Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2006, n. 19820
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Sentenza 22 febbraio 2006

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Nel caso in cui il tribunale abbia revocato il sequestro preventivo di aree ed opere edilizie avendo assolto gli imputati dal reato di lottizzazione abusiva per insussistenza del fatto, poiché non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente anche se in fase o grado diversi nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., non è consentito al G.i.p. disporre il sequestro delle medesime aree e opere edilizie per lo stesso reato nemmeno nell'ambito di un procedimento formalmente diverso. (Nella specie, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza con la quale gli imputati erano stati assolti in primo grado dal reato di lottizzazione abusiva, con conseguente revoca del sequestro preventivo, il P.M. aveva avviato altro procedimento nei confronti delle stesse persone con la medesima imputazione ottenendo dal G.i.p. un nuovo decreto di sequestro preventivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2006, n. 19820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19820
    Data del deposito : 22 febbraio 2006

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