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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 32/2021 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MOLE', elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Picardi n. 16;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Controparte_2 C.F._1
SCHININA', elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Marsala n. 36;
(C.F. ) quale erede di Parte_1 C.F._2 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO DANIELE SCOLLO, C.F._3
elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, viale dei Platani n. 34/b;
CONVENUTI
Oggetto
Divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 9/4/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 25/11/2020, emessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 366/2015 R.G.E. avviata dal nei confronti di Parte_2 CP_2
e di veniva disposto procedersi alla divisione del lotto 2 (immobile sito
[...] Persona_1 in Ragusa, in catasto al foglio 272, part. 677, sub 1-2-3-4) e del lotto 3 (immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 277, part. 4994, sub 4-5).
Avviato il presente giudizio di divisione endo-esecutiva dal Parte_2
con comparsa di risposta depositata in data 11/3/2021 si costituiva in
[...] giudizio il quale chiedeva di: Persona_1
- “incaricare il C.T.U. di redigere perizia suppletiva, per verificare la comoda divisibilità degli immobili pignorati, la formazione di due lotti”;
- “in via principale, disporre la divisione degli immobili e la formazione della massa attiva da dividersi, con formazione delle singole quote, previa esatta individuazione di tutti i cespiti immobiliari in comproprietà tra i fratelli e e con la Persona_1 Controparte_2 conseguente messa in vendita del solo lotto di immobili che sarà ritenuto sufficiente a soddisfare il credito del Fallimento creditore procedente”;
- “in subordine, per il caso di rilevata non materiale possibilità di formazione di detti lotti e di divisibilità di detti beni, ordinare la vendita di tutti i beni immobili in comproprietà, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti”.
Con comparsa di risposta depositata in data 29/3/2021 si costituiva in giudizio , il Controparte_2 quale chiedeva di:
- “procedere alla divisione degli immobili, incaricando il CTU di redigere progetto divisionale”;
- “disporre la divisione degli immobili formando le quote con la conseguente messa in vendita unicamente dell'immobile contraddistinto al foglio 272 particella 677, sub 1 e 2, cat. A/7 rendita catastale € 1276,94, sito in Marina di Ragusa via cavaliere Luigi Bisani 98, posto che il valore di stima del solo immobile anzidetto copre e supera notevolmente il valore della quota pignorata che è pari a ½ dell'intero capitale immobiliare oggetto del presente giudizio di divisione, e conseguentemente liberare dal pignoramento la restante parte del compendio pignorato”.
Con ordinanza dell'1/7/2021 veniva disposto il richiamo dell'esperto stimatore già nominato in sede esecutiva (arch. ) affinché, previo eventuale aggiornamento dei valori di stima dei Persona_2 lotti 2-3, predisponesse un progetto di divisione dei suddetti immobili, secondo le rispettive quote dei comproprietari, in natura ovvero, in caso di impossibilità di una materiale ripartizione degli immobili tra gli aventi diritto, mediante previsione di conguagli in denaro.
Dopo il deposito della relazione peritale, con ordinanza del 21/9/2022 veniva disposto un nuovo richiamo dell'esperto stimatore già nominato in sede esecutiva (arch. ) affinché Persona_2 predisponesse un dettagliato progetto di divisione in natura del lotto 2 in due parti, precisando:
- le modalità di divisione in natura del terreno di pertinenza e, in particolare, della vasca-piscina ivi presente (valutando se la stessa potesse essere materialmente divisa oppure assegnata integralmente a una delle due parti);
- il valore di ciascuna parte;
- il presumibile importo dei costi di frazionamento.
Dopo il deposito della relazione peritale, all'udienza del 25/1/2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo in ragione del decesso di Persona_1
A seguito di rituale riassunzione del processo da parte del Parte_2
con “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” depositata in data 15/2/2024 si
[...] costituiva in giudizio , quale erede di Parte_1 Persona_1
Con ordinanza del 30/5/2024 veniva disposto un nuovo richiamo dell'esperto stimatore già nominato in sede esecutiva (arch. ) affinché: Persona_2
- rispondesse alle osservazioni formulate da;
Controparte_2 - procedesse ad eventuale aggiornamento del presumibile importo dei costi di divisione in natura del lotto 2 (includendo anche i costi del frazionamento catastale).
Dopo il deposito della relazione peritale, con ordinanza del 17/10/2024, considerato che l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch. ) non aveva risposto in modo compiuto Persona_2 alle osservazioni di né aveva aggiornato il presumibile importo dei costi di Controparte_2 divisione in natura del lotto 2, veniva nominato quale CTU l'ing. affinché: Persona_3
- precisasse se il lotto 2 fosse comodamente divisibile in porzioni corrispondenti alle quote dei comproprietari e suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, non richiedenti opere complesse e di notevole costo e per le quali non vi fosse un sensibile deprezzamento del loro valore rispetto al valore dell'intero;
- in caso di comoda divisibilità, predisponesse un progetto di divisione in natura e indicasse l'importo dei costi di divisione in natura del lotto 2 (includendo anche i costi del frazionamento catastale);
- procedesse ad eventuale aggiornamento del valore di vendita del lotto 2.
Dopo il deposito della relazione del CTU, all'udienza del 9/4/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale (il chiedeva, Parte_2 ritenuta la non comoda divisibilità degli immobili, di disporne la vendita;
Controparte_2 chiedeva, data la non comoda divisibilità del lotto 2, di disporre la vendita dei lotti 2-3;
[...]
chiedeva di disporre il richiamo del CTU e, in subordine, di disporre la divisione in Parte_1 natura del lotto 2) e la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termine di 30 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
Con memoria di replica depositata in data 29/5/2025 chiedeva di: Parte_1
- “emettere, in favore dell'odierna istante e richiedente l'attribuzione ex art. 720 cod. civ., sentenza attributiva e traslativa della proprietà dell'intera quota dell'esecutato - rectius: degli eredi di
– pari ad 1/2 indiviso dell'intero Lotto 2), condizionatamente ed all'esito Parte_3 dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento in favore del creditore procedente entro un assegnando termine che, in via analogica, si richiede in giorni 120, o nel diverso termine che potrà equamente stabilirsi dall'Ill.mo Sig. G.U. tenuto conto della considerevole consistenza del debito complessivo”;
- “conseguentemente dire, pronunciare ed emettere sentenza di scioglimento della comunione ereditaria tra l'istante ed il condividente con contestuale attribuzione in favore Controparte_2 dell'istante della quota parte indivisa insistente su una parte della 1/2 (metà) dell'intero Lotto 2), non gravata - identificato nel procedimento n. 366/2015 r.g.e.i. ed appartenente al condividente
- con decorrenza ed efficacia dall'estinzione dell'obbligazione dell'intero credito Controparte_2 vantato dal creditore procedente e previa prova, da versarsi in atti, del soddisfacimento integrale della posizione debitoria dell'esecutato”;
- “dire e dichiarare che la somma dovuta dall'odierna istante e da corrispondersi in favore di
è pari a quella desumibile, pro quota, dalla perizia di stima dell'ing. Controparte_2 Per_4
.
[...]
*** Il presente giudizio di divisione endo-esecutiva ha ad oggetto il lotto 2 (immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 272, part. 677, sub 1-2-3-4) e il lotto 3 (immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 277, part. 4994, sub 4-5).
Sul lotto 3
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/4/2025 il Parte_2
e hanno chiesto di disporre la vendita del lotto 3, mentre
[...] Controparte_2
non ha formulato alcuna richiesta con riguardo al lotto 3. Parte_1
Dunque, anzitutto, non sono sorte contestazioni né sul diritto alla divisione del lotto 3, né sulle modalità di divisione.
Ma soprattutto, va rilevato che:
- il lotto 3 non risulta comodamente divisibile in natura in porzioni corrispondenti alle quote di comproprietà, per la sua estensione e le sue caratteristiche tipologiche, trattandosi di un'abitazione;
- per come affermato dall'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch. ) con Persona_2 relazione depositata in data 15/3/2022, “tale bene non risulta divisibile poiché l'abitazione posta al secondo piano ha nel piano superiore un piano come pertinenza” (cfr. p. 3).
Pertanto, deve farsi luogo alla vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 720 c.c., non essendovi stata la richiesta di attribuzione con addebito dell'eccedenza da parte di alcun comproprietario.
Con relazione depositata in data 15/3/2022 l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch.
) ha determinato il valore del lotto 3 in euro 120.445,60. Persona_2
Tuttavia, tale importo deve essere ridotto del 15% ex art. 568, comma 2, c.p.c. a euro 102.378,76, pervenendosi così (previo arrotondamento) ad un valore di vendita di euro 102.000,00.
Sul lotto 2
Va preliminarmente evidenziato che:
- all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/4/2025 il Parte_2
e hanno chiesto di disporre la vendita del lotto 2, in
[...] Controparte_2 quanto non comodamente divisibile, mentre ha chiesto di disporre la divisione in Parte_1 natura del lotto 2, in quanto comodamente divisibile;
- con la memoria di replica ha chiesto l'assegnazione del lotto 2 ai sensi dell'art. Parte_1
720 c.c.
Orbene, con la memoria di replica non ha espressamente rinunciato alla domanda Parte_1 di divisione in natura del lotto 2 e ha contestato le comparse conclusionali delle altre parti, riportandosi “a quanto già rilevato ed eccepito in tutti gli atti difensivi e nella comparsa conclusionale” (cfr. p. 1).
Può dunque ritenersi che abbia formulato in via subordinata la richiesta di Parte_1 assegnazione del lotto 2 ai sensi dell'art. 720 c.c., per il caso in cui non dovesse essere disposta la divisione in natura.
Conseguentemente, deve anzitutto verificarsi se il lotto 2 sia comodamente divisibile in natura, e ciò anche perché l'art. 720 c.c. consente al comproprietario di richiedere l'attribuzione dell'immobile oggetto del giudizio di divisione (solo) “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili”.
Sul punto, va ricordato che il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula invero, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (cfr.
Cass. 17712/2023, che richiama Cass. 16918/2015; nello stesso senso, Cass. 27984/2023).
Nel caso di specie, con riguardo al lotto 2, costituito da due villette, con la prima relazione depositata in data 15/3/2022 l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch. ) ha Persona_2 rilevato che:
- le villette erano “divisibili perfettamente eliminando la porta comunicante tra le due stesse unità che si presentavano già divise da progetto perché sono presenti due ingressi separati sia all'esterno con i due cancelli che anche internamente con due rampe di accesso, due rimesse e due ingressi all'abitazione posti sul retro” (cfr. p. 4);
- “può essere anche suddiviso lo spazio di pertinenza intorno o tenuto come spazio comune poiché è lo spazio posteriore in cui è installata la vasca non completata come piscina in mezzo alle erbacce incolte che hanno sostituito e completamente soppiantato il giardino presente” (cfr. p. 4).
Con la seconda relazione depositata in data 5/1/2023 l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva
(arch. ) ha evidenziato che: Persona_2
- la suddivisione in parti uguali del lotto 2 poteva essere effettuata mediante realizzazione di un muro divisorio comune (cfr. p. 1);
- l'intervento di divisione avrebbe avuto un importo di circa euro 10.000,00 per la realizzazione delle opere descritte nella relazione (cfr. p. 3).
Con “comparsa di costituzione di nuovo difensore” depositata in data 23/5/2024 Controparte_2 ha dedotto che “il CTU, nella relazione di divisione del 04/01/2023, non ha valutato attentamente lo stato dei luoghi e, in particolare, del terreno antistante la villetta non rifinita (civico n. 100) che si presenta, ad oggi, a quota inferiore rispetto al progetto originale, con un dislivello di circa 1,20 m. lungo la linea di divisione indicata dal CTU, come si evince dalle allegate fotografie e relativa planimetria (All. 2). Tale difformità progettuale è dovuta a lavori abusivi eseguiti a suo tempo dal precedente comproprietario, sig. , nell'ambito di opere di trasformazione Parte_3 dell'immobile intrapresi unilateralmente in violazione dell'art. 182, c.
2. c.c. Lavori poi sospesi in seguito al giudizio iscritto al n. 1020/2010 R.G. Tribunale di Ragusa e definito con provvedimento emesso il 28/06/2010, con il quale il Tribunale ha inibito in via d'urgenza, al resistente Pt_3
, di intraprendere e/o proseguire le opere di trasformazione dell'immobile in comunione
[...] legale con la moglie. Non è materialmente possibile quindi, allo stato attuale, realizzare un generico
“muro divisorio comune” lungo la linea di confine del terreno antistante le due villette, così come descritto dal CTU, mancando di fatto il terreno sottostante, su cui tale muro dovrebbe poggiare.
Occorrerebbe infatti realizzare preventivamente tutte le idonee opere a sostegno del terrapieno tra i due livelli (scavo a sezione per opere in fondazione, cordolo di fondazione, muro di contenimento in cemento armato) prima di ipotizzare la realizzazione di un soprastante muro divisorio o, in alternativa, riportare prima lo stato dei luoghi al progetto originale. Il CTU non ha nemmeno tenuto conto della folta vegetazione esistente, tra cui una palma di alto fusto (oltre 5,00 mt.), proprio sulla linea di divisione del terrapieno antistante le villette, la cui rimozione (unitamente al relativo apparato radicale) effettuabile esclusivamente mediante mezzi meccanici, rischierebbe di compromettere anche la stabilità del muro di confine del lotto sul lungomare Bisani, a ridosso del quale l'albero sorge” (cfr. pp. 4-5).
Con la terza relazione depositata in data 21/9/2024, l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva
(arch. ), contrariamente a quanto richiesto con ordinanza del 30/5/2024, non ha Persona_2 risposto in modo compiuto alle osservazioni di . Controparte_2
Pertanto, se è vero che l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch. ) ha Persona_2 inizialmente ritenuto che il lotto 2 fosse divisibile in due porzioni mediante realizzazione di un muro divisorio comune, con un costo di circa euro 10.000,00, è anche vero che tali valutazioni non sono state confermate a seguito delle osservazioni formulate da in merito allo Controparte_2 stato dei luoghi e alle difformità progettuali (che, secondo impedivano di Controparte_2 realizzare un generico “muro divisorio comune”).
Pertanto, in mancanza di risposta a tali osservazioni, è stato necessario nominare un nuovo CTU
(ing. al fine di verificare in modo più approfondito la divisibilità del lotto 2. Persona_3
Con relazione depositata in data 21/3/2025 il nuovo CTU (ing. ha affermato che: Persona_3
- il lotto 2 non era conforme ai titoli edilizi, né alle planimetrie catastali (cfr. pp. 3-4);
- i costi stimati per la regolarizzazione delle difformità catastali erano pari a euro 3.500,00 (cfr. p.
