Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 0 0 5 34403 Composta dagli Ill Siga ri Magistra Dott. Guglielmo SC .N. 6230/00 CAPITANIO Consigliere Dott. Natale 8534/00 Cron. 982 GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Dott. Corrado Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI - Consigliere- Ud.28/05/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: C.N.P.A.F.- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DA GIORGIO;
- intimato 2002 e sul 2° ricorso n 08534/00 proposto da: 2441 DA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- A. GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO reur tamente a sextesss, MERLINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale The
contro
C.N.P.A.F.- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI tempore, SCIPIONI N.288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 9899/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/11/99 R.G.N. 1154/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato MERLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per previa riunione, accoglimento primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo;
rigetto nel resto e del ricorso incidentale. -2- KITENUTO IN FATIO 1- Che, per quanto rileva nella presente sede, l'avv. Giorgio Fredas, che ha maturato 11 diritto a pensione 11 7.7.90, na convenuto la Casa Nazionale di Previdenza ca Assistenza Forensc innanzi al Pretore di Milano lamentando chc: a- fa rivalutazione dei redditi utili per il calcolo della pensione non era stato fatto in relazione ai coefficienti dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
b- ai fini del supplemento di pensione i redditi prodotti anteriormente al 1.1.91 non erano stati rivalutati al 100% come disposto dal d.m. 25.5.90; c- la pensionc cra stata rivalutata in misura del 6,6% dal 1.1.92 anzicchè dal 1.1.91; 2- che il Pretore ha rigettato la domanda;
3- che il Tribunale di Milano con senienza dei 12.11.9, ha ritenuto chc : a= spettasse, come deciso dalíc S.U. con la sentenza n.2977 99, la rivalutazione dei redditi, utili ai fini della determinazione della pensione, in misura del 100% anche se prodotti anteriormente al 1.1.91; b- il coefficiente di rivalutazione dei redditi stessi non potesse esser quello dell'anno in cui matura il diritto a pensione atteso che l'art.4 della 1.141/92 assicura solo l'infrazionabilità di detto anno ai fini del computo degli anni utili per la pensione;
C- fa corresponsione dei primo adeguamento perequativo, ai sensi dell'art.fo i. 576/82 doveva aver fuogo, giusto quanto disposto daiic S.U. con decisione --- n.8684/96 dal 1.I.dell´anno successivo afla maturazione della pensione, ossia ďal 1.1.91; 4- che la Cassa chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi cui l'avv.Fredas replica con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentalc cui la Cassa replica con controricorso;
cntrambe ic parti hanno presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO I- che, ai sensi dell'art. 335cpc., va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale;
2- che con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia violazione dcif art. Z cpc e vizi di motivazione ed addebita af Tribunaíc di aver ritenuto cnc fa rivalutazione dei redditi professionali da cffettuarsi, per effetto dcf d.m. 25.9.90, secondo il coefficiente def 100%,riguardasse la intera riliquidazione della pensione, statuendo che detto coefficiente, giusta la decisione n. 297799 delle S.U. riguardasse anche i redditi professionali anteriori al 1991, laddove l'avv.fredas aveva chiesto l'applicazione del predetto coefficiente solo in relazione al supplemento di pensione;
3- che la censura è fondata risultando, sia dalla sentenza di primo grado che dalle stesse esplicite ammissioni del predictio professionista, che egli aveva fimitato nei sensi sostenuti dalla ricorrente fa sua domanda sicché fa pronuncia dcf Tribunaíc, su tale punto é viziata da uitra petizione;
Z 4- che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 2 comma 2, 15 commi 1.3.4, 13 comma 2 1.576/ 80,nonché vizi di motivazione per aver ritenuto il Tribunale, travisando le statuizioni dell'anzidetta sentenza delle S.U. ,che i aumento del cocfficiente di rivalutazione dei redditi professional al 100% riguardassc anche i professionisti, come l'avv. Fredas, collocati in pensionc anteriormente al 1.1.91, laddove era evidente che le S.U. intendevano escludere da tale beneficio i predetti professionisti;
5- che la censura è infondata atteso che dal testo della sentenza in questione risulta ,in maniera evidente, che le S.U. affermano che, pur non riguardando la questione la causa da cssa decisa, la risposta negativa al quesito del limite temporalc ,indicato dalla ricorrente, “avrebbe comportato illogiche discriminazioni";
6- cnc con if terzo motivo denuncia viofazione e faisa applicazione deif art. 16 i.n.570/80 c vizi di motivazione c, con il quarto aggiunge fa violazione dcii art.Zo primo ed ultimo comma,oitre a vizi di motivazione;
7- che i punti salienti delle pređette censure, da esaminarsi congiuntamente per la foro interdipendenza e connessione, sono individuabili nelle seguenti asserzioni- tutte, sostanzialmente contestative della statuizione della decisione n. 8664/ 96, cui il Tribunalc si è conformato affermando che la percquazione della pensione spetta dal gennaio dell'anno successivo alla pensione ( nella specie dal 1.1.91) secondo ic quafi: a- il Tribunaic avrebbe frainteso fc conclusioni cui sono pervenute ic S.U. che neỉ confermare la decorrenza degli aumenti dai 1 gennaio successivo all'anno di adozione del decreto interministeriale hanno semplicemente affermato la rivalutabilità anche dcffc pensioni maturate in quell'anno ma pur sempre con effetto dall'anno successivo;
b- non c condivisibilc l'affermata esigenza di una sincronizzazione fra i due sistemi di adeguamento (quello dei redditi ai fini dcf calcolo pensione e quello dciia pensione una voita liquidata) essendo la rivalutazione degli elementi (o basi) di calcolo della pensione, e cioè dei redditi utili ai fini di quel calcolo, operazione radicalmente diversa dalla rivalutazione delle pensioni dopo la loro liquidazione;
c- è del tutto illogico ed irrazionale, contrario al sistema ed alla funzione stessa dell'istituto della perequazione, modificare il potere d'acquisto di una pensione perequandola con riferimento a periodi temporali anteriori alla sua liquidazione ( c cioc al momento in cui viene determinato f'importo iniziale) poiché a tan cffetti non si ponc neppure un problema di crosionc def potere di acquisto;
₫ non può aver effetto fuorviante fa considerazione che l'anno precedente a queiio di maturazione del diritto a pensione non rilevi ai fini di alcuno dei due meccanismi di rivalutazione prefigurato dalla legge, in quanto, una volta chiarito che, in ragione della cadenza annuale riferita all'anno solare il reddito relativo all'anno di maturazione del diritto a pensione non può in alcun modo rilevare ai fini del calcolo della pensione, è del tutto coerente al sistema che il reddito relativo aii anno precedente entri nef computo della media dei reddi rilevanti ai fini dcija pensione senza previa rivalutazione;
8- che nessuna delle predette argomentazioni ha carattere di effettiva novità rispetto a quclic esaminate daffe S.U. con la decisione in csame cui questa Corte si è anche in altre decisioni conformata;
- cnc fc censure vanno, pertanto, dichiarato infondate;
IU-chc con f'unico motivo cnc sosticnc if ricorso incidentafc favv.Fredas denuncia violazione e faisa applicazione con esso, in buona sostanza, si imputa af Tribunale di aver ignorato, affermando che la rivalutazione dei redditi utili ai fini pensionistici avviene usando i coefficienti delle tabelle di rivalutazione dell'anno anteriore a quello di maturazione della pensione, un principio immanente a tutto il sistema pensionistico che per la rivalutazione della retribuzione, dei redditi professionali o dei contributi si rifà all'anno anteriore al pensionamento,cd invece, per i coefficienti, i massimali e gin scaglioni di redano applica quello di decorrenza della pensione;
II-che tale questione è stata risoita secondo la statuizione del Tribunale da questa Corte con decsione n. 10218/00 che in essa ha rilevato che la chiave della peculiarità del sistema pensionistico forense va identificato nell'art.4 I. 141/ 92 il quale ha innanzi tutto sancito il principio della infrazionabilità dell´anno iniziale e finale valutando un anno intero il periodo d'attività svolto in tali anni, qualunque sia la sua durata: IZ-chc in tal modo tali anni ñanno assunto, per converso, natura di anni figurativi con la conseguenza che fanno finalc, pur maturando in esso il diritto a pensionc non appartiene alla effettività del rapporto attenendo tale condizione al penultimo ai fini del computo dei redditi utili;
13-che trattasi di una pozione legislativa che non rileva alcuna irrazionalità essendo ia mancata incidenza ai fini rivalutativi dcii anno di maturazione deiia pensione una sorta di corrispettivo per la sua figurativizzazione;
14-che il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato;
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale;
rigetta i restanti motivi del medesimo ricorso cd il ricorso incidentale;
casa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano. Koma 23 maggio 2002 If Consigliere cs. Lorado Saglie II Presidente brylien I hulk IL CANCELL ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Carcellonia REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 GEPF 2083 DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533 A E ggi R CANCELLIERE P :