Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2008, n. 12665
CASS
Sentenza 19 marzo 2008

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In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) della L. n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Lituania, poichè il relativo codice di procedura penale prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare fino all'emissione della sentenza di primo grado.

Al fine dell'applicabilità del particolare regime di consegna disciplinato dall'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di una cittadina lituana, dimorante da meno di tre anni -con più soluzioni di continuità - in Italia, dove aveva svolto saltuaria attività lavorativa, e che aveva mantenuto con il paese di origine solide relazioni familiari)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2008, n. 12665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12665
    Data del deposito : 19 marzo 2008

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