Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
L'esperibilità da parte dell'INPS dell'azione di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro per le prestazioni corrisposte ai minori di età (prevista dall'art.24 della legge n. 977 del 1967 in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) è subordinata a due precise condizioni: a) adibizione del minore al lavoro in violazione del requisito dell'età minima stabilito dalla stessa legge; b) mancato o illegittimo versamento della contribuzione. Ne consegue che, in riferimento alle fattispecie regolate dalla (previgente) legge n. 1047 del 1957, per i contributi versati in favore dei lavoratori autonomi minorenni componenti della famiglia colonica in qualità di coltivatori diretti per l'intero anno nel corso del quale essi avessero compiuto il quattordicesimo anno di età, la suddetta azione non è esperibile sia per la mancanza all'epoca del divieto di lavoro autonomo in agricoltura per gli infraquattordicenni (introdotto soltanto dall'art.3 della legge n. 977 del 1967 e non desumibile, per il periodo anteriore, dal richiamo alla legge n. 218 del 1952 contenuto nell'art.4 della legge n. 1047 del 1957)sia per la mancanza di un datore di lavoro in senso proprio e per la piena legittimità del rapporto assicurativo (desumibili dalle caratteristiche proprie della famiglia coltivatrice e dalla circostanza che l'art.5 della legge n. 1047 cit. faceva riferimento, per gli accreditamenti contributivi, al nucleo familiare nella sua composizione risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento, così consentendo di includervi anche i componenti minorenni per tutto l'anno nel corso del quale avessero compiuto i quattordici anni di età).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Giovanni Mulas e Carlo De Angelis, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
contro
OD RE, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 72, presso l'avv. Sergio Di Lollo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 125/97, pronunziata il 25.9.97 (in causa n. 164/97 r.g.) e depositata il 4.11.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5/02/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Pulli per delega dell'avv. De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Parma l'assicurato indicato in epigrafe chiedeva che l'INPS fosse condannato a corrispondergli la pensione di anzianità senza obbligo di corrispondere la somma richiesta da detto Istituto ex art. 24 della l. 17.10.67 n. 977, a titolo di rivalsa per compensare la carenza di contribuzione afferente al periodo in cui egli aveva lavorato in agricoltura prima di compiere il quattordicesimo anno di età.
Accolta la domanda dal Pretore, proponeva appello l'INPS ribadendo il suo diritto ad ottenere il pagamento delle somme richieste a titolo di rivalsa.
Il Tribunale rigettava il gravame. Il giudice di merito rilevava come detto art. 24 stabilisca che i fanciulli di qualsiasi età adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima, nonostante l'impossibilità di instaurare un valido rapporto assicurativo, hanno comunque diritto alle prestazioni previdenziali, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del datore per l'importo complessivo delle prestazioni erogate al minore, detratti i contributi omessi.
Il Tribunale rilevava, tuttavia, che l'assicurato era stato avviato al lavoro quale componente di famiglia coltivatrice prima di compiere il 14^ anno di età e come tale aveva goduto del versamento dei contributi agricoli. Infatti, finché fu in vigore, la legge 26.10.57 n. 1047 - nell'estendere l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti - consentì che gli accertamenti ai fini della contribuzione fossero effettuati alla data del 31 dicembre di ogni anno, di modo che il minore risultava assoggettato a contribuzione per l'intero anno ove nel corso dello stesso avesse superato i 14 anni. La norma costituiva una eccezione alle disposizioni sull'età minima in quanto consentiva l'instaurazione del rapporto previdenziale e la contribuzione per l'intero anno in cui il minore aveva compiuto i 14 anni.
Essendosi tale evenienza verificata nel caso di specie ed essendo stata, quindi, legittimamente corrisposta la contribuzione per detto periodo, non poteva, dunque, procedersi a rivalsa, dato che la stessa postula l'inadempimento dell'obbligo contributivo. In ogni caso, rilevava il Tribunale, la rivalsa non avrebbe potuto essere effettuata nei confronti dell'assicurato, atteso che il credito per rivalsa avrebbe dovuto essere azionato nei confronti del datore responsabile dell'avviamento al lavoro del minore. Avverso questa sentenza propone ricorso l'INPS, cui risponde con controricorso e memoria l'assicurato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione del combinato disposto dell'art. 2 della l.
4.4.52 n. 218 e degli artt. 4 e 5 della l. 26.10.57 n. 1047, della l.
9.1.63 n. 9, dell'art. 12 della l. 22.7.66 n. 613 e degli artt. 1 e 24 della l. 17.10.67 n. 977. L'art. 2 della l. 218/52 e l'art. 4 della l. 1047/57 prevedono che i contributi possono essere accreditati solo dopo il 14^ anno di età. Quindi, l'iscrizione dei minori di 14 anni negli elenchi dello S.C.A.U. è erronea e non produce effetti ex art. 12 della l. 613/66. È, dunque, applicabile l'art. 24 della l. 977/67 per la mancanza dei contributi e l'obbligo dell'INPS di erogare la prestazione ed è, pertanto, legittima la rivalsa, che viene effettuata nei confronti dell'assicurato quale avente causa dell'originario capo della famiglia coltivatrice.
Il ricorso è infondato.
La tesi che l'INPS intende dimostrare è che per il periodo antecedente il compimento del 14^ anno di età, il ricorrente, in quanto minore, non avrebbe potuto essere assicurato e che il versamento della contribuzione avvenne, pertanto, in violazione di legge. Tale tesi, tuttavia, in relazione alla fattispecie in esame è priva di supporto normativo. Ripercorrendo l'iter argomentativo già delineato da questa Corte nel rigettare il ricorso dell'Istituto in cause di contenuto analogo (sentenza 8.9.99 n. 9532, conforme alla precedente 22.6.99 n. 6371 ed a numerose altre), può osservarsi quanto segue.
L'art. 2 della l.
4.4.52 n. 218, nel sostituire gli artt. 6/8/9/12/13 del r.d.l. 14.4.39 n. 636, conv. nella l.
6.7.39 n. 1272, fissa le categorie degli assicurati e le misure dei contributi dovuti per ciascuna categoria. La tabella B, allegata a detto regio decreto e sostituita dalla legge del 1952, disciplina l'assicurazione per "giornalieri agricoli, ... uomini, donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18". Tale previsione è riferita ai giornalieri agricoli, ovvero, ad una categoria di lavoratori subordinati, come non possono essere qualificati i lavoratori autonomi che compongono quali coltivatori diretti, la famiglia colonica, che costituisce un organismo economico a base associativa formato da tutti quei soggetti che, pur non essendo in regime di convivenza, siano legati da parentela o affinità con il coltivatore e risultino associati nella coltivazione del fondo (cfr. ex, multis, Cass.
2.8.95 n. 8444, 4.2.93 n. 1382). La materia dell'obbligo contributivo dei componenti della famiglia colonica è regolata dagli artt. 3 e 5 della l. 26.10.57 n. 1047, che estende l'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e, in particolare dal c. 1 dell'art. 5, che fa esclusivo riferimento al nucleo familiare, nell'ambito del quale sono ripartite le giornate lavorative. In particolare, il c. 5, di detto art. 5 stabilisce che gli accreditamenti sono effettuati sulla base della composizione della famiglia colonica quale risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Da ciò deriva che il minore componente della famiglia, ove in detto anno compia il quattordicesimo anno di età, otterrà l'accreditamento dei contributi anche per il periodo ricadente nell'annualità in considerazione antecedente al raggiungimento di quell'età. Infatti, secondo la univoca lettura della disposizione, l'appartenenza all'impresa familiare il giorno 31 dicembre determina il diritto a partecipare al riparto dei contributi per l'intero anno, non rilevando quando il componente, per compimento dell'età minima ovvero per matrimonio, abbia fatto ingresso nella famiglia. Simmetricamente, invece, non ha diritto all'accredito colui che, in qualsiasi momento antecedente a quella data, abbia lasciato l'impresa familiare. Si tratta di una norma coerente con una gestione estremamente semplice dell'assicurazione, come confermato dal criterio del riparto dei contributi, collegato solamente al ruolo della famiglia coltivatrice e non all'effettivo apporto lavorativo del componente.
Parte ricorrente, in ogni caso, non indica disposizioni di legge che richiedano esplicitamente il requisito dell'età minima per la costituzione del rapporto assicurativo per detti coltivatori diretti. In particolare non è rilevante l'art. 4, c. 1, della l. 1047. Esso, statuendo che la misura dei contributi base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla l. 218/52, non fissa in modo chiaro ed univoco il suindicato requisito di età minima, limitandosi, invece, a ritenere applicabile la tabella solo per quanto riguarda la misura dei contributi.
Essendo incontestato agli atti che l'assicurato possa vantare contribuzione maturata prima del raggiungimento del 14^ anno nel regime della l. 1047 e dovendo ritenersi che tale contribuzione sia legittimamente accreditata in mancanza di esplicito divieto, si rivela privo di fondamento il richiamo all'art. 24 della l. 17.10.67 n. 977, in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Detto articolo stabilisce che "i fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie" (c. 1), e che "gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi" (c. 2).
Da queste norme emerge che la legge, per un'ovvia esigenza di tutela, assicura comunque le prestazioni al minore, anche se adibito al lavoro in violazione delle norme sull'età minima, che la contribuzione non sia stata o sia stata versata. L'azione di rivalsa viene esercitata comunque per l'importo complessivo delle prestazioni, con l'unica differenza che, ove i contributi siano stati versati, il relativo importo è sottratto dalla somma richiesta. Tale azione, tuttavia, è subordinata a due precise condizioni: che ci sia stata adibizione al lavoro in violazione del requisito dell'età minima e che (per quanto rileva ai fini del quantum) la contribuzione non sia stata versata o lo sia stata illegittimamente. Nel caso di specie, invece, tanto il requisito dell'età minima che quello della legittimità della contribuzione sono rispettati. Come sopra evidenziato, infatti, la famiglia coltivatrice costituisce un particolare organismo economico a carattere associativo, che si svolge secondo uno schema legale diverso da quello del lavoro subordinato, nella quale il rapporto assicurativo è validamente instaurato, alle condizioni sopra evidenziate, anche per i partecipanti minori di 14 anni. Nel momento in cui si realizzò la fattispecie interessata, inoltre, non era ancora intervenuta l'estensione al lavoro agricolo del limite minimo di età di 14 anni introdotto dall'art. 3, c. 2, della stessa legge 977/67. Non è, pertanto, esperibile la rivalsa per tre motivi, per la mancanza, all'epoca, del divieto di lavoro in agricoltura per gli infraquattordicenni, per la mancanza di un datore di lavoro in senso proprio, per la piena legittimità del rapporto assicurativo. In ogni caso, tale azione, troverebbe ragione solo in una ingiustificata applicazione retroattiva della norma di detto art. 24, essendo la fattispecie interessata già concretata all'atto dell'entrata in vigore della legge 977/67. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L. 24.000, oltre L.
2.500.000 per onorari con distrazione a favore dell'avv. Di Lollo.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001