4);
- i costi stimati per rimuovere le difformità concernenti “modifiche interne al fabbricato autorizzato e realizzazione di opere che non costituiscono volume edificato” erano pari a euro 13.500,00 (cfr. p.
5);
- i costi stimati per rimuovere le difformità concernenti “realizzazione di nuove strutture all'esterno del fabbricato autorizzato” erano pari a euro 68.000,00 (cfr. pp. 5-6-7);
- quanto al “profilo autorizzativo”, non era possibile “procedere al frazionamento” in due distinte unità immobiliari “prima di aver regolarizzato lo stato dei luoghi” (cfr. p. 8);
- quanto al “profilo tecnico”, per l'ipotizzato frazionamento in due parti occorreva “completare il lato Ovest sia con opere edili che impiantistiche” e “rendere indipendenti gli impianti del lato Ovest rispetto al lato Est, con tutti gli allacciamenti alle infrastrutture impiantistiche comunali, ivi compresa la realizzazione di una nuova cisterna per l'accumulo dell'acqua potabile”, per cui
“sebbene l'edificio sia stato pensato per essere diviso in due parti uguali, in effetti tale separazione allo stato non è possibile, visto che l'unica parte abitabile ed indipendente è il lato Est, mentre il lato Ovest allo stato non può essere abitato” (cfr. p. 9);
- quanto al “profilo commerciale”, “le dimensioni della villa, unite alla posizione ed all'esposizione, si prestano alla realizzazione di una struttura turistico ricettiva di lusso. Se invece la proprietà venisse divisa in due parti, si perderebbe questa opportunità e si ridurrebbe la platea di possibili acquirenti con conseguente deprezzamento del valore di vendita … la vendita di una sola porzione dell'immobile perderebbe le caratteristiche di unicità dell'immobile e si porrebbe in un mercato nel quale sono presenti altre “porzioni” di villa in vendita, con conseguente deprezzamento del valore di vendita … le due parti simmetriche della villa sono differenti per livello di completamento e quindi la villa non potrebbe essere divisa a metà poiché le due metà hanno differenti valori commerciali” (cfr. p. 9);
- pertanto, “ritengo che gli elementi ostativi descritti sopra non consentano la comoda divisibilità dell'immobile” (cfr. p. 9).
Tale conclusione è stata ribadita dal nuovo CTU (ing. anche a seguito dell'esame Persona_3 delle osservazioni di . Parte_1
Ed in particolare, in sede di risposta alle osservazioni, il nuovo CTU (ing. ha Persona_3 evidenziato che:
- “le opere di divisione necessarie non si limitano alla semplice chiusura di due porte ed alla realizzazione di una rete metallica … ma sono molto più complesse e riguardano sia aspetti di regolarizzazione sia aspetti tecnici” (cfr. p. 50);
- “sussistono servitù che riguardano tutti gli impianti” (cfr. p. 50);
- “nelle autorizzazioni non c'è alcuna evidenza formale che si tratti di due unità indipendenti. Infatti nella Variante, unico atto valido ai fini autorizzativi, sono riportate le porte di comunicazione fra i due lati dell'immobile e i conteggi sono univoci per tutto il fabbricato. Inoltre, sia nella
Concessione Edilizia in Variante (All. 4 rev01) che nella C.E. originale (All. 3 rev01), non si fa riferimento a due villette, ma semplicemente a “villetta”. Il fatto che nella Dichiarazione di fabbricato urbano del 02/03/2009 siano stati realizzati 4 sub non prova affatto che siano state autorizzate due unità indipendenti, perché, come già detto, le Dichiarazioni catastali non hanno alcuna valenza urbanistica” (cfr. p. 50);
- pur essendo “chiara la volontà del costruttore di realizzare un immobile che in futuro potesse essere diviso fra i due figli”, “l'evoluzione della costruzione, la realizzazione di opere abusive ed il mancato completamento del lato Ovest … non consentono la comoda divisibilità” (cfr. pp. 50-51);
- “negli elaborati progettuali allegati alla Variante autorizzata l'immobile NON è frazionato. Infatti la villetta è rappresentata come un'unica unità immobiliare e gli stessi conteggi urbanistici sono riportati per l'intera villetta e non sono separati in due unità” (cfr. p. 51);
- “il diverso livello di completamento determina una differenza di quotazione fra le due parti che
NON consente la semplice divisione per mezzo della chiusura di due porte, perché da un lato avremmo una unità abitabile e dall'altra NO” (cfr. p. 52);
- “in linea teorica una rete di recinzione e la chiusura di due porte potrebbe risultare idonea a dividere due proprietà. Tuttavia la soluzione proposta è semplicistica perché non tiene conto delle criticità riportate in relazione ed ulteriormente chiarite ai punti precedenti” (cfr. p. 53).
Le conclusioni raggiunte dal nuovo CTU (ing. a seguito di accesso sui luoghi e di Persona_3 attento esame degli atti di causa risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico- giuridici ed espresse con valutazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza citata e delle conclusioni raggiunte dal nuovo
CTU (ing. , il lotto 2 non risulta comodamente divisibile. Persona_3
Ed infatti, anzitutto, le due distinte unità immobiliari risultanti dalla divisione (peraltro, di valore non equivalente) verrebbero formate solo dopo aver fronteggiato problemi tecnici complessi ed eccessivamente costosi, considerato che:
- per come correttamente affermato dal nuovo CTU (ing. , non potrebbero ottenersi Persona_3 le autorizzazioni necessarie per il prospettato frazionamento se non dopo aver regolarizzato lo stato dei luoghi;
- i costi stimati dal nuovo CTU (ing. per la regolarizzazione delle difformità Persona_3 catastali (euro 3.500,00) e per la rimozione delle difformità urbanistiche (euro 13.500,00 + euro
68.000,00) ammontano a complessivi euro 85.000,00;
- sul piano tecnico, secondo il nuovo CTU (ing. occorrerebbe inoltre “completare il Persona_3 lato Ovest sia con opere edili che impiantistiche” e “rendere indipendenti gli impianti del lato Ovest rispetto al lato Est, con tutti gli allacciamenti alle infrastrutture impiantistiche comunali, ivi compresa la realizzazione di una nuova cisterna per l'accumulo dell'acqua potabile” (cfr. relazione depositata in data 21/3/2025, p. 9), con conseguenti ulteriori costi;
- pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da , la divisione in due distinte unità Parte_1 immobiliari non potrebbe essere effettuata semplicemente con l'apposizione di una rete di recinzione (o di un muro divisorio) e con la chiusura di due porte, proprio perché in questo modo non si terrebbe conto delle criticità segnalate dal nuovo CTU (ing. . Persona_3
Inoltre, sotto l'aspetto economico-funzionale, deve notarsi che:
- per come correttamente affermato dal nuovo CTU (ing. , le attuali dimensioni del Persona_3 lotto 2, la sua posizione e la sua esposizione si prestano alla (possibile) realizzazione di una struttura turistico ricettiva di lusso, mentre, in caso di divisione in due unità immobiliari, si perderebbe questa opportunità e si restringerebbe perciò la platea di possibili acquirenti, con conseguente riduzione del valore di vendita;
- inoltre, allo stato, le due parti del lotto 2 sono differenti per livello di completamento, in quanto “il
Lato Est è interamente rifinito, ovvero è completo di pavimentazione e di servizi igienici. Le pareti sono intonacate e tinteggiate, sono stati realizzati gli impianti, ci sono le porte interne e quant'altro necessario a rendere l'appartamento abitabile”, mentre “il Lato al momento non è abitabile CP_3 perché è privo di pavimentazione, le pareti sono intonacate, ma sono per lo più prive di finitura superficiale e non sono tinteggiate, non sono presenti i servizi igienici, gli impianti sono stati predisposti, ma non sono completi né tanto meno funzionanti e non ci sono le porte interne” (cfr. relazione depositata dal nuovo CTU, ing. in data 21/3/2025, p. 8); Persona_3
- pertanto, secondo il nuovo CTU, ing. il lotto 2 non potrebbe essere diviso a metà Persona_3 anche perché le sue due parti hanno differenti valori commerciali.
