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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
LA CA, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14671/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burrò 147 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 12 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Genova - Via Garibaldi 4 16124 Genova GE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Via Garibaldi 4 16124 Genova GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 REGISTRO 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 12 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110292250028000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130141989078000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130283275385000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140002030634000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09721050002040624000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038811006000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038811006000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160045114260000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160045114260000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170018571740000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170107760457000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170107760356000 REGISTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018209486/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018209486/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018209486/2016 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9193/2025 depositato il 02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.9.2024 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90279172 91/000 con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 113.059,28= per il mancato versamento degli importi richiesti con le seguenti cartelle di pagamento in relazione a quelle di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di Roma:
1) n. 097 2011 0292250028000, asseritamente notificata in data 2.2.2012, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2008, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 186,33=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
2) n. 097 2013 0141989078000, asseritamente notificata in data 9.4.2013, per conto della Camera di
Commercio di Roma, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2010, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 191,47=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
3) n. 097 2013 0283275385000, asseritamente notificata in data 11.3.2014, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2009, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 175,36=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
4) n. 097 2014 0002030634000, asseritamente notificata in data 25.7.2014, per conto della Camera di
Commercio di Roma, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2010, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 159,66=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
5) n. 097 2015 0002040624000, asseritamente notificata in data 7.10.2015, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2010, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 149,00=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
6) n. 097 2015 0038811006000, asseritamente notificata in data 21.8.2015, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2011 e 2012, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 296,24=, di cui € 88,00= quale diritto per singola annualità;
7) n. 097 2016 0045114260000, asseritamente notificata in data 10.9.2016, per conto della Camera di
Commercio di Roma, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2012 e 2013, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 472,99=, di cui € 88,00= quale diritto per singola annualità;
8) n. 097 2017 0018571740000, asseritamente notificata in data 10.7.2017, per conto della Camera di
Commercio di Roma, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2014, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 273,93=, di cui € 88,00= quale diritto per singola annualità;
9) n. 097 2017 0107760356000, asseritamente notificata il 10.7.2017, ruolo emesso dalla Direzione
Provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 2 – Aurelio, a titolo di imposta di registro per l'anno 2006 per un importo pari ad € 6.229,11=, interessi di mora € 928,47=, oneri di riscossione € 429,46= per un importo totale di € 7.587,04=, oltre sanzioni, interessi tassi e imposte indirette e costo della notifica degli atti, per un totale generale della cartella pari ad € 11.714,56=;
10) n. 097 2017 0107760457000, asseritamente notificata in data 10.7.2017, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2015, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 75,62=, di cui € 57,00= quale diritto per singola annualità; 11) avviso di accertamento n. TK 3018 209486/2016, asseritamente notificato il 7.3.2017, ruolo emesso dalla Direzione prov. I di Roma – Ufficio controlli, anno di riferimento del debito 2010, per un importo totale di € 65.445,60=, comprensivo di interessi e sanzioni.
Deduceva il ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento e relativa prescrizione in ordine alle cartelle nn. 097 2011
0292250028000, 097 2013 0141989078000, 097 2013 0283275385000, 097 2014 0002030634000, 097
2015 0002040624000, 097 2015 0038811006000, 097 2016 0045114260000, 097 2017 0018571740000 e
097 2017 0107760457000; 2) illegittimità e carenza di motivazione per le cartelle nn. 097 2016
0045114260000 e 097 2017 0018571740002 poiché vi è una richiesta doppio pagamento del diritto camerale per lo stesso anno;
3) prescrizione maturata antecedentemente all'asserita notifica della cartella, in relazione a quella avente n. 097 2017 107760356000; 4) intervenuta prescrizione del credito richiesto in relazione all'avviso di accertamento n. TK 3018 209486/2016. Pertanto, chiedeva, in accoglimento del ricorso,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione ai suddetti atti presupposti, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 28.8.2025 con apposita memoria in cui contestava tutto quanto ex adverso dedotto concludendo per l'inammissibilità del ricorso, essendo state tutte le cartelle di pagamento regolarmente notificate, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma in data 10.10.2024 con apposita memoria nella quale, in relazione all'atto di propria competenza e cioè l'avviso di accertamento n.
TK 3018 209486/2016, contestava quanto ex adverso dedotto concludendo per l'inammissibilità del ricorso, essendo stato il suddetto avviso regolarmente notificato in data 10.3.2017, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio di Roma in data 7.1.2025 con apposita memoria in cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione e alle relative notifiche, di competenza dell'ente concessionario e contestava quanto all'eccepita duplicazione del contributo annuale tutto quanto ex adverso dedotto rilevando che il contributo per quelle annualità era relativo anche ad altra impresa individuale svolta dal ricorrente e cioè la “Società_1 di Ricorrente_1” che si aggiungeva alla “Società_2 di Ricorrente_1”, concludendo per la sua estromissione dal giudizio e per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio di Genova in data 12.9.2024 con apposita memoria in cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione e alle relative notifiche, di competenza dell'ente concessionario e contestava quanto all'eccepita duplicazione del contributo annuale quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di causa.
In data 22.9.2025 il ricorrente depositava memorie integrative nelle quali contestava la regolarità della notifica di n. 3 cartelle e dell'avviso di accertamento, non essendosi svolte secondo le formalità prescritte dalla legge e dovendosi considerare nulle;
quindi, insisteva nei motivi di ricorso di cui chiedeva l'accoglimento.
All'udienza del 2.10.2025, dopo l'illustrazione da parte del relatore dei fatti e questioni della controversia e la discussione delle parti presenti, il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 546/1992, a norma del quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. La struttura impugnatoria del processo tributario comporta, infatti, che i vizi di un atto non fatti valere con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto medesimo e quindi non si trasmettono agli atti successivamente adottati che restano impugnabili solo per vizi propri.
Gli atti presupposti risultano tutti regolarmente notificati, come dimostra chiaramente la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Roma. Ed infatti:
1. la cartella n. 097 2011 0292250028000 è stata notificata in data 2.2.2012 con la raccomandata n.
67085438206-3;
2. la cartella n. 097 2013 0141989078000 è stata notificata in data 9.4.2013 con raccomandata n.
67106728344-1;
3. la cartella n. 097 2013 0283275385000 è stata notificata in data 11.3.2014 per irreperibilità assoluta;
4. la cartella n. 097 2014 0002030634000 è stata notificata in data 25.7.2014 per irreperibilità assoluta;
5. la cartella n. 097 2015 0002040624000 è stata notificata in data 7.10.2015 a mani del portiere;
6. la cartella n. 097 2015 0038811006000 è stata notificata in data 20.8.2015 per irreperibilità assoluta;
7. la cartella n. 097 2016 0045114260000 è stata notificata in data 10.9.2016 per irreperibilità assoluta;
8. la cartella n. 097 2017 0107760457000 è stata notificata in data 10.7.2017 con deposito presso la Camera di Commercio;
9. la cartella n. 097 2017 0107760356000 è stata notificata in data 10.7.2017 con deposito presso la Camera di Commercio;
10. la cartella n. 097 2017 001857174000 è stata notificata in data 10.7.2017 con deposito presso la Camera di Commercio;
11. l'avviso di accertamento n. TK 3018 209486/2016 è stato notificato il 10.3.2017 mediante deposito della raccomandata presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'Agenzia delle Entrate di Roma ha dimostrato allegando alla memoria di costituzione in giudizio l'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per il perfezionamento della notifica (la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, per il mancato ritiro della raccomandata che informava il contribuente del deposito delle cartelle presso la casa comunale per la temporanea assenza del destinatario).
L'Ufficio – come detto – ha poi dimostrato anche la successiva e regolare notifica di successivi atti di intimazione che hanno impedito il decorrere dell'eccepita prescrizione e cioè:
- l'atto di intimazione n. 097 2016 9053772958000, notificato in data 25.11.2016 con deposito dell'atto presso la Camera di Commercio e volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso alle cartelle n. 097
2011 0292250028000; n. 097 2013 0141989078000; n. 097 2013 0283275385000; n. 097 2014
0002030634000; n. 097 2015 0002040624000; e n. 097 2015 0038811006000;
- l'atto di intimazione n 097 2022 9008680077000, notificato in data 28.6.2022 a mani del portiere e volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso a tutte le cartelle presupposte per cui è stato instaurato l'odierno giudizio;
- l'atto di intimazione n. 097 2023 9045641492000, notificato in data 8.2.2024 per compiuta giacenza e volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso a tutte le cartelle per cui è causa - la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76202500012055000 notificata a mezzo pec in data 14.5.2025 e volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso a tutte le cartelle per cui è causa;
- l'atto di intimazione n. 097 2018 9083353085000 notificato in data 17.1.2019 a mani del destinatario volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso all'avviso di accertamento n. TK 3018209486/201.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente Ricorrente_1, tenendo conto del valore della causa, nell'importo di complessivi € 4.000,00=, oltre IVA e CPA se dovute, in favore sia delle parti resistenti secondo tale suddivizione: € 2.000,00= in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Roma, € 1.000,00= in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, € 500,00= in favore della Camera di Commercio di Roma ed € 500,00=, in favore della Camera di Commercio di Genova.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 4.000,00 a favore delle parti resistenti così suddivise:
€ 3.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate DP! Roma, € 1.000,00 a favore della Camera di
Commercio di Genova.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
LA CA, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14671/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burrò 147 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 12 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Genova - Via Garibaldi 4 16124 Genova GE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Via Garibaldi 4 16124 Genova GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027917291000 REGISTRO 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 12 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110292250028000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130141989078000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130283275385000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140002030634000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09721050002040624000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038811006000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150038811006000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160045114260000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160045114260000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170018571740000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170107760457000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170107760356000 REGISTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018209486/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018209486/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018209486/2016 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9193/2025 depositato il 02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.9.2024 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90279172 91/000 con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 113.059,28= per il mancato versamento degli importi richiesti con le seguenti cartelle di pagamento in relazione a quelle di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di Roma:
1) n. 097 2011 0292250028000, asseritamente notificata in data 2.2.2012, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2008, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 186,33=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
2) n. 097 2013 0141989078000, asseritamente notificata in data 9.4.2013, per conto della Camera di
Commercio di Roma, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2010, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 191,47=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
3) n. 097 2013 0283275385000, asseritamente notificata in data 11.3.2014, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2009, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 175,36=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
4) n. 097 2014 0002030634000, asseritamente notificata in data 25.7.2014, per conto della Camera di
Commercio di Roma, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2010, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 159,66=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
5) n. 097 2015 0002040624000, asseritamente notificata in data 7.10.2015, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2010, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 149,00=, di cui € 88,00= quale diritto annuale;
6) n. 097 2015 0038811006000, asseritamente notificata in data 21.8.2015, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2011 e 2012, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 296,24=, di cui € 88,00= quale diritto per singola annualità;
7) n. 097 2016 0045114260000, asseritamente notificata in data 10.9.2016, per conto della Camera di
Commercio di Roma, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2012 e 2013, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 472,99=, di cui € 88,00= quale diritto per singola annualità;
8) n. 097 2017 0018571740000, asseritamente notificata in data 10.7.2017, per conto della Camera di
Commercio di Roma, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2014, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 273,93=, di cui € 88,00= quale diritto per singola annualità;
9) n. 097 2017 0107760356000, asseritamente notificata il 10.7.2017, ruolo emesso dalla Direzione
Provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 2 – Aurelio, a titolo di imposta di registro per l'anno 2006 per un importo pari ad € 6.229,11=, interessi di mora € 928,47=, oneri di riscossione € 429,46= per un importo totale di € 7.587,04=, oltre sanzioni, interessi tassi e imposte indirette e costo della notifica degli atti, per un totale generale della cartella pari ad € 11.714,56=;
10) n. 097 2017 0107760457000, asseritamente notificata in data 10.7.2017, per conto della Camera di
Commercio di Genova, a titolo di Diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2015, oltre sanzioni e interessi, per un importo pari ad € 75,62=, di cui € 57,00= quale diritto per singola annualità; 11) avviso di accertamento n. TK 3018 209486/2016, asseritamente notificato il 7.3.2017, ruolo emesso dalla Direzione prov. I di Roma – Ufficio controlli, anno di riferimento del debito 2010, per un importo totale di € 65.445,60=, comprensivo di interessi e sanzioni.
Deduceva il ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento e relativa prescrizione in ordine alle cartelle nn. 097 2011
0292250028000, 097 2013 0141989078000, 097 2013 0283275385000, 097 2014 0002030634000, 097
2015 0002040624000, 097 2015 0038811006000, 097 2016 0045114260000, 097 2017 0018571740000 e
097 2017 0107760457000; 2) illegittimità e carenza di motivazione per le cartelle nn. 097 2016
0045114260000 e 097 2017 0018571740002 poiché vi è una richiesta doppio pagamento del diritto camerale per lo stesso anno;
3) prescrizione maturata antecedentemente all'asserita notifica della cartella, in relazione a quella avente n. 097 2017 107760356000; 4) intervenuta prescrizione del credito richiesto in relazione all'avviso di accertamento n. TK 3018 209486/2016. Pertanto, chiedeva, in accoglimento del ricorso,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione ai suddetti atti presupposti, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 28.8.2025 con apposita memoria in cui contestava tutto quanto ex adverso dedotto concludendo per l'inammissibilità del ricorso, essendo state tutte le cartelle di pagamento regolarmente notificate, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma in data 10.10.2024 con apposita memoria nella quale, in relazione all'atto di propria competenza e cioè l'avviso di accertamento n.
TK 3018 209486/2016, contestava quanto ex adverso dedotto concludendo per l'inammissibilità del ricorso, essendo stato il suddetto avviso regolarmente notificato in data 10.3.2017, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio di Roma in data 7.1.2025 con apposita memoria in cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione e alle relative notifiche, di competenza dell'ente concessionario e contestava quanto all'eccepita duplicazione del contributo annuale tutto quanto ex adverso dedotto rilevando che il contributo per quelle annualità era relativo anche ad altra impresa individuale svolta dal ricorrente e cioè la “Società_1 di Ricorrente_1” che si aggiungeva alla “Società_2 di Ricorrente_1”, concludendo per la sua estromissione dal giudizio e per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio di Genova in data 12.9.2024 con apposita memoria in cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione e alle relative notifiche, di competenza dell'ente concessionario e contestava quanto all'eccepita duplicazione del contributo annuale quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di causa.
In data 22.9.2025 il ricorrente depositava memorie integrative nelle quali contestava la regolarità della notifica di n. 3 cartelle e dell'avviso di accertamento, non essendosi svolte secondo le formalità prescritte dalla legge e dovendosi considerare nulle;
quindi, insisteva nei motivi di ricorso di cui chiedeva l'accoglimento.
All'udienza del 2.10.2025, dopo l'illustrazione da parte del relatore dei fatti e questioni della controversia e la discussione delle parti presenti, il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 546/1992, a norma del quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. La struttura impugnatoria del processo tributario comporta, infatti, che i vizi di un atto non fatti valere con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto medesimo e quindi non si trasmettono agli atti successivamente adottati che restano impugnabili solo per vizi propri.
Gli atti presupposti risultano tutti regolarmente notificati, come dimostra chiaramente la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Roma. Ed infatti:
1. la cartella n. 097 2011 0292250028000 è stata notificata in data 2.2.2012 con la raccomandata n.
67085438206-3;
2. la cartella n. 097 2013 0141989078000 è stata notificata in data 9.4.2013 con raccomandata n.
67106728344-1;
3. la cartella n. 097 2013 0283275385000 è stata notificata in data 11.3.2014 per irreperibilità assoluta;
4. la cartella n. 097 2014 0002030634000 è stata notificata in data 25.7.2014 per irreperibilità assoluta;
5. la cartella n. 097 2015 0002040624000 è stata notificata in data 7.10.2015 a mani del portiere;
6. la cartella n. 097 2015 0038811006000 è stata notificata in data 20.8.2015 per irreperibilità assoluta;
7. la cartella n. 097 2016 0045114260000 è stata notificata in data 10.9.2016 per irreperibilità assoluta;
8. la cartella n. 097 2017 0107760457000 è stata notificata in data 10.7.2017 con deposito presso la Camera di Commercio;
9. la cartella n. 097 2017 0107760356000 è stata notificata in data 10.7.2017 con deposito presso la Camera di Commercio;
10. la cartella n. 097 2017 001857174000 è stata notificata in data 10.7.2017 con deposito presso la Camera di Commercio;
11. l'avviso di accertamento n. TK 3018 209486/2016 è stato notificato il 10.3.2017 mediante deposito della raccomandata presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'Agenzia delle Entrate di Roma ha dimostrato allegando alla memoria di costituzione in giudizio l'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per il perfezionamento della notifica (la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, per il mancato ritiro della raccomandata che informava il contribuente del deposito delle cartelle presso la casa comunale per la temporanea assenza del destinatario).
L'Ufficio – come detto – ha poi dimostrato anche la successiva e regolare notifica di successivi atti di intimazione che hanno impedito il decorrere dell'eccepita prescrizione e cioè:
- l'atto di intimazione n. 097 2016 9053772958000, notificato in data 25.11.2016 con deposito dell'atto presso la Camera di Commercio e volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso alle cartelle n. 097
2011 0292250028000; n. 097 2013 0141989078000; n. 097 2013 0283275385000; n. 097 2014
0002030634000; n. 097 2015 0002040624000; e n. 097 2015 0038811006000;
- l'atto di intimazione n 097 2022 9008680077000, notificato in data 28.6.2022 a mani del portiere e volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso a tutte le cartelle presupposte per cui è stato instaurato l'odierno giudizio;
- l'atto di intimazione n. 097 2023 9045641492000, notificato in data 8.2.2024 per compiuta giacenza e volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso a tutte le cartelle per cui è causa - la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76202500012055000 notificata a mezzo pec in data 14.5.2025 e volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso a tutte le cartelle per cui è causa;
- l'atto di intimazione n. 097 2018 9083353085000 notificato in data 17.1.2019 a mani del destinatario volto all'interruzione della prescrizione del credito sotteso all'avviso di accertamento n. TK 3018209486/201.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente Ricorrente_1, tenendo conto del valore della causa, nell'importo di complessivi € 4.000,00=, oltre IVA e CPA se dovute, in favore sia delle parti resistenti secondo tale suddivizione: € 2.000,00= in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Roma, € 1.000,00= in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, € 500,00= in favore della Camera di Commercio di Roma ed € 500,00=, in favore della Camera di Commercio di Genova.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 4.000,00 a favore delle parti resistenti così suddivise:
€ 3.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate DP! Roma, € 1.000,00 a favore della Camera di
Commercio di Genova.