Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 7108
CASS
Sentenza 12 febbraio 2009

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In tema di mandato di arresto europeo, la previsione del ricorso per cassazione anche per il merito attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di verificare anche gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito, ma non conferisce alla stessa poteri sostitutivi e integrativi, né tanto meno istruttori. Ne consegue che va annullata con rinvio la sentenza della corte di appello che, nel disporre la consegna, abbia omesso di verificare lo "status" di residente nello Stato della persona richiesta, ai fini dell'apposizione della condizione del reinvio prevista dall'art. 19, comma primo lett. c) L. n. 69 del 2005.

In tema di mandato d'arresto europeo, se la persona richiesta in consegna ai fini di un'azione penale è un cittadino italiano o risulti residente nello Stato, la condizione del reinvio prevista dall'art. 19 lett. c) L. n. 69 del 2005 costituisce un requisito di legittimità della decisione di consegna, ogniqualvolta non vi sia una espressa diversa richiesta dell'interessato. Pertanto, la corte di appello deve sempre verificare, prima di far luogo alla consegna, quale sia la nazionalità e la residenza della persona richiesta. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che tale verifica deve essere eseguita sulla base degli atti della procedura, ivi compresi quelli allegati dall'interessato, e, se necessario, su quelli acquisiti "ex officio" dalla corte di appello, e che soltanto la certezza effettiva della residenza dello straniero in Italia impone l'apposizione della condizione del reinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 7108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7108
    Data del deposito : 12 febbraio 2009

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