Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
In tema di irrogazione di sanzioni amministrative, posto che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, l'autorità competente ad emanare la relativa ordinanza ingiunzione, e l'eventuale provvedimento di confisca, si identifica con quella che è destinataria del rapporto relativo alla violazione accertata, e cioè l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale l'infrazione si riferisce, in caso di confisca di apparecchi telefonici senza cordone privi del contrassegno di omologazione prescritto dal D.M. n. 126 del 1987 (violazione contemplata dall'art. 398 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dall'art. 1 della legge n. 209 del 1980), l'autorità cui spetta la emanazione del relativo provvedimento, a seguito della trasformazione - disposta con l'art. 1 del D.L. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994 - dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da azienda autonoma in ente pubblico economico, e della successiva riorganizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni (d.P.R. n. 166 del 1995), cui l'art. 11 del predetto decreto - legge dispone che siano tuttora attribuiti i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge, è l'ufficio circoscrizionale di detto Ministero territorialmente competente, e non il direttore di filiale dell'Ente Poste Italiane, che è un dipendente dello stesso Ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/1999, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CALICE Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 32/97 della Pretura di PISTOIA, depositata l'01/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 La Calice s.r.l., con ricorso 27 giugno 1995 al Pretore di Pistoia, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza 3 giugno 1995, notificatagli il 6 giugno successivo, del Direttore della filiale di Firenze dell'Ente poste italiane, con la quale era stata disposta la confisca amministrativa di apparecchi telefonici senza cordone. Esponeva che in data 27 marzo 1995 agenti del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Firenze avevano proceduto al sequestro, nel suo esercizio commerciale di Agliana, di 21 apparecchi telefonici senza cordone, perché privi del contrassegno di omologazione prescritto dal D.M. n. 126 del 1987. Esponeva di avere proposto opposizione al sequestro e istanza di dissequestro in sede amministrativa, al Direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni di Firenze, ai sensi dell'art. 19 della legge n.689 del 1981, deducendo che gli artt. 398 e 399 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificati dalla legge n. 209 del 1980, prevedono il sequestro solo a carico dei produttori e importatori degli apparecchi su detti e non anche a carico dei commercianti. Il Direttore della Filiale delle Ente poste di Firenze rigettava l'opposizione e ordinava la confisca degli apparecchi. Con l'opposizione proposta al Pretore di Pistoia, la Calice s.r.l.deduceva: a) che il provvedimento di confisca doveva ritenersi inesistente per assoluta carenza di potere del Direttore di Filiale dell'Ente poste di Firenze;
b) che gli apparecchi telefonici "cordless" non provocano disturbi alle radiocomunicazioni e, pertanto, il provvedimento era illegittimo anche per violazione dell'art. 398 del codice postale, che attiene unicamente alla protezione dai disturbi alle telecomunicazioni;
c) che gli artt. 398 e 399 di detto codice, nel testo modificato dalla legge n. 209 del 1980, prevedono la sola pena pecuniaria per la detenzione e il commercio di tali apparecchi e non anche la confisca. Si costituiva in giudizio l'Ente poste italiane, deducendo che il Direttore di Filiale dell'Ente poste era competente ad emettere il provvedimento di confisca dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in Ente poste (D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge 29 gennaio 1994, n. 71), e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza depositata l'1 febbraio 1997, accoglieva l'opposizione annullando il provvedimento di confisca, in quanto emanato da un organo privo del relativo potere, poiché dopo la costituzione dell'Ente poste solo al personale assegnato al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 487 del 1993, competono poteri di vigilanza e controllo, mentre il restante personale - tra il quale rientrano i Direttori di filiale - è stato trasferito all'Ente poste ed è legato ad esso da un rapporto privatistico.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte l'Ente poste italiane, con atto notificato alla società Calice il 18 aprile 1997, con il quale è stato formulato un unico motivo di gravame. La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Si deduce, al riguardo,che le
Poste e telecomunicazioni hanno avuto una radicale trasformazione per effetto delle leggi 29 gennaio 1992, n. 58 e 29 gennaio 1994, n. 71, nonché con il D.L. n. 478 del 1993. Prima della riforma il Ministero delle poste e telecomunicazioni non disponeva di una propria struttura amministrativa, ma operava attraverso due aziende, prive di personalità giuridica:
l'Amministrazione delle poste e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. La legge n. 71 del 1994 ha trasformato l'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico ed ha dato al Ministero una sua dotazione di personale.Sarebbe,pertanto errata, l'affermazione della sentenza impugnata - sulla base della quale è stato annullato il provvedimento di confisca impugnato - secondo cui il Direttore di Filiale delle poste non riveste, a seguito della su detta riforma, qualifica di organo periferico del Ministero, giacché la Direzione di Filiale corrisponde alla precedente Direzione compartimentale, che neanche prima della riforma era organo del Ministero, e conservando i Direttori provinciali - ora direttori di Filiale - le competenze che avevano prima della riforma, fra le quali rientrava la emanazione dei provvedimenti di sequestro di materiale radioelettrico non omologato. 2 Il motivo è infondato. Va premesso che l'art. 18 della legge n. 689 del 1981, identifica in via generale l'autorità competente a emanare l'ordinanza ingiunzione e l'eventuale provvedimento di confisca con quella che a norma del precedente art. 17 è destinataria del rapporto relativo all'infrazione, e cioè "l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione". Con l'art. 1 del d.P.R. n. 571 del 1982 era stato statuito che per le violazioni amministrative previste dal T.U. approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, e delle altre norme vigenti in materia di servizi postali di bancoposta e di telecomunicazioni, il rapporto previsto dall'art.17, comma 1, della legge n. 689 del 1981 andava presentato alla
Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni, competente pertanto, a norma del successivo art. 18 della legge n. 689 del 1981, ad emettere, se del caso, l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa pecuniaria ed il provvedimento di confisca delle cose sequestrate ai sensi dell'art. 13, comma 2. Al momento in cui il d.P.R. n. 571 del 1982 fu emanato, le Direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni erano organi periferici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che era a sua volta un'Azienda autonoma istituita con il r.d.l. n. 520 del 1925, il cui ordinamento fu più volte ristrutturato (da ultimo con la legge 12 marzo 1968, n. 325), facente capo al Ministero delle poste e telecomunicazioni, che attraverso di essa esercitava le proprie funzioni diverse da quelle inerenti ai servizi telefonici, a loro volta esercitate attraverso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. A seguito di quanto disposto dall'art. 1 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è stata trasformata da Azienda autonoma in Ente pubblico economico ed aveva tale configurazione giuridica al momento della emanazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. A norma dell'art. 11 del su detto decreto-legge, sono tuttora attribuiti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tra l'altro, i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza, e controllo previsti dalla legge. Il successivo art. 12 ha stabilito che con apposito decreto presidenziale si dovesse provvedere alla riorganizzazione del Ministero e che, a decorrere dall'1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore di detto decreto presidenziale, "il Ministero delle poste e telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e non attribuiti all'Ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2".
L'art. 6, nell'elencare all'art. 2 il personale assegnato al Ministero - che a norma del comma 3 continua ad operare restando a questo legato da rapporto organico - non vi ricomprende i Direttori provinciali, che debbono ritenersi pertanto passati alle dipendenze dell'Ente poste. A sua volta il d.P.R. 24 marzo 1995, n. 166, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, all'art. 9 ha istituito gli uffici circoscrizionali quali organi periferici del Ministero, con compiti di controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche. L'art. 10, a sua volta, fra le competenze di detti uffici, elenca varie attività di controllo delle emissioni radioelettriche, in particolare con riferimento alla protezione delle radiocomunicazioni dei servizi pubblici essenziali ed al "controllo tecnico per l'individuazione e i conseguenti provvedimenti in materia di interferenze radioelettriche". Ne deriva che al momento in cui fu emanato il provvedimento di confisca opposto, Uffici periferici del Ministero delle poste e telecomunicazioni competenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 689 del 1981 ad emanare il provvedimento, non erano più le Direzioni provinciali delle poste, ma gli uffici circoscrizionali del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita la parte intimata.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 18 febbraio 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.