CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello "strepitus fori" di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17408 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
27 APR 2023 ‘,.
3..VUNZIONAR1,0 _ L\ RIO SENTENZA sul ricorso proposto da Di IN EO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 17/10/2022 della Corte di Appello di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Catania, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza dalla Corte di Cassazione in data 15 luglio 2021, in ordine ad istanza di riparazione di ingiusta detenzione avanzata da Di IN EO, sanciva il diritto dell'interessato all'indennizzo pari ad euro 12.265,00 ed accoglieva, altresì, la relativa doglianza riguardante la mancata condanna, al riguardo, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condannando il medesimo al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di indennizzo per l'ingiusta detenzione complessivamente sofferta ed alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale ordinanza Di IN EO propone ricorso con un unico motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17408 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 30/03/2023 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge e di carenza di motivazione, nella parte in cui l'indennizzo è stato liquidato secondo un mero criterio aritmetico. La corte non avrebbe considerato gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'intervenuto strepitus fori e dalle perdite economiche. Non si sarebbe spiegata la lapidaria asserzione per cui l'allegato pregiudizio conseguente alla pubblicazione di articoli di giornale sarebbe corrispondente a quello della stessa privazione di libertà personale. Mentre invece, la diffusione della notizia di un arresto rappresenterebbe una lesione più grave rispetto alle normali conseguenze della perdita della libertà personale. Sarebbe altresì viziata la ordinanza nella parte in cui non valorizza il danno patrimoniale conseguente alla allegata contrazione del volume di affari. In proposito, sarebbe illogica la definizione dell'allegato prospetto del fatturato e costi, quale atto unilaterale e privo di ufficialità, essendo unilaterali tutti i documenti contabili né sarebbe lecito dubitare della sua corrispondenza con il bilancio siccome promanante da un consulente. Si contesta anche la tesi per cui tale prospetto non proverebbe che la contrazione del volume di affari sarebbe dipesa dai giorni di ingiusta detenzione, sul rilievo per cui l'intervenuto sequestro della azienda sarebbe conseguenza diretta dell'arresto siccome disposto con la stessa ordinanza applicativa della misura personale e, quindi, fondato sullo stesso fumus dell'arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto alla contestazione della mancata considerazione del danno all'immagine patito, va premesso che questa Suprema Corte ha sostenuto che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, o anche della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo 2 ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile, diviso per la durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica. Sotto questo profilo, è stato affermato che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per coi dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (cfr. Sez. 4 n. 21077 dell'1/4/2014, Silletti, Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016 dep. il 2017, D'Elia, Rv. 269077). Quanto poi allo specifico caso inerente la allegazione di un danno alla immagine e reputazione, conseguente al clamore mediatico, innanzitutto va ricordata la pur risalente ma non per questo non rilevante decisione di questa Corte, per cui in tema di riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita, il mancato rinvio della relativa norma (art. 314 cod. proc. pen.) ai criteri per la quantificazione della riparazione degli errori giudiziari (art. 643 cod. proc. pen.) non può comportare la conseguenza di dovere, come regola generale, commisurare in maniera pressoché esclusiva l'entità dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita alla durata della detenzione stessa: non solo un siffatto criterio non è posto esplicitamente dalla legge, ma non trova alcun sostegno nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale ne' nella direttiva n. 100 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81. D'altro canto se la riparazione deve essere equa secondo l'art. 314 cod. proc. pen., non si vede come la medesima tale potrebbe considerarsi qualora non attribuisse alcun valore o, al più, un valore limitato e marginale alle conseguenze personali e famigliari di cui all'art. 643 cod. proc. pen. o ad altri pur importanti elementi quali ad esempio: la maggiore sofferenza che la custodia cautelare può arrecare ad un incensurato, la più rilevante incidenza della stessa sulla posizione economica di un negoziante rispetto ad un impiegato pubblico, il danno in parte insanabile arrecato a noti personaggi dalla pubblicità effettuