Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) della L. n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Lituania, poichè il relativo codice di procedura penale prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare fino all'emissione della sentenza di primo grado.
Al fine dell'applicabilità del particolare regime di consegna disciplinato dall'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di una cittadina lituana, dimorante da meno di tre anni -con più soluzioni di continuità - in Italia, dove aveva svolto saltuaria attività lavorativa, e che aveva mantenuto con il paese di origine solide relazioni familiari)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2008, n. 12665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12665 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/03/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 769
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 7229/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VAICEKAUSKAITE UR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 12 febbraio 2008 dalla Corte di Appello di Bologna ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della KA, avv. Ciotti Simon TR, che - riportatosi ai motivi - ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
A.- Con l'epigrafata sentenza del 12.2.2008 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 9.11.2007 nei confronti della cittadina lituana UR KA, per finalità di indagine giudiziaria e per il connesso esercizio dell'azione penale, dal Procuratore Generale della Repubblica di Lituania in relazione ad un provvedimento cautelare ("delibera" applicativa di misura custodiale carceraria) emesso in data 9.5.2007 dal Tribunale lituano di primo grado della città di Panevezys nei confronti della donna. Misura coercitiva adottata per una pluralità di reati, in senso lato definibili secondo criteri di classificazione italiani come reati societari, commessi in Panevezys dall'1.9.2003 al 16.6.2005 (data di declaratoria giudiziale del fallimento della società UAB Vinegijus) con riferimento alla gestione - in qualità di direttore, unitamente al convivente italiano della donna TR RU (presidente e legale rappresentante della società)- della società lituana a responsabilità limitata UAB "Vinegijus", costituita per la conduzione di un ristorante a Panevezys.
Il m.a.e. lituano contesta alla reclamata KA sei reati:
omissiva negligente rendicontazione contabile degli incassi della società (ristorante);
falsità nelle scritture contabili e fiscali della società;
distrazione e appropriazione di cespiti monetari della società;
soppressione di dati informatici relativi alle vicende societarie;
bancarotta "criminosa" (id est, secondo la nomenclatura penalistica italiana, bancarotta fraudolenta).
Reati puniti dagli artt. 183.2, 184.2, 196.1, 209.1 e 223.1 del codice penale della Repubblica LI con pene detentive variabili,
oscillanti tra misure edittali non inferiori nel minimo a due anni di reclusione e nel massimo a dieci anni.
Come osserva la sentenza di consegna della Corte felsinea il mandato di arresto europeo lituano descrive in maniera dettagliata gli addebiti per i quali la reclamata cittadina lituana è indagata, "con espressa indicazione delle norme violate e di specifici fatti, con precisi riferimenti a nominativi, date, somme, documenti" (ben quattro pagine del documento sono dedicate alla esposizione dei contegni criminosi attribuiti alla donna).
Resa oggetto di segnalazione nel sistema informativo Schengen (SIS), la KA è stata tratta in arresto ai sensi della L. n.69 del 2005, art. 11, il 18.12.2007 in Porretta Terme (Bologna) da militari della locale Stazione Carabinieri e posta a disposizione del competente Presidente della Corte di Appello di Bologna. Questi il 21.12.2007, "sentita" la reclamata (che ha rifiutato la sua immediata consegna alla autorità giudiziaria lituana), ne ha convalidato l'arresto, applicandole (L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 2) la misura cautelare - valutata idonea a scongiurare il pericolo di fuga - della custodia in carcere.
Misura che con ordinanza del 2.1.2008 la Corte di Appello ha revocato, non essendo pervenuti nei dieci giorni dalla convalida dell'arresto e dall'applicazione della misura custodiale (L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3) il mandato di arresto europeo lituano o l'equipollente segnalazione nel S.I.S. con le indicazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art.
6. Atti giunti alla Corte di Appello bolognese nei giorni immediatamente successivi, di tal che la procedura passiva di consegna ha ripreso il suo corso con la KA in stato di libertà.
Acquisita, debitamente tradotta in lingua italiana, la documentazione proveniente dall'autorità lituana a norma della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4 la Corte di Appello di Bologna, alla stregua di tali atti (mandato di arresto europeo, provvedimento cautelare presupposto, altri dati informativi), con la sentenza del 12.2.2008 ha innanzitutto affrontato e respinto le numerose eccezioni sollevate dalla difesa della cittadina lituana per opporsi alla consegna (memorie difensive 18.1.2008 e 11.2008).
La Corte ha, quindi, rilevato ai fini della disposta consegna della reclamata la ricorrenza di tutti i presupposti e le condizioni previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 ed in buona sostanza:
a) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui alla L. n.69 del 2005, art. 17, comma 4 in ordine alle fattispecie criminose attribuite alla KA dall'autorità giudiziaria del suo Paese;
b) la presenza di adeguata e ampia motivazione del m.a.e. e del presupposto provvedimento cautelare lituano determinante l'emissione del m.a.e. (L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, e art. 18, lett. t);
c) la connotazione di doppia punibilità (L. n. 69 del 2005, art. 7) dei fatti-reato attribuiti alla consegnanda (puniti in Lituania con pene detentive tutte superiori ad un anno di reclusione), gli stessi essendo tutti integrati da condotte penalmente apprezzabili anche per la legge penale italiana (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale);
d) l'assenza di situazioni ostative alla consegna previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18;
e) la non subordinabilità (L. n. 69 del 2005, ex art. 19, lett. c) della consegna della KA alla condizione che la stessa sia rinviata in Italia per espiarvi la pena o misura di sicurezza eventualmente inflittele all'esito di un futuro giudizio a suo carico per i reati oggetto del mandato di arresto europeo lituano. B.- Nell'interesse della reclamata UR KA ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte bolognese il difensore della donna, sollevando articolate, molteplici e connesse censure incentrate sui vizi di legittimità (disgiunti o congiunti) di violazione della legge penale (L. 22 aprile 2005, n.69) e di carenza e/o illogicità o contraddittorietà della motivazione.
L'impugnazione deve essere respinta.
Tutti e sette i proposti motivi di ricorso risultano o manifestamente infondati (e, per ciò, inammissibili) ovvero destituiti di giuridico pregio, essendo in prevalente misura costituiti da censure o profili di doglianza già rappresentati alla Corte territoriale e da questa ampiamente considerati e vagliati.
Mette conto osservare in via preliminare, prima di passare in rassegna i motivi di impugnazione che integrano il ricorso, che l'intero atto impugnatorio appare muoversi in una dimensione prospettica di fondo del tutto impropria e fuorviante, che tende innaturalmente a trasporre per intero nella presente sede giudiziaria italiana tutti i referenti valutativi della regiudicanda investigativa e dei correlativi ipotizzati illeciti penali afferenti al procedimento penale promosso nei confronti della KA dall'autorità giudiziaria lituana (procedimento in fase di indagini preliminari).
Quasi che il giudizio di cognizione del merito dei fatti criminosi contestati alla reclamata, prima che nella sede nazionale sua propria (ove ha connotazioni, allo stato, soltanto potenziali, vertendosi in situazione di indagini preliminari, come si evince dalla "delibera" o mandato di cattura interno dell'autorità lituana del 9.5.2007), possa e debba svolgersi davanti alla Corte territoriale italiana, proseguendo innanzi a questa Corte regolatrice in surrettizia funzione, per dir così, di riesame del merito dell'avvenuta decisione di consegna.
È dunque un'ottica prospettica generale, quella del presente ricorso, all'evidenza non consentita ne' legittimata in via indiretta dall'interpretazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano al regime di assistenza giudiziaria penale nell'ambito dell'Unione Europea espresso dal mandato di arresto europeo.
Ed è altresì un'ottica apertamente dissonante (laddove nel ricorso si paventano scenari di possibile iniquità del procedimento espletando in Lituania nei confronti della KA) rispetto ai canoni e alle esigenze di cooperazione, di più celere assistenza bilaterale in materia giudiziaria penale e di immanente reciproca affidabilità degli Stati membri dell'Unione Europea, di cui la Repubblica LI è a pieno titolo entrata a far parte, che hanno ispirato la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d'Europa sul m.a.e., attuata in Italia con la ridetta L. n. 69 del 2005. C.- Ineludibili ragioni di sistematicità dialogica e di chiarezza espositiva suggeriscono di esaminare, per gli effetti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p., comma 1, i motivi del ricorso di
KA UR, facendo seguire a ciascuno di essi le valutazioni di questo collegio decidente che ne definiscono i già anticipati caratteri di infondatezza (ovvero di inammissibilità). 1.- Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4 (e contraddittorietà motivazionale) per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza legittimanti la consegna.
Con tale motivo di doglianza si ripercorre, in punto di fatto, lo sviluppo della vicenda imprenditoriale lituana, che ha visto la KA e il suo convivente TR RU costituire la fallita società Vinegijus, acquisire in locazione un immobile, ristrutturalo ed impiantarvi un ristorante, il cui positivo andamento avrebbe attirato l'attenzione della malavita locale, dando luogo a plurimi episodi di estorsione e prevaricazione (sino ad imporre presenze di terzi nella conduzione dell'impresa societaria), che hanno costretto la KA e il RU ad abbandonare in tempi diversi la scena lituana per riparare in Italia. Con peculiare riguardo alla gestione tecnico-contabile della società (ristorante) si osserva che, stante la loro inesperienza nella materia, entrambi si sono a suo tempo affidati ad uno studio di consulenza fiscale e commerciale lituano che avrebbe assicurato la regolarità della gestione societaria almeno fino all'ottobre 2004. In conclusione la reclamata (e lo stesso dovrebbe dirsi del RU) sarebbe del tutto estranea ai reati che le vengono contestati in Lituania ed in ogni caso ella avrebbe sempre agito in perfetta buona fede sì che di quei reati difetterebbe l'elemento soggettivo. Di tal che si contesta l'assunto della Corte di Appello di Bologna che ha qualificato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza come "un dato meramente formale", desumibile dai provvedimenti giudiziari previsti quali presupposto per la consegna allo Stato emittente il m.a.e., ed ha quindi respinto "la richiesta di svolgimento di attività istruttoria formulata dalla difesa al fine di dimostrare l'insussistenza degli addebiti".
L'esposta doglianza è priva di ogni serio pregio, nessun concreto rilievo potendosi muovere alla motivazione con cui l'impugnata sentenza di consegna ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'accoglimento della esecuzione del mandato di arresto lituano.
La tematica degli indizi di colpevolezza connotanti i reati ascritti a persona da consegnare in esecuzione di un m.a.e. costituisce uno dei nodi centrali della disciplina applicativa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d'Europa introdotta in Italia dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, sui quali si è sviluppata l'interpretazione in senso lato adeguatrice dei giudici di merito e di legittimità. Se la qualificazione di "gravità" che la L. n. 69 del 2005 annette agli indizi di colpevolezza caratterizzanti il provvedimento cautelare su cui si fonda la richiesta di consegna di un indagato ad altro Stato della U.E. non è frutto di una tralaticia interpolazione del disposto dell'art. 273 c.p.p., comma 1 (norma che pur è tenuta ben presente dal legislatore del 2005, allorché espressamente ne esclude l'applicabilità in rapporto all'adozione di misure cautelari interinali finalizzate alla consegna: L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 1), non poteva non imporsi il tema della latitudine della delibazione degli indizi di colpevolezza suffraganti il provvedimento cautelare dello Stato europeo veicolato dal m.a.e., alla quale è chiamato il competente giudice collegiale della consegna. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha da tempo precisato che il vaglio dell'esistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza operato dalle Corti territoriali non può che limitarsi alla verifica estrinseca che il provvedimento cautelare estero documentato dal m.a.e. sia basato su un compendio indiziario considerato dall'autorità giudiziaria estera ragionevolmente rappresentativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui è chiesta la consegna, il controllo del giudice di merito italiano non potendo estendersi oltre l'accertamento dell'esistenza di una motivazione che, per quanto sintetica, non si lasci qualificare come apparente o di stile. Ed è ciò che correttamente sostiene la sentenza di consegna della KA, quando - con formula ellittica - definisce come formali le inferenze inducenti la valutazione di esistenza e gravità degli indizi nei confronti della persona da consegnare. Al giudice italiano è precluso un apprezzamento della consistenza probatoria degli indizi prospettati dall'autorità giudiziaria estera (e della relativa motivazione), valenza probatoria da ritenersi insindacabile nell'ambito della procedura passiva di consegna instaurata dal m.a.e., che - diversamente ragionando - la Corte territoriale finirebbe per assumere l'abnorme ruolo di giudice del riesame di un provvedimento restrittivo adottato da una autorità giudiziaria straniera.
L'indicato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte è stato consacrato in una recente decisione delle Sezioni Unite penali, che ha ribadito i limiti del sindacato sugli indizi di colpevolezza rappresentati nel m.a.e. (rectius nel provvedimento su cui esso si basa) delimitando l'area delle verifiche esperibili dalla Corte territoriale ad un controllo di generale coerenza e completezza, controllo necessariamente cartolare delle "ragioni" del provvedimento cautelare dello Stato emittente il m.a.e. anche alla luce delle "evidenze fattuali" descritte quali fonti di accusa a carico del soggetto di cui si chiede la consegna (Cass. S.U., 30.1.2007 n. 4614, Ramoci, rv. 235348: "L'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per ti suo contenuto intrinseco e per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna"; rv. 235349:
"Il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il m.a.e. è stato emesso, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna, non può essere parametrato sulla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana...ma è sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato ragione del provvedimento adottato;
il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della - persona di cui si chiede la consegna").
I chiari enunciati delle Sezioni Unite hanno precisato i confini del vaglio che il giudice collegiale della consegna può e deve svolgere in merito agli indizi di colpevolezza da cui è attinto il reclamato, apprezzandone non il peso o la consistenza probatoria ("gravità"), quanto piuttosto e soltanto la semplice significatività e importanza logica (esistenza di una motivazione) e storica (evidenze fattuali), come registrate e valutate dall'autorità giudiziaria emittente, così ricomponendosi la nozione di "gravità" del compendio indiziario oggetto di estrinseco esame.
Nè potrebbe essere altrimenti.
Nessuna rivisitazione dell'importanza degli indizi in termini di spessore probatorio potrebbe, infatti, in concreto essere sviluppata dal giudice italiano.
Vuoi perché un siffatto genere di sindacato, che trascenda il solo utile accertamento cartolare, snaturerebbe la funzione del giudice nazionale, rendendolo giudice del riesame di un mandato custodiale straniero, senza averne legittimazione alcuna e senza disporre dei necessari strumenti funzionali, se non altro per l'inconoscibilità nella loro interezza delle emergenze investigative raccolte dall'autorità estera, emergenze che rimangono estranee allo spettro d'indagine del giudice italiano.
Vuoi perché un simile controllo confliggerebbe con le già ricordate esigenze di speditezza processuale e di reciproca affidabilità interstatuale comunitaria che ispirano il riformato regime di assistenza giudiziaria penale degli Stati membri dell'Unione Europea. 2.- Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 3 (nonché incompleta valutazione dei fatti all'uopo dedotti e contraddittorietà motivazionale) in riferimento a ragioni che renderebbero la consegna della KA idonea a porre in pericolo l'incolumità o la salute della donna, postulando la sospensione della consegna.
Le vicende che hanno costretto la consegnanda e il suo convivente a venire o tornare in Italia, dismettendo anche con nocumento economico i propri interessi d'impresa in Lituania, si inscrivono nell'intollerabile clima di sopraffazione loro imposto dalla malavita locale, fino a costringerli ad "assumere" nella cogestione della società Vinegijus tale US KU, soggetto legato a gruppi criminali e gravato da precedenti penali anche gravi, resosi autore di ripetute sottrazioni di somme derivanti dagli incassi del ristorante e responsabile di una pesante aggressione fisica nei confronti della KA, dopo aver appreso dell'intenzione sua e del RU di cedere l'attività a terzi.
La notizia dell'avvenuto arresto provvisorio della donna in Italia a fine di consegna alla Lituania, rapidamente diffusasi a Panevezys, ed il connesso timore di possibili rivelazioni compromettenti della donna avrebbe dato origine a taluni episodi di minaccia e intimidazione nei confronti della madre e della sorella della KA residenti a Panevezys.
Non convincono il ricorrente le considerazioni in proposito sviluppate dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha osservato (l'eccezione essendo già stata proposta dalla difesa) come la possibile sospensione della consegna contemplata dalla L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 3 "costituisca una procedura separata rispetto a quella di consegna e temporalmente successiva (proprio perché presuppone l'esistenza di un provvedimento di consegna)", appartenente per altro alla cognizione non del collegio decidente la consegna, ma a quella del Presidente della Corte di Appello (cui la Corte, come da dispositivo dell'impugnata sentenza, ha trasmesso la relativa istanza).
Assume il ricorrente che il collegio giudicante avrebbe in ogni caso dovuto disporre la sospensione, la diversità terminologica con cui è trattato l'istituto nella L. n. 69 del 2005, art. 23, ai commi 2 e 3 comma non dovendosi intendere come sintomatica di una diversa natura della sospensione nei due casi (obbligatoria per il comma 2, facoltativa per il comma 3).
Impregiudicata ogni decisione del Presidente della Corte di Appello di Bologna in ordine all'invocata sospensione della consegna, il motivo di ricorso è - per il profilo giuridico da ultimo enunciato (di generica e apodittica valenza) manifestamente infondato. La chiara dizione della norma di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 3 rende palese che la Corte di Appello non potesse disporre la sospensione (facoltativa) della consegna invocata dalla KA.
3.- Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3 e art. 31 per sopravvenuta perdita di efficacia del m.a.e. conseguente alla perenzione dell'ordinanza cautelare carceraria emessa dal Presidente della Corte di Appello.
Come precisato, la Corte di Appello di Bologna con ordinanza del 2.1.2008 ha disposto la revoca della misura cautelare carceraria applicata alla KA ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3 non essendo giunte nel previsto termine di dieci giorni dalla convalida dell'arresto copia del mandato di arresto europeo della Repubblica LI e la documentazione ad esso correlata.
Ad avviso del ricorrente la caducazione del titolo custodiale determinerebbe l'inefficacia del mandato di arresto europeo con conseguente non luogo a procedere in ordine alla consegna del soggetto richiesto.
Il ricorrente critica le argomentazioni sviluppate dall'impugnata sentenza in merito al rigetto della già delineata eccezione, oggi nuovamente proposta.
La Corte felsinea ha rimarcato l'inconsistenza dell'eccezione, rilevando:
a) che la L. n. 69 del 2005, art. 31 prevede l'inefficacia del m.a.e. nei tassativi casi di revoca, annullamento o inefficacia sopravvenuti del provvedimento interno su cui è basato il m.a.e., ipotesi non verificatesi nel caso della KA;
b) che la perdita di efficacia della misura cautelare non svolge alcuna diretta incidenza sul m.a.e. o, meglio, sulla procedura passiva di consegna, cui può farsi luogo anche in difetto dell'applicazione di una misura cautelare e nei confronti di una persona che versi in stato di libertà (come deve desumersi dalla L. n. 69 del 2005, art. 9 che prevede l'adozione di una misura coercitiva soltanto se la stessa risulti in concreto indispensabile). Sostiene ex adverso il ricorrente che la L. n. 69 del 2005, art. 31 avrebbe sancito "il principio dell'accessorietà-dipendenza del m.a.e. rispetto al provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso" e in tale nozione di provvedimento dovrebbe annoverarsi anche quello previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3;
interpretazione estensiva legittimata dalla seconda parte della L. n.69 del 2005, art. 31 (non apparendo altrimenti ragionevole prevedere una comunicazione al Guardasigilli da parte del Procuratore Generale presso la Corte territoriale italiana).
Di più. Una volta che sia stata emessa un'ordinanza cautelare, non sarebbe possibile "separare in maniera netta l'iter procedimentale della fase cautelare da quella di merito", poiché - essendo finalità primaria del m.a.e. quella della consegna - la stessa sarebbe frustrata dall'indisponibilità fisica del soggetto che deve essere consegnato.
Il motivo di ricorso, frutto di malaccorta e non coordinata lettura delle disposizioni della legge italiana sul m.a.e., è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Corrette vanno giudicate, quanto ad esiti valutativi sostanziali, le deduzioni espresse sul punto dalla sentenza bolognese. Ha ben ragione il ricorrente di interrogarsi sulla logicità della L. n. 69 del 2005, art. 31, seconda parte, per la semplice ragione che tale logicità è recuperabile soltanto se si pone mente al fatto che la L. n. 69 del 2005, art. 31 (come forse è sfuggito alla stessa Corte territoriale) prevede la perdita di efficacia di un m.a.e. emesso dalla autorità giudiziaria italiana (essendo inserito nel capo 2^ della legge intitolato alla procedura attiva di consegna) e non già di un m.a.e. estero rispetto al quale l'Italia funga da Stato membro di esecuzione.
Alla totale inconferenza della L. n. 69 del 2005, art. 31 si sovrappone la pacifica esperibilità della procedura passiva di consegna nei confronti di una persona in stato di libertà, qualora non sussista un pericolo di fuga, unico presupposto di legge (L. n.69 del 2005, art. 9, comma 5) per l'applicazione di una misura cautelare coercitiva (arg. ex Cass. Sez. 6^, 15.1.2008 n. 2450, Verduci, rv. 238133).
4.- Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3 e art. 16 per intempestiva trasmissione del provvedimento cautelare interno della Repubblica LI in base al quale è stato emesso il m.a.e. a carico della ricorrente.
L'enunciato critico muove dal dato per cui l'indispensabile copia del provvedimento coercitivo lituano (ordinanza del 9.5.2007) fondante il m.a.e. posto in esecuzione (L. n. 69 del 2005, art. 6) non solo non è pervenuta alla Corte di Appello entro i dieci giorni dalla convalida dell'arresto della consegnanda (tanto da determinare, come visto, la revoca della misura carceraria impostale), ma neppure è giunta entro il successivo termine (33 giorni), già eccedente la misura di legge (30 giorni: L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1), determinato dalla Corte di Appello.
Tant'è che la Corte ha dovuto differire l'udienza del 22.1.2008 alla data del 18.2.2008, rinnovando per via ministeriale la richiesta di acquisizione del documento.
La Corte, quindi, avrebbe dovuto - secondo il ricorrente - rigettare la richiesta (m.a.e.) di consegna della KA a norma del combinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3 e comma 6 e L. n. 69 del 2005, art. 16. Nell'affrontare la già proposta censura, la sentenza impugnata ha osservato che la produzione del provvedimento interno dell'autorità emittente il m.a.e. sul quale questo è fondato costituisce soltanto "condizione per la consegna", di guisa che esso può essere richiesto e pervenire anche in corso di procedura di consegna, senza che ciò infici la regolarità della procedura.
La doglianza è infondata.
Il ricorrente giustappone contenuti ed effetti di due disposizioni (L. n. 69 del 2005, artt. 6 e 16), che hanno referenti, oggetti e finalità diverse.
La L. n. 69 del 2005, art. 16 riguarda in prevalente misura la documentazione "integrativa", diversa da quella indispensabile ex lege, che la Corte decidente la consegna abbia eventualmente reputato necessaria o utile a fini decisori.
In ogni caso il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 16, quale termine per la trasmissione degli atti da parte dello Stato di emissione, ha natura meramente ordinatoria (cfr. Cass. Sez. Fer., 28.8.2007 n. 33633, Bilan, rv. 237054: "In tema di mandato di arresto europeo il termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1, e che decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera, ha natura ordinatoria, non influente pertanto sulla consegna della persona oggetto della richiesta").
Quanto all'addotta non tempestiva trasmissione del provvedimento restrittivo nazionale fondante l'emissione del m.a.e., l'evenienza di per sè - a meno di incorrere in un abnorme formalismo, distonico rispetto allo spirito e agli obiettivi della decisione quadro 2002/284/GAI del Consiglio d'Europa - non è idonea a dar luogo al rifiuto (rigetto) della consegna, se gli atti in disponibilità della Corte di Appello sono già sufficienti per una esauriente analisi decisoria sulla richiesta di consegna (cfr. Cass. Sez. 6^, 23.1.2008 n. 4054, Vasiliu, rv. 238394: "In tema di consegna per l'estero, nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dia corso alla richiesta di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, per l'acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, la corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione - art. 17, comma 4 - e sui gravi indizi di colpevolezza - art. 18, lett. t) - possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo").
5.- Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e) e lett. t), e L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 (e contraddittorietà della motivazione) per carenza di motivazione del provvedimento cautelare interno fondante il m.a.e. lituano e per mancata indicazione dell'esistenza di limiti massimi di carcerazione preventiva nell'ordinamento processuale penale lituano.
La Corte di Appello di Bologna avrebbe dovuto rifiutare la consegna della cittadina lituana KA poiché l'ordinanza ("delibera") cautelare restrittiva emessa il 9.5.2007 dal Tribunale di primo grado di Panevezys, da cui è scaturito il m.a.e. oggetto di ricorso, non contiene - diversamente da quel che si afferma nella sentenza di consegna - una effettiva motivazione della concretezza delle indagini promosse nei confronti della ricorrente e delle ragioni cautelari che ne rendono indefettibile l'arresto (L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t).
Parimenti e in termini additivi la richiesta di consegna della KA avrebbe dovuto essere rigettata, perché ne' dal suddetto provvedimento cautelare interno, ne' dallo stesso mandato di arresto europeo o da altri atti provenienti dalla Repubblica LI emerge se in Lituania siano previsti "limiti massimi della carcerazione preventiva" (L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e). Il motivo di ricorso non è fondato.
Sotto il primo profilo l'impugnata sentenza ha già rilevato l'inconducenza della tesi critica oggi rinnovata dalla ricorrente, evidenziando la sufficienza delle motivazioni recate sia dal provvedimento cautelare interno del 9.5.2007, sia dal successivo mandato di arresto europeo del 9.11.2007, atteso che i fatti criminosi addebitati alla reclamata sono sorretti - per descrizione storica e qualificazione giuridica - da riferimenti precisi e dettagliati, supportati dalla specifica indicazione delle norme incriminatrici lituane violate (trascritte in calce al m.a.e.). L'ordinanza cautelare del 9.5.2007, in particolare, indica le fonti di prova raccolte a sostegno dell'accusa, da individuarsi in accertamenti specialistici di natura tecnico-contabile e documentale (sugli atti reperiti della fallita società Vinegijus già amministrata e gestita dalla ricorrente e da TR RU). Il percorso motivazionale esposto dalla Corte di Appello di Bologna (riscontrabile per tabulas attraverso l'esame della procedura passiva di consegna) è lineare, esauriente ed immune dalle contraddizioni logiche congetturate nel ricorso.
Si è - del resto - già avuto modo di rilevare, facendo menzione della decisione delle Sezioni Unite del 30.1.2007 ric. Ramoci, come la nozione di motivazione recepita dalla legge italiana sul m.a.e. non possa essere costruita alla stregua delle categorie concettuali postulate dalla tradizione giuridica italiana.
Laonde deve ritenersi sufficiente che l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione abbia comunque offerto ragione del provvedimento coercitivo, esponendone le emergenze fenomeniche che ne sono causa. Altrettanto infondato è il secondo profilo della censura delineata con il motivo di ricorso in esame, atteso che la legislazione penale della Repubblica LI prevede limiti massimi della custodia cautelare.
In vero costituisce diritto ricevuto il dato, ormai acquisito al patrimonio giuridico formatosi sulle tematiche del mandato di arresto europeo, secondo cui nella Repubblica LI in base al nuovo codice di procedura penale del 2005 sono operativi specifici termini di durata massima della custodia carceraria preventiva fino all'emissione della sentenza di primo grado, variabili a seconda della gravità del reato da quattro a quindici mesi, estensibili di ulteriori tre mesi con provvedimento del giudice istruttore (cfr. Calvanese, Problematiche attuative del mandato di arresto europeo, in Cass. Pen. 2007/ 5, pp. 1926 ss.). 6.- Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4 per l'omessa trasmissione da parte dello Stato emittente il m.a.e. dell'ulteriore documentazione di supporto della richiesta di consegna e, in particolare, di una relazione sui fatti addebitati alla persona reclamata.
Il motivo di ricorso contesta l'assunto della Corte di Appello di Bologna, che - a fronte dell'assenza di una relazione sui fatti reato ascritti alla KA - ne ha ritenuto la superfluità in ragione degli ampi dati informativi già presenti nel mandato di arresto e nel provvedimento interno da esso presupposto, altresì osservando che i documenti "allegati" previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4 (tra cui la citata relazione esplicativa) "non sono significativamente indicati quali condizioni per la consegna". Nel ricorso si esprime una contraria opinione, che adduce il rifiuto della consegna in difetto dei predetti atti surrogatori, richiamandosi ad un precedente giurisprudenziale di questa S.C. (Cass. Sez. 6^, 22.9.2006 n. 32516, Jagela, rv. 234275). Il motivo di impugnazione non è assistito da fondamento, configurandosi corrette le determinazioni enunciate sul tema dall'impugnata sentenza.
La decisione di questa S.C. citata dalla ricorrente, se letta nella sua interezza non è in contrasto con il prevalente indirizzo ermeneutico fissato da questa Corte regolatrice nei termini puntualmente rappresentati dalla Corte di Appello bolognese. La decisione, per altro, non è pertinente alla situazione processuale della KA, poiché nel caso deciso dalla citata sentenza questa Corte aveva dovuto rilevare l'inesistenza tra gli atti della procedura di consegna di alcun documento equipollente alla relazione esplicativa L. n. 69 del 2005, ex art. 6, comma 4, dal quale fosse possibile conoscere le fonti di prova raccolte nei confronti del soggetto reclamato con il m.a.e..
Tanto chiarito, sembra perfino superfluo dover aggiungere - ancora per non incorrere in ridondanti formalismi antinomia allo spirito della legislazione europea e nazionale sul m.a.e. - come si profili irrazionale addurre l'indispensabilità di una relazione (la cui assenza opportunamente la sentenza della Corte bolognese ricorda non essere ostativa alla consegna) destinata a contenere elementi descrittivi che siano già tutti completamente ricavabili dagli atti inviati dallo Stato di emissione.
E l'omessa allegazione al m.a.e. della relazione sui fatti ascritti al reclamato non può essere causa impeditiva della deliberazione di consegna, poiché l'intrinseco necessario apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza implica che l'autorità giudiziaria italiana accerti che il mandato si incentri su una epitome probatoria giudicata dallo Stato emittente sintomatica della commissione di condotte criminose e, dunque, che tale Stato abbia dato conto del provvedimento emesso con allegazione delle evidenze fattuali sostenenti l'accusa (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 6^, 28.6.2007 n. 25421, Iannuzzi, rv. 237270).
7. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), per erronea valutazione delle prove fornite sull'esistenza dei presupposti per l'esecuzione condizionata della consegna.
Con il motivo di ricorso in questione si contesta la validità della decisione della Corte di Appello di Bologna che non ha ritenuto di subordinare la consegna della KA alla condizione del suo rinvio in Italia per ivi scontare la pena eventualmente inflittale all'esito di giudizio nello Stato di emissione del mandato di arresto europeo.
La Corte territoriale ha trascurato di apprezzare le evenienze asseveranti la residenza in Italia della donna, dove svolge attività lavorativa (cuoca) e dove ha acquistato un appartamento dopo aver contratto un mutuo bancario, le cui rate paga regolarmente. L'impugnata sentenza della Corte bolognese osserva che la richiesta difensiva di applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), non può trovare accoglimento, giacché gli atti della procedura di consegna non attestano formalmente la residenza in Italia della donna, essendovi unicamente traccia di alcuni permessi di soggiorno temporanei, per altro scaduti, che offrono contezza del solo suo "recapito in Italia".
La censura non è fondata.
La determinazione assunta dalla Corte di Appello in merito all'insussistenza dei presupposti per condizionare la consegna al rinvio espiativo in Italia di UR KA è immune da rilievi, perché aderente alla situazione domiciliare della reclamata emergente dagli atti della procedura di consegna ed escludente la possibilità di estendere alla donna la specifica guarentigia di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), siccome "residente nello Stato italiano".
La citata disposizione (che mutua alla lettera il testo dell'art. 5, n. 3 della Decisione Quadro 2002/ 584/GAI del C.U.E.) non può non essere interpretata in senso rigoroso, in linea con riconosciute esigenze di tipizzazione delle fattispecie applicative del m.a.e. nel diritto interno italiano, atteso che l'eventuale generalizzata estensione allo straniero "residente" (soprattutto se extraeuropeo) della garanzia della consegna condizionata ad esecuzioni sanzionatorie nello Stato di esecuzione finirebbe per porsi in antitesi con i peculiari canoni di collaborazione, mutua assistenza giudiziaria e reciproca affidabilità tra gli Stati membri della U.E., che ispirano la normativa sul m.a.e..
Ne discende che, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c) -, occorre avere riguardo ad una nozione di residenza che - oltre ad assorbire il significato tecnico suo proprio di luogo di abituale dimora - si renda funzionale all'operata assimilazione della categoria (straniero residente) allo status del cittadino. Una nozione, quindi, che - in linea con la ratio ispiratrice della possibilità di espiare pene inflitte da una autorità straniera nello Stato di cittadinanza o residenza (contiguità agli interessi morali e familiari del condannato) - si caratterizzi per coefficienti strutturali attestanti, in sostanziale omologia con i connotati della nozione di domicilio, l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo del cittadino straniero in Italia, sì da potersi affermare che egli abbia istituito in Italia, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale (se non esclusiva) dei propri interessi affettivi, professionali e/o economici.
Ora, se può convenirsi che la circostanza dell'essere la KA priva di permessi di soggiorno aggiornati è del tutto inconferente, atteso che - in quanto divenuta cittadina europea a seguito dell'ingresso della Lituania nell'Unione Europea - la donna non ha più bisogno di alcun permesso per soggiornare in Italia, deve per converso constatarsi che difettano gli altri indicati elementi circostanziali del soggiorno italiano della KA perché se ne possa dedurre la sua "residenzialità" italiana per gli effetti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c). In vero sulla base degli atti versati nella procedura di consegna è un fatto che la donna dimori in Italia da meno di tre anni e con più soluzioni di continuità (viaggi in Lituania).
È altresì un fatto che la stessa attività lavorativa di cuoca svolta dalla donna in Italia non presenta connotati di stabilità o continuità temporale.
Ed è altresì un fatto che, come si afferma nello stesso odierno ricorso (quinto motivo di impugnazione) la signora KA conserva in Lituania ben "solide relazioni familiari". Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli incombenti di comunicazione previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva la motivazione.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2008