Alla luce di quanto finora esposto, non essendo il lotto 2 comodamente divisibile, deve rigettarsi la domanda di divisione in natura formulata da . Parte_1
Deve a questo punto esaminarsi la richiesta di assegnazione del lotto 2 formulata da
[...]
con la memoria di replica ai sensi dell'art. 720 c.c. Parte_1
Orbene, è vero che “con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (cfr. Cass. 98/2016).
Tuttavia, per come evidenziato da Cass. 3936/2022:
- “con riferimento ai limiti della proposizione dell'istanza di attribuzione, non si può prescindere dalla specificità del giudizio di divisione e soprattutto dall'incidenza che possono avere sul risultato della divisione le vicende soggettive che colpiscono i condividenti, ovvero quelle oggettive concernenti i beni coinvolti nel giudizio (Cass. n. 15926 del 2019)”;
- “pertanto, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile, lungi dal rivestire natura negoziale, costituisce una modalità attuativa della divisione e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo, rivolta a porre fine allo stato di comunione e come tale è formulabile anche in appello (Cass. n. 3497 del 2019)”;
- “in altri termini, la richiesta di attribuzione dell'intero compendio ereditario ex art. 720 c.c., può essere proposta per la prima volta anche in appello poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio (Cass. n. 14521 del 2012;
Cass. n. 15926 del 2019)”.
In sintesi, in base al principio di diritto affermato da Cass. 24174/2021, “in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione può essere proposta per la prima volta in appello poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio”.
Ad ogni modo, Cass. 14521/2012 ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. formulata, nel giudizio di secondo grado, con la comparsa conclusionale, in quanto:
- la richiesta era stata formulata “al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti”;
- “istanze e sollecitazioni all'esercizio del potere officioso (come è, nel giudizio divisorio, quello di valutare la praticabilità di una ipotesi di divisibilità dei beni) rientrano infatti nelle regole fondamentali del giusto processo che il giudice di merito è tenuto a far rispettare”;
- “la mancata tempestiva attivazione del contraddittorio su di esse, imputabile alla parte, tardivamente attivatasi oltre il limite della precisazione delle conclusioni, esclude che il giudice sia tenuto a esaminare specificamente la deduzione di parte”.
Ne segue che la richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. formulata da con la Parte_1 memoria di replica risulta inammissibile, in quanto formulata al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio fra le parti.
Ad ogni modo, considerato che (in base alla giurisprudenza citata) tale richiesta di attribuzione potrebbe essere eventualmente formulata in appello (ove con sentenza venisse disposto lo scioglimento della comunione mediante vendita del lotto 2 e tale sentenza venisse appellata), risulta opportuno rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire a la rituale Parte_1 proposizione della richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c.
Sul punto, va però fin d'ora precisato che:
- il lotto 2 era originariamente di proprietà del debitore per la quota di 1/2 e della Parte_3 moglie (non debitrice) per la quota di 1/2; Persona_5
- dopo il decesso di il lotto 2 è divenuto di proprietà di Parte_3 Persona_5
e Controparte_2 Persona_1
- dopo il decesso di il lotto 2 è divenuto di proprietà di e Persona_5 Controparte_2
Persona_1
- più precisamente, secondo la relazione depositata in data 21/3/2025 dal nuovo CTU (ing.
[...]
, il lotto 2 è divenuto di proprietà di per 13/24 e di Per_3 Controparte_2 Persona_1 per 11/24 (cfr. p. 11);
- nell'ambito della procedura esecutiva n. 366/2015, avviata dal Parte_2
il lotto 2 è stato pignorato per la sola quota di 1/2 originariamente
[...] appartenente al debitore e poi a e quali eredi Parte_3 Controparte_2 Persona_1 di Parte_3
- pertanto, essendo stata a suo tempo pignorata solo la quota di 1/2 originariamente di proprietà di gli attuali comproprietari e (quale erede di Parte_3 Controparte_2 Parte_1
sono contemporaneamente comproprietari esecutati (per la quota di 1/2 Persona_1 originariamente di proprietà del debitore e comproprietari non esecutati (per la Parte_3 quota di 1/2 originariamente di proprietà di non debitrice). Persona_5
Conseguentemente, , ove dovesse ritualmente proporre richiesta di attribuzione ex Parte_1 art. 720 c.c., dovrebbe versare una somma pari al valore della quota dell'altro comproprietario e cioè a 13/24 del valore di vendita del lotto 2; poiché il valore di vendita Controparte_2 dell'intero lotto 2 è stato stimato dal nuovo CTU, ing. in euro 1.097,000,00 (cfr. Persona_3 relazione depositata in data 21/3/2025, p. 22), dovrà versare una somma pari a Parte_1 euro 594.208,33.
A seguito del versamento di tale somma (che dovrebbe essere assegnata in parte a CP_2 quale comproprietario non esecutato e in parte alla procedura esecutiva n. 366/2015
[...]
R.G.E., essendo qualificabile anche come comproprietario esecutato), Controparte_2 [...]
diventerebbe proprietaria per intero del lotto 2. Parte_1
Ad ogni modo, sul lotto 2 permarrebbe il pignoramento per la quota originariamente appartenente a quale erede di Pertanto, in sede esecutiva potrebbe essere Persona_1 Parte_3 disposta la vendita (per intero) del lotto 2 al fine di consentire al Parte_2 di soddisfarsi sul ricavato della vendita in misura pari alla quota
[...] originariamente appartenente a quale erede di Persona_1 Parte_3
Per contro, ove non dovesse ritualmente proporre richiesta di attribuzione ex art. Parte_1
720 c.c., lo scioglimento della comunione potrà eventualmente essere effettuato mediante vendita del lotto 2.
Conclusioni
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, con riguardo al lotto 3 deve disporsi lo scioglimento della comunione e deve disporsi la vendita come da separata ordinanza, con la quale la causa viene rimessa sul ruolo;
con riguardo al lotto 2, deve rigettarsi la domanda di di Parte_1 divisione in natura e deve rimettersi la causa sul ruolo (come da separata ordinanza) al fine di consentire a la rituale proposizione della richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. Parte_1
o, altrimenti, di disporre eventualmente la vendita.
Trattandosi di sentenza non definitiva, nessuna statuizione viene adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 32/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dispone lo scioglimento della comunione tra e sul lotto 3 Controparte_2 Parte_1
(immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 277, part. 4994, sub 4-5);
2) dispone la vendita del lotto 3 come da separata ordinanza, con la quale rimette la causa sul ruolo;
3) rigetta la domanda di di divisione in natura del lotto 2 (immobile sito in Parte_1
Ragusa, in catasto al foglio 272, part. 677, sub 1-2-3-4);
4) rimette la causa sul ruolo (come da separata ordinanza) al fine di consentire a Parte_1 la rituale proposizione della richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. del lotto 2 o, altrimenti, di disporne eventualmente la vendita;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, 12 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 32/2021 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MOLE', elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Picardi n. 16;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Controparte_2 C.F._1
SCHININA', elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Marsala n. 36;
(C.F. ) quale erede di Parte_1 C.F._2 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO DANIELE SCOLLO, C.F._3
elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, viale dei Platani n. 34/b;
CONVENUTI
Oggetto
Divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 9/4/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 25/11/2020, emessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 366/2015 R.G.E. avviata dal nei confronti di Parte_2 CP_2
e di veniva disposto procedersi alla divisione del lotto 2 (immobile sito
[...] Persona_1 in Ragusa, in catasto al foglio 272, part. 677, sub 1-2-3-4) e del lotto 3 (immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 277, part. 4994, sub 4-5).
