Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 189
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per atti presupposti non impugnati

    La Corte applica l'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri. Poiché gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati, il ricorso è inammissibile.

  • Accolto
    Regolarità delle notifiche degli atti presupposti

    La Corte ha analizzato la documentazione fornita dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e ha accertato la regolarità delle notifiche, anche quelle effettuate per irreperibilità o tramite deposito presso la casa comunale o la Camera di Commercio, nonché le successive intimazioni che hanno interrotto la prescrizione.

  • Accolto
    Interruzione della prescrizione

    La Corte ha preso atto delle prove fornite dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione relative alle notifiche degli atti di intimazione e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, che hanno impedito il maturare della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 189
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 189
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo