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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1664/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...] e domiciliato in C.F._1
Ravenna, Via Carlo Pisacane n. 27 (avv. Anna Prandstraller)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente AIRE in Benalmadena (Spagna), Avda-Gomonal n. 10 (avv. C.F._2
Anna Prandstraller)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
16/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Vico EQ (NA) il 20.09.2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.15, Parte I, anno 2022;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Vico
EQ (NA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivono già separati con reciproco consenso;
2) I coniugi dichiarano di non essere proprietari di alcun bene immobile né mobile né di essere intestatari di alcun conto corrente bancario;
3) Il sig. svolge la professione di ingegnere presso la Dajan S.r.l., Via Thomas Parte_1
Alva Edison n. 8 Ravenna, e la sig.ra svolge la professione di Parte_2 psicologa libero professionista in Spagna;
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun contributo al mantenimento verrà riconosciuto né all'uno né all'altra;
5) I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
6) Le Parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473-bis.51 comma II c.p.c.
7) Le spese del presente procedimento sono sostenute dal sig. ” Pt_1
Così deciso in Ravenna il 07.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1664/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...] e domiciliato in C.F._1
Ravenna, Via Carlo Pisacane n. 27 (avv. Anna Prandstraller)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente AIRE in Benalmadena (Spagna), Avda-Gomonal n. 10 (avv. C.F._2
Anna Prandstraller)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
16/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Vico EQ (NA) il 20.09.2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.15, Parte I, anno 2022;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Vico
EQ (NA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivono già separati con reciproco consenso;
2) I coniugi dichiarano di non essere proprietari di alcun bene immobile né mobile né di essere intestatari di alcun conto corrente bancario;
3) Il sig. svolge la professione di ingegnere presso la Dajan S.r.l., Via Thomas Parte_1
Alva Edison n. 8 Ravenna, e la sig.ra svolge la professione di Parte_2 psicologa libero professionista in Spagna;
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun contributo al mantenimento verrà riconosciuto né all'uno né all'altra;
5) I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
6) Le Parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473-bis.51 comma II c.p.c.
7) Le spese del presente procedimento sono sostenute dal sig. ” Pt_1
Così deciso in Ravenna il 07.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè