienza illecita dei beni o delle risorse aziendali;
agevoli l'attività di bonifica e regolarizzazione dell'impresa, anche mediante la rinuncia a ruoli gestionali o patrimoniali;
si impegni attivamente nel percorso di compliance e nella rimozione delle cause di infiltrazione criminale.
Pagina 6 Resta, poi, onere di chi invochi il diritto all'assistenza legale gratuita di comprovare documentalmente la ricorrenza del presupposto di legge per poter fruire del beneficio (es. mediante la produzione di verbali di audizione o di interrogatori).
Tale onere appare, a giudizio dello scrivente, pienamente soddisfatto.
Invero, l'avvocato ha depositato documentazione attestante, in Pt_1
primo luogo, la genesi della collaborazione del il quale ha effettuato _2 rivelazioni non solo con generale riferimento alla associazione criminale di tipo mafioso, denominata “Stidda”, ma anche con particolare riguardo agli interessi economici del gruppo organizzato, prime tra i quali la cointeressenza nella società (formalmente amministrata dal Parte_4
medesimo, ma di fatto gestita, in spregio alle disposizioni in tema di _2
misure di sicurezza, dai . CP_4
Sulla scorta delle rivelazioni di era stato, quindi, possibile Parte_2
dar corso ad investigazioni che avevano portato alla condanna dei per CP_4 associazione a delinquere di tipo mafioso e dello stesso collaborante – cui veniva riconosciuto il relativo status – per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante del metodo mafioso.
Ora, non è chi non veda l'intima connessione – anche in termini di rilevanza delle propalazioni riconducibili al - tra i processi celebrati a _2
Catania e quello trattato a Ragusa, in esito al quale il decidente stesso ha sancito la ricorrenza del vincolo della continuazione con le condanne già riportate dal (vincolo che, come tale, avrebbe reso assai opportuna la _2 trattazione di un simultaneus processus a fronte della quale nessuno avrebbe potuto negare in toto l'assistenza difensiva a carico dell'Erario).
Sono, infine, le stesse notazioni motivazionali adottate dal GIP di Ragusa nel provvedimento definitorio che rafforzano la pregnanza del collegamento tra le due decisioni, stante che, nel fondare la penale responsabilità del _2
(soggetto che non ha mai negato le sue responsabilità anche con riferimento
Pagina 7 alle imputazioni del processo celebratosi a Ragusa), lo stesso decidente ha dato atto come fossero state le dichiarazioni del delle quali riportava _2 ampi stralci, a “compendiare” e “concludere in modo certo e definitivo” il cerchio accusatorio delineato dai verificatori della Guardia di Finanza.
Si ritiene, pertanto che, previo annullamento del “decreto di rigetto” reso dal GUP il 07.10.2024, vada riconosciuto all'avvocato la Parte_1
liquidazione dei compensi, a carico dell'Erario, per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento n. 2869\2017 RGPM. Parte_2
Ora, secondo l'insegnamento della SC (cfr. VI, n. 22084/2018) in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, il Presidente del Tribunale, quale giudice dell'opposizione, con poteri decisori pieni, può non solo riformare il decreto impugnato, ma anche procedere direttamente alla liquidazione dei compensi, senza necessità di rimettere gli atti al giudice del procedimento.
Si ritiene, dunque, di poter autonomamente liquidare i compensi al difensore oggi opponente.
Ciò va fatto, tuttavia, entro il petitum originario, cioè nei limiti della notula oggetto del provvedimento di diniego, che qui si intende richiamata, per un totale di euro 1.177,12.
Non si ritiene, invero, emendabile in questa sede l'ipotetico errore in sede di compilazione della notula (fermo restando che anche i parametri di liquidazione degli affari “semplici” oggetto del prodotto protocollo di intesa non si pongono al di sotto degli inderogabili minimi tabellari).
Per il principio della soccombenza, va riconosciuto all'avvocato la refusioni delle spese di costituzione e difesa del Parte_1
giudizio che ci occupa, da porre a carico di entrambi i resistenti (cfr. sul punto, il provvedimento emesso dal decidente in data 13.02.2025), che possono liquidarsi in complessivi euro 1.600,00 (= euro 400 studio + euro 400 introduttiva + euro 800 decisoria), oltre ad oneri fiscali e previdenziali, come per legge, se dovuti.
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P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto e, per l'effetto, dispone liquidarsi all'avvocato , per la difesa del collaboratore Parte_1 Parte_2
nel giudizio n. 2869\2017 RGPM, la somma di euro 1.177,12, oltre
[...]
oneri, se dovuti come per legge.
Condanna il ed il in Controparte_2 Controparte_1 solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 1.600,00, come sopra distinta, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, come per legge, se dovuti.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025.
Il presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi
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