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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10049 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
nella causa n. 21237/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Andrea Occhione) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa Lucia CP_1
Torcicollo)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge 18/1980, riconosciuto con il decreto di omologa del 08.12.2024 (RG 16984/2024), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 23.06.2023, oltre accessori come per legge. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 04.2.2025 (modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1 inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, producendo a sostegno comunicazione del 08.08.2025, con cui comunicava al resistente la liquidazione degli arretrati dovuti. La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, quindi, decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 4 febbraio 2025. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 10 giugno 2025. Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l'Ente previdenziale al pagamento del dovuto, se non nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto espressamente dalla stessa parte ricorrente in sede di deposito delle note sostitutive d'udienza. Difatti, essa ha riconosciuto l'integrale pagamento del dovuto, a fronte della notifica del ricorso, avvenuta in data anteriore. Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di pagamento di ratei in esame, come da richiesta del procuratore di parte resistente. In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al CP_1 pagamento nelle more del giudizio, costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite, ponendo a carico dell' la residua parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo CP_1 di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della residua parte liquidata in complessivi € 700,00 pagina 2 di 3 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, 10 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
nella causa n. 21237/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Andrea Occhione) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa Lucia CP_1
Torcicollo)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge 18/1980, riconosciuto con il decreto di omologa del 08.12.2024 (RG 16984/2024), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 23.06.2023, oltre accessori come per legge. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 04.2.2025 (modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1 inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, producendo a sostegno comunicazione del 08.08.2025, con cui comunicava al resistente la liquidazione degli arretrati dovuti. La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, quindi, decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 4 febbraio 2025. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 10 giugno 2025. Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l'Ente previdenziale al pagamento del dovuto, se non nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto espressamente dalla stessa parte ricorrente in sede di deposito delle note sostitutive d'udienza. Difatti, essa ha riconosciuto l'integrale pagamento del dovuto, a fronte della notifica del ricorso, avvenuta in data anteriore. Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di pagamento di ratei in esame, come da richiesta del procuratore di parte resistente. In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al CP_1 pagamento nelle more del giudizio, costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite, ponendo a carico dell' la residua parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo CP_1 di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della residua parte liquidata in complessivi € 700,00 pagina 2 di 3 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, 10 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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