Avviato il presente giudizio di divisione endo-esecutiva dal Parte_2
con comparsa di risposta depositata in data 11/3/2021 si costituiva in
[...] giudizio il quale chiedeva di: Persona_1
- “incaricare il C.T.U. di redigere perizia suppletiva, per verificare la comoda divisibilità degli immobili pignorati, la formazione di due lotti”;
- “in via principale, disporre la divisione degli immobili e la formazione della massa attiva da dividersi, con formazione delle singole quote, previa esatta individuazione di tutti i cespiti immobiliari in comproprietà tra i fratelli e e con la Persona_1 Controparte_2 conseguente messa in vendita del solo lotto di immobili che sarà ritenuto sufficiente a soddisfare il credito del Fallimento creditore procedente”;
- “in subordine, per il caso di rilevata non materiale possibilità di formazione di detti lotti e di divisibilità di detti beni, ordinare la vendita di tutti i beni immobili in comproprietà, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti”.
Con comparsa di risposta depositata in data 29/3/2021 si costituiva in giudizio , il Controparte_2 quale chiedeva di:
- “procedere alla divisione degli immobili, incaricando il CTU di redigere progetto divisionale”;
- “disporre la divisione degli immobili formando le quote con la conseguente messa in vendita unicamente dell'immobile contraddistinto al foglio 272 particella 677, sub 1 e 2, cat. A/7 rendita catastale € 1276,94, sito in Marina di Ragusa via cavaliere Luigi Bisani 98, posto che il valore di stima del solo immobile anzidetto copre e supera notevolmente il valore della quota pignorata che è pari a ½ dell'intero capitale immobiliare oggetto del presente giudizio di divisione, e conseguentemente liberare dal pignoramento la restante parte del compendio pignorato”.
Con ordinanza dell'1/7/2021 veniva disposto il richiamo dell'esperto stimatore già nominato in sede esecutiva (arch. ) affinché, previo eventuale aggiornamento dei valori di stima dei Persona_2 lotti 2-3, predisponesse un progetto di divisione dei suddetti immobili, secondo le rispettive quote dei comproprietari, in natura ovvero, in caso di impossibilità di una materiale ripartizione degli immobili tra gli aventi diritto, mediante previsione di conguagli in denaro.
Dopo il deposito della relazione peritale, con ordinanza del 21/9/2022 veniva disposto un nuovo richiamo dell'esperto stimatore già nominato in sede esecutiva (arch. ) affinché Persona_2 predisponesse un dettagliato progetto di divisione in natura del lotto 2 in due parti, precisando:
- le modalità di divisione in natura del terreno di pertinenza e, in particolare, della vasca-piscina ivi presente (valutando se la stessa potesse essere materialmente divisa oppure assegnata integralmente a una delle due parti);
- il valore di ciascuna parte;
- il presumibile importo dei costi di frazionamento.
Dopo il deposito della relazione peritale, all'udienza del 25/1/2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo in ragione del decesso di Persona_1
A seguito di rituale riassunzione del processo da parte del Parte_2
con “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” depositata in data 15/2/2024 si
[...] costituiva in giudizio , quale erede di Parte_1 Persona_1
Con ordinanza del 30/5/2024 veniva disposto un nuovo richiamo dell'esperto stimatore già nominato in sede esecutiva (arch. ) affinché: Persona_2
- rispondesse alle osservazioni formulate da;
Controparte_2 - procedesse ad eventuale aggiornamento del presumibile importo dei costi di divisione in natura del lotto 2 (includendo anche i costi del frazionamento catastale).
Dopo il deposito della relazione peritale, con ordinanza del 17/10/2024, considerato che l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch. ) non aveva risposto in modo compiuto Persona_2 alle osservazioni di né aveva aggiornato il presumibile importo dei costi di Controparte_2 divisione in natura del lotto 2, veniva nominato quale CTU l'ing. affinché: Persona_3
- precisasse se il lotto 2 fosse comodamente divisibile in porzioni corrispondenti alle quote dei comproprietari e suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, non richiedenti opere complesse e di notevole costo e per le quali non vi fosse un sensibile deprezzamento del loro valore rispetto al valore dell'intero;
- in caso di comoda divisibilità, predisponesse un progetto di divisione in natura e indicasse l'importo dei costi di divisione in natura del lotto 2 (includendo anche i costi del frazionamento catastale);
- procedesse ad eventuale aggiornamento del valore di vendita del lotto 2.
Dopo il deposito della relazione del CTU, all'udienza del 9/4/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale (il chiedeva, Parte_2 ritenuta la non comoda divisibilità degli immobili, di disporne la vendita;
Controparte_2 chiedeva, data la non comoda divisibilità del lotto 2, di disporre la vendita dei lotti 2-3;
[...]
chiedeva di disporre il richiamo del CTU e, in subordine, di disporre la divisione in Parte_1 natura del lotto 2) e la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termine di 30 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
Con memoria di replica depositata in data 29/5/2025 chiedeva di: Parte_1
- “emettere, in favore dell'odierna istante e richiedente l'attribuzione ex art. 720 cod. civ., sentenza attributiva e traslativa della proprietà dell'intera quota dell'esecutato - rectius: degli eredi di
– pari ad 1/2 indiviso dell'intero Lotto 2), condizionatamente ed all'esito Parte_3 dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento in favore del creditore procedente entro un assegnando termine che, in via analogica, si richiede in giorni 120, o nel diverso termine che potrà equamente stabilirsi dall'Ill.mo Sig. G.U. tenuto conto della considerevole consistenza del debito complessivo”;
- “conseguentemente dire, pronunciare ed emettere sentenza di scioglimento della comunione ereditaria tra l'istante ed il condividente con contestuale attribuzione in favore Controparte_2 dell'istante della quota parte indivisa insistente su una parte della 1/2 (metà) dell'intero Lotto 2), non gravata - identificato nel procedimento n. 366/2015 r.g.e.i. ed appartenente al condividente
- con decorrenza ed efficacia dall'estinzione dell'obbligazione dell'intero credito Controparte_2 vantato dal creditore procedente e previa prova, da versarsi in atti, del soddisfacimento integrale della posizione debitoria dell'esecutato”;
- “dire e dichiarare che la somma dovuta dall'odierna istante e da corrispondersi in favore di
è pari a quella desumibile, pro quota, dalla perizia di stima dell'ing. Controparte_2 Per_4
.
[...]
*** Il presente giudizio di divisione endo-esecutiva ha ad oggetto il lotto 2 (immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 272, part. 677, sub 1-2-3-4) e il lotto 3 (immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 277, part. 4994, sub 4-5).
Sul lotto 3
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/4/2025 il Parte_2
e hanno chiesto di disporre la vendita del lotto 3, mentre
[...] Controparte_2
non ha formulato alcuna richiesta con riguardo al lotto 3. Parte_1
Dunque, anzitutto, non sono sorte contestazioni né sul diritto alla divisione del lotto 3, né sulle modalità di divisione.
Ma soprattutto, va rilevato che:
- il lotto 3 non risulta comodamente divisibile in natura in porzioni corrispondenti alle quote di comproprietà, per la sua estensione e le sue caratteristiche tipologiche, trattandosi di un'abitazione;
- per come affermato dall'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch. ) con Persona_2 relazione depositata in data 15/3/2022, “tale bene non risulta divisibile poiché l'abitazione posta al secondo piano ha nel piano superiore un piano come pertinenza” (cfr. p. 3).
Pertanto, deve farsi luogo alla vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 720 c.c., non essendovi stata la richiesta di attribuzione con addebito dell'eccedenza da parte di alcun comproprietario.
Con relazione depositata in data 15/3/2022 l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch.
) ha determinato il valore del lotto 3 in euro 120.445,60. Persona_2
Tuttavia, tale importo deve essere ridotto del 15% ex art. 568, comma 2, c.p.c. a euro 102.378,76, pervenendosi così (previo arrotondamento) ad un valore di vendita di euro 102.000,00.
Sul lotto 2
Va preliminarmente evidenziato che:
- all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/4/2025 il Parte_2
e hanno chiesto di disporre la vendita del lotto 2, in
[...] Controparte_2 quanto non comodamente divisibile, mentre ha chiesto di disporre la divisione in Parte_1 natura del lotto 2, in quanto comodamente divisibile;
- con la memoria di replica ha chiesto l'assegnazione del lotto 2 ai sensi dell'art. Parte_1
720 c.c.
Orbene, con la memoria di replica non ha espressamente rinunciato alla domanda Parte_1 di divisione in natura del lotto 2 e ha contestato le comparse conclusionali delle altre parti, riportandosi “a quanto già rilevato ed eccepito in tutti gli atti difensivi e nella comparsa conclusionale” (cfr. p. 1).
Può dunque ritenersi che abbia formulato in via subordinata la richiesta di Parte_1 assegnazione del lotto 2 ai sensi dell'art. 720 c.c., per il caso in cui non dovesse essere disposta la divisione in natura.
Conseguentemente, deve anzitutto verificarsi se il lotto 2 sia comodamente divisibile in natura, e ciò anche perché l'art. 720 c.c. consente al comproprietario di richiedere l'attribuzione dell'immobile oggetto del giudizio di divisione (solo) “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili”.
Sul punto, va ricordato che il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula invero, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (cfr.
Cass. 17712/2023, che richiama Cass. 16918/2015; nello stesso senso, Cass. 27984/2023).
Nel caso di specie, con riguardo al lotto 2, costituito da due villette, con la prima relazione depositata in data 15/3/2022 l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch. ) ha Persona_2 rilevato che:
- le villette erano “divisibili perfettamente eliminando la porta comunicante tra le due stesse unità che si presentavano già divise da progetto perché sono presenti due ingressi separati sia all'esterno con i due cancelli che anche internamente con due rampe di accesso, due rimesse e due ingressi all'abitazione posti sul retro” (cfr. p. 4);
- “può essere anche suddiviso lo spazio di pertinenza intorno o tenuto come spazio comune poiché è lo spazio posteriore in cui è installata la vasca non completata come piscina in mezzo alle erbacce incolte che hanno sostituito e completamente soppiantato il giardino presente” (cfr. p. 4).
Con la seconda relazione depositata in data 5/1/2023 l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva
(arch. ) ha evidenziato che: Persona_2
- la suddivisione in parti uguali del lotto 2 poteva essere effettuata mediante realizzazione di un muro divisorio comune (cfr. p. 1);
- l'intervento di divisione avrebbe avuto un importo di circa euro 10.000,00 per la realizzazione delle opere descritte nella relazione (cfr. p. 3).
Con “comparsa di costituzione di nuovo difensore” depositata in data 23/5/2024 Controparte_2 ha dedotto che “il CTU, nella relazione di divisione del 04/01/2023, non ha valutato attentamente lo stato dei luoghi e, in particolare, del terreno antistante la villetta non rifinita (civico n. 100) che si presenta, ad oggi, a quota inferiore rispetto al progetto originale, con un dislivello di circa 1,20 m. lungo la linea di divisione indicata dal CTU, come si evince dalle allegate fotografie e relativa planimetria (All. 2). Tale difformità progettuale è dovuta a lavori abusivi eseguiti a suo tempo dal precedente comproprietario, sig. , nell'ambito di opere di trasformazione Parte_3 dell'immobile intrapresi unilateralmente in violazione dell'art. 182, c.
2. c.c. Lavori poi sospesi in seguito al giudizio iscritto al n. 1020/2010 R.G. Tribunale di Ragusa e definito con provvedimento emesso il 28/06/2010, con il quale il Tribunale ha inibito in via d'urgenza, al resistente Pt_3
, di intraprendere e/o proseguire le opere di trasformazione dell'immobile in comunione
[...] legale con la moglie. Non è materialmente possibile quindi, allo stato attuale, realizzare un generico
“muro divisorio comune” lungo la linea di confine del terreno antistante le due villette, così come descritto dal CTU, mancando di fatto il terreno sottostante, su cui tale muro dovrebbe poggiare.
Occorrerebbe infatti realizzare preventivamente tutte le idonee opere a sostegno del terrapieno tra i due livelli (scavo a sezione per opere in fondazione, cordolo di fondazione, muro di contenimento in cemento armato) prima di ipotizzare la realizzazione di un soprastante muro divisorio o, in alternativa, riportare prima lo stato dei luoghi al progetto originale. Il CTU non ha nemmeno tenuto conto della folta vegetazione esistente, tra cui una palma di alto fusto (oltre 5,00 mt.), proprio sulla linea di divisione del terrapieno antistante le villette, la cui rimozione (unitamente al relativo apparato radicale) effettuabile esclusivamente mediante mezzi meccanici, rischierebbe di compromettere anche la stabilità del muro di confine del lotto sul lungomare Bisani, a ridosso del quale l'albero sorge” (cfr. pp. 4-5).
Con la terza relazione depositata in data 21/9/2024, l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva
(arch. ), contrariamente a quanto richiesto con ordinanza del 30/5/2024, non ha Persona_2 risposto in modo compiuto alle osservazioni di . Controparte_2
Pertanto, se è vero che l'esperto stimatore nominato in sede esecutiva (arch. ) ha Persona_2 inizialmente ritenuto che il lotto 2 fosse divisibile in due porzioni mediante realizzazione di un muro divisorio comune, con un costo di circa euro 10.000,00, è anche vero che tali valutazioni non sono state confermate a seguito delle osservazioni formulate da in merito allo Controparte_2 stato dei luoghi e alle difformità progettuali (che, secondo impedivano di Controparte_2 realizzare un generico “muro divisorio comune”).
Pertanto, in mancanza di risposta a tali osservazioni, è stato necessario nominare un nuovo CTU
(ing. al fine di verificare in modo più approfondito la divisibilità del lotto 2. Persona_3
Con relazione depositata in data 21/3/2025 il nuovo CTU (ing. ha affermato che: Persona_3
- il lotto 2 non era conforme ai titoli edilizi, né alle planimetrie catastali (cfr. pp. 3-4);
- i costi stimati per la regolarizzazione delle difformità catastali erano pari a euro 3.500,00 (cfr. p.
