Cass. pen., sez. feriale, sentenza 15/09/2009, n. 36322
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Sentenza 15 settembre 2009

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Al fine dell'applicazione del regime di consegna condizionata, disciplinato dall'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha stabilito che non ricorresse la condizione di residente nel caso di una cittadina rumena, che, priva di permesso di soggiorno e di una attività lavorativa in Italia, risultava con certezza essere stata presente nello Stato solo nel 2005, data in cui aveva dato alla luce la figlia, e dal febbraio 2008 quando aveva ivi fissato il suo domicilio, e che, pertanto, dovesse ritenersi irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo lett. r), nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna nei confronti della persona residente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 15/09/2009, n. 36322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36322
    Data del deposito : 15 settembre 2009

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