Sentenza 28 ottobre 2011
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È nulla la sentenza d'appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto.
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 21170 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21170 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: GALLO DOMENICO SENTENZA Sul ricorso proposto da Maiuri Francesco, nato a Cosenza il 6/11/1987 avverso la sentenza 6/6/2012 della Corte d'appello di Catanzaro, I sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico Delehaye , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6/6/2012, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza 16/7/2009 del Tribunale di Cosenza, in data 16/7/2009, che aveva …
Leggi di più… - 2. Stalking e maltrattamenti: differenzaMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2011, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo Presidente del 28/10/2011
Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTENZA
Dott. OLDI Paolo rel. Consigliere N. 2563
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 29722/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/10/2010 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29 ottobre 2010 la Corte d'Appello di Catania, così riformando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha assolto PP IN dall'imputazione di lesione aggravata in danno di VI AL con la formula "perché il fatto non sussiste"; con la stessa sentenza ha riqualificato come violenza privata il fatto originariamente contestato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimità della riqualificazione del fatto, operata nella sentenza senza una previa contestazione all'imputato.
2.2. Col secondo motivo eccepisce l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato soltanto nel primo motivo, onde va accolto per quanto di ragione.
1.1. Sebbene l'art. 521 c.p.p., comma 1, consenta al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo d'imputazione, senza esigere l'instaurazione di un previo contraddicono sul punto, nondimeno la norma citata deve essere letta in coordinazione con l'art. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il cui disposto, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l'Imputato, una volta informato dell'accusa, sia anche messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione giuridica ad essi attribuita. 1.2. È ormai unanimemente riconosciuto che le decisioni della Corte EDU hanno efficacia vincolante per gli Stati contraenti della Convenzione, con la conseguenza per cui il giudice nazionale deve considerare direttamente operante nell'ordinamento interno la norma internazionale, così come interpretata dal giudice europeo. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema con riferimento allo specifico tema qui trattato, enunciando il principio - che va ribadito - secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione del fatto operata dal giudice d'ufficio (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754).
1.3. Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale (la cui disamina è consentita in questa sede dalla natura della questione trattata), risulta che la qualificazione del fatto come violenza privata, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è mai stata prospettata all'imputato, ne' dal pubblico ministero ne' dal giudice, prima che la sentenza della Corte d'Appello di Catania riformasse in tal senso la sentenza del Tribunale. In ciò si è concretata una violazione del diritto alla difesa, tale da comportare la nullità della sentenza di secondo grado.
2. È, invece, prima di fondamento l'eccezione di prescrizione che informa il secondo motivo di ricorso. Al termine di prescrizione ordinario, prolungato fino al massimo di sette anni e sei mesi per gli atti interruttivi susseguitisi nel corso del processo, deve aggiungersi l'ulteriore periodo di 203 giorni, dal 19 luglio 2006 al 7 febbraio 2007, corrispondente alla sospensione per il rinvio dell'udienza dibattimentale di primo grado determinato da astensione del difensore. Ne consegue che la data di scadenza del termine prescrizionale va individuata nel giorno 2 novembre 2011, tuttora appartenente al futuro, ancorché di imminente maturazione.
2.1. Non ritenendosi condivisibile - per inesistenza del necessario supporto normativo - il principio enunciato dalla sentenza n. 25671 in data 19/05/2009 della Sez. 2 di questa Corte Suprema (Sistro, Rv. 244168), secondo cui si dovrebbe far luogo ad annullamento senza rinvio quando il termine non sia ancora scaduto, ma sia di prossima maturazione, ne consegue che la sentenza impugnata deve essere invece annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012