4);
- i costi stimati per rimuovere le difformità concernenti “modifiche interne al fabbricato autorizzato e realizzazione di opere che non costituiscono volume edificato” erano pari a euro 13.500,00 (cfr. p.
5);
- i costi stimati per rimuovere le difformità concernenti “realizzazione di nuove strutture all'esterno del fabbricato autorizzato” erano pari a euro 68.000,00 (cfr. pp. 5-6-7);
- quanto al “profilo autorizzativo”, non era possibile “procedere al frazionamento” in due distinte unità immobiliari “prima di aver regolarizzato lo stato dei luoghi” (cfr. p. 8);
- quanto al “profilo tecnico”, per l'ipotizzato frazionamento in due parti occorreva “completare il lato Ovest sia con opere edili che impiantistiche” e “rendere indipendenti gli impianti del lato Ovest rispetto al lato Est, con tutti gli allacciamenti alle infrastrutture impiantistiche comunali, ivi compresa la realizzazione di una nuova cisterna per l'accumulo dell'acqua potabile”, per cui
“sebbene l'edificio sia stato pensato per essere diviso in due parti uguali, in effetti tale separazione allo stato non è possibile, visto che l'unica parte abitabile ed indipendente è il lato Est, mentre il lato Ovest allo stato non può essere abitato” (cfr. p. 9);
- quanto al “profilo commerciale”, “le dimensioni della villa, unite alla posizione ed all'esposizione, si prestano alla realizzazione di una struttura turistico ricettiva di lusso. Se invece la proprietà venisse divisa in due parti, si perderebbe questa opportunità e si ridurrebbe la platea di possibili acquirenti con conseguente deprezzamento del valore di vendita … la vendita di una sola porzione dell'immobile perderebbe le caratteristiche di unicità dell'immobile e si porrebbe in un mercato nel quale sono presenti altre “porzioni” di villa in vendita, con conseguente deprezzamento del valore di vendita … le due parti simmetriche della villa sono differenti per livello di completamento e quindi la villa non potrebbe essere divisa a metà poiché le due metà hanno differenti valori commerciali” (cfr. p. 9);
- pertanto, “ritengo che gli elementi ostativi descritti sopra non consentano la comoda divisibilità dell'immobile” (cfr. p. 9).
Tale conclusione è stata ribadita dal nuovo CTU (ing. anche a seguito dell'esame Persona_3 delle osservazioni di . Parte_1
Ed in particolare, in sede di risposta alle osservazioni, il nuovo CTU (ing. ha Persona_3 evidenziato che:
- “le opere di divisione necessarie non si limitano alla semplice chiusura di due porte ed alla realizzazione di una rete metallica … ma sono molto più complesse e riguardano sia aspetti di regolarizzazione sia aspetti tecnici” (cfr. p. 50);
- “sussistono servitù che riguardano tutti gli impianti” (cfr. p. 50);
- “nelle autorizzazioni non c'è alcuna evidenza formale che si tratti di due unità indipendenti. Infatti nella Variante, unico atto valido ai fini autorizzativi, sono riportate le porte di comunicazione fra i due lati dell'immobile e i conteggi sono univoci per tutto il fabbricato. Inoltre, sia nella
Concessione Edilizia in Variante (All. 4 rev01) che nella C.E. originale (All. 3 rev01), non si fa riferimento a due villette, ma semplicemente a “villetta”. Il fatto che nella Dichiarazione di fabbricato urbano del 02/03/2009 siano stati realizzati 4 sub non prova affatto che siano state autorizzate due unità indipendenti, perché, come già detto, le Dichiarazioni catastali non hanno alcuna valenza urbanistica” (cfr. p. 50);
- pur essendo “chiara la volontà del costruttore di realizzare un immobile che in futuro potesse essere diviso fra i due figli”, “l'evoluzione della costruzione, la realizzazione di opere abusive ed il mancato completamento del lato Ovest … non consentono la comoda divisibilità” (cfr. pp. 50-51);
- “negli elaborati progettuali allegati alla Variante autorizzata l'immobile NON è frazionato. Infatti la villetta è rappresentata come un'unica unità immobiliare e gli stessi conteggi urbanistici sono riportati per l'intera villetta e non sono separati in due unità” (cfr. p. 51);
- “il diverso livello di completamento determina una differenza di quotazione fra le due parti che
NON consente la semplice divisione per mezzo della chiusura di due porte, perché da un lato avremmo una unità abitabile e dall'altra NO” (cfr. p. 52);
- “in linea teorica una rete di recinzione e la chiusura di due porte potrebbe risultare idonea a dividere due proprietà. Tuttavia la soluzione proposta è semplicistica perché non tiene conto delle criticità riportate in relazione ed ulteriormente chiarite ai punti precedenti” (cfr. p. 53).
Le conclusioni raggiunte dal nuovo CTU (ing. a seguito di accesso sui luoghi e di Persona_3 attento esame degli atti di causa risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico- giuridici ed espresse con valutazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza citata e delle conclusioni raggiunte dal nuovo
CTU (ing. , il lotto 2 non risulta comodamente divisibile. Persona_3
Ed infatti, anzitutto, le due distinte unità immobiliari risultanti dalla divisione (peraltro, di valore non equivalente) verrebbero formate solo dopo aver fronteggiato problemi tecnici complessi ed eccessivamente costosi, considerato che:
- per come correttamente affermato dal nuovo CTU (ing. , non potrebbero ottenersi Persona_3 le autorizzazioni necessarie per il prospettato frazionamento se non dopo aver regolarizzato lo stato dei luoghi;
- i costi stimati dal nuovo CTU (ing. per la regolarizzazione delle difformità Persona_3 catastali (euro 3.500,00) e per la rimozione delle difformità urbanistiche (euro 13.500,00 + euro
68.000,00) ammontano a complessivi euro 85.000,00;
- sul piano tecnico, secondo il nuovo CTU (ing. occorrerebbe inoltre “completare il Persona_3 lato Ovest sia con opere edili che impiantistiche” e “rendere indipendenti gli impianti del lato Ovest rispetto al lato Est, con tutti gli allacciamenti alle infrastrutture impiantistiche comunali, ivi compresa la realizzazione di una nuova cisterna per l'accumulo dell'acqua potabile” (cfr. relazione depositata in data 21/3/2025, p. 9), con conseguenti ulteriori costi;
- pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da , la divisione in due distinte unità Parte_1 immobiliari non potrebbe essere effettuata semplicemente con l'apposizione di una rete di recinzione (o di un muro divisorio) e con la chiusura di due porte, proprio perché in questo modo non si terrebbe conto delle criticità segnalate dal nuovo CTU (ing. . Persona_3
Inoltre, sotto l'aspetto economico-funzionale, deve notarsi che:
- per come correttamente affermato dal nuovo CTU (ing. , le attuali dimensioni del Persona_3 lotto 2, la sua posizione e la sua esposizione si prestano alla (possibile) realizzazione di una struttura turistico ricettiva di lusso, mentre, in caso di divisione in due unità immobiliari, si perderebbe questa opportunità e si restringerebbe perciò la platea di possibili acquirenti, con conseguente riduzione del valore di vendita;
- inoltre, allo stato, le due parti del lotto 2 sono differenti per livello di completamento, in quanto “il
Lato Est è interamente rifinito, ovvero è completo di pavimentazione e di servizi igienici. Le pareti sono intonacate e tinteggiate, sono stati realizzati gli impianti, ci sono le porte interne e quant'altro necessario a rendere l'appartamento abitabile”, mentre “il Lato al momento non è abitabile CP_3 perché è privo di pavimentazione, le pareti sono intonacate, ma sono per lo più prive di finitura superficiale e non sono tinteggiate, non sono presenti i servizi igienici, gli impianti sono stati predisposti, ma non sono completi né tanto meno funzionanti e non ci sono le porte interne” (cfr. relazione depositata dal nuovo CTU, ing. in data 21/3/2025, p. 8); Persona_3
- pertanto, secondo il nuovo CTU, ing. il lotto 2 non potrebbe essere diviso a metà Persona_3 anche perché le sue due parti hanno differenti valori commerciali.
Alla luce di quanto finora esposto, non essendo il lotto 2 comodamente divisibile, deve rigettarsi la domanda di divisione in natura formulata da . Parte_1
Deve a questo punto esaminarsi la richiesta di assegnazione del lotto 2 formulata da
[...]
con la memoria di replica ai sensi dell'art. 720 c.c. Parte_1
Orbene, è vero che “con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (cfr. Cass. 98/2016).
Tuttavia, per come evidenziato da Cass. 3936/2022:
- “con riferimento ai limiti della proposizione dell'istanza di attribuzione, non si può prescindere dalla specificità del giudizio di divisione e soprattutto dall'incidenza che possono avere sul risultato della divisione le vicende soggettive che colpiscono i condividenti, ovvero quelle oggettive concernenti i beni coinvolti nel giudizio (Cass. n. 15926 del 2019)”;
- “pertanto, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile, lungi dal rivestire natura negoziale, costituisce una modalità attuativa della divisione e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo, rivolta a porre fine allo stato di comunione e come tale è formulabile anche in appello (Cass. n. 3497 del 2019)”;
- “in altri termini, la richiesta di attribuzione dell'intero compendio ereditario ex art. 720 c.c., può essere proposta per la prima volta anche in appello poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio (Cass. n. 14521 del 2012;
Cass. n. 15926 del 2019)”.
In sintesi, in base al principio di diritto affermato da Cass. 24174/2021, “in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione può essere proposta per la prima volta in appello poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio”.
Ad ogni modo, Cass. 14521/2012 ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. formulata, nel giudizio di secondo grado, con la comparsa conclusionale, in quanto:
- la richiesta era stata formulata “al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti”;
- “istanze e sollecitazioni all'esercizio del potere officioso (come è, nel giudizio divisorio, quello di valutare la praticabilità di una ipotesi di divisibilità dei beni) rientrano infatti nelle regole fondamentali del giusto processo che il giudice di merito è tenuto a far rispettare”;
- “la mancata tempestiva attivazione del contraddittorio su di esse, imputabile alla parte, tardivamente attivatasi oltre il limite della precisazione delle conclusioni, esclude che il giudice sia tenuto a esaminare specificamente la deduzione di parte”.
Ne segue che la richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. formulata da con la Parte_1 memoria di replica risulta inammissibile, in quanto formulata al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio fra le parti.
Ad ogni modo, considerato che (in base alla giurisprudenza citata) tale richiesta di attribuzione potrebbe essere eventualmente formulata in appello (ove con sentenza venisse disposto lo scioglimento della comunione mediante vendita del lotto 2 e tale sentenza venisse appellata), risulta opportuno rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire a la rituale Parte_1 proposizione della richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c.
Sul punto, va però fin d'ora precisato che:
- il lotto 2 era originariamente di proprietà del debitore per la quota di 1/2 e della Parte_3 moglie (non debitrice) per la quota di 1/2; Persona_5
- dopo il decesso di il lotto 2 è divenuto di proprietà di Parte_3 Persona_5
e Controparte_2 Persona_1
- dopo il decesso di il lotto 2 è divenuto di proprietà di e Persona_5 Controparte_2
Persona_1
- più precisamente, secondo la relazione depositata in data 21/3/2025 dal nuovo CTU (ing.
[...]
, il lotto 2 è divenuto di proprietà di per 13/24 e di Per_3 Controparte_2 Persona_1 per 11/24 (cfr. p. 11);
- nell'ambito della procedura esecutiva n. 366/2015, avviata dal Parte_2
il lotto 2 è stato pignorato per la sola quota di 1/2 originariamente
[...] appartenente al debitore e poi a e quali eredi Parte_3 Controparte_2 Persona_1 di Parte_3
- pertanto, essendo stata a suo tempo pignorata solo la quota di 1/2 originariamente di proprietà di gli attuali comproprietari e (quale erede di Parte_3 Controparte_2 Parte_1
sono contemporaneamente comproprietari esecutati (per la quota di 1/2 Persona_1 originariamente di proprietà del debitore e comproprietari non esecutati (per la Parte_3 quota di 1/2 originariamente di proprietà di non debitrice). Persona_5
Conseguentemente, , ove dovesse ritualmente proporre richiesta di attribuzione ex Parte_1 art. 720 c.c., dovrebbe versare una somma pari al valore della quota dell'altro comproprietario e cioè a 13/24 del valore di vendita del lotto 2; poiché il valore di vendita Controparte_2 dell'intero lotto 2 è stato stimato dal nuovo CTU, ing. in euro 1.097,000,00 (cfr. Persona_3 relazione depositata in data 21/3/2025, p. 22), dovrà versare una somma pari a Parte_1 euro 594.208,33.
A seguito del versamento di tale somma (che dovrebbe essere assegnata in parte a CP_2 quale comproprietario non esecutato e in parte alla procedura esecutiva n. 366/2015
[...]
R.G.E., essendo qualificabile anche come comproprietario esecutato), Controparte_2 [...]
diventerebbe proprietaria per intero del lotto 2. Parte_1
Ad ogni modo, sul lotto 2 permarrebbe il pignoramento per la quota originariamente appartenente a quale erede di Pertanto, in sede esecutiva potrebbe essere Persona_1 Parte_3 disposta la vendita (per intero) del lotto 2 al fine di consentire al Parte_2 di soddisfarsi sul ricavato della vendita in misura pari alla quota
[...] originariamente appartenente a quale erede di Persona_1 Parte_3
Per contro, ove non dovesse ritualmente proporre richiesta di attribuzione ex art. Parte_1
720 c.c., lo scioglimento della comunione potrà eventualmente essere effettuato mediante vendita del lotto 2.
Conclusioni
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, con riguardo al lotto 3 deve disporsi lo scioglimento della comunione e deve disporsi la vendita come da separata ordinanza, con la quale la causa viene rimessa sul ruolo;
con riguardo al lotto 2, deve rigettarsi la domanda di di Parte_1 divisione in natura e deve rimettersi la causa sul ruolo (come da separata ordinanza) al fine di consentire a la rituale proposizione della richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. Parte_1
o, altrimenti, di disporre eventualmente la vendita.
Trattandosi di sentenza non definitiva, nessuna statuizione viene adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 32/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dispone lo scioglimento della comunione tra e sul lotto 3 Controparte_2 Parte_1
(immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 277, part. 4994, sub 4-5);
2) dispone la vendita del lotto 3 come da separata ordinanza, con la quale rimette la causa sul ruolo;
3) rigetta la domanda di di divisione in natura del lotto 2 (immobile sito in Parte_1
Ragusa, in catasto al foglio 272, part. 677, sub 1-2-3-4);
4) rimette la causa sul ruolo (come da separata ordinanza) al fine di consentire a Parte_1 la rituale proposizione della richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. del lotto 2 o, altrimenti, di disporne eventualmente la vendita;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, 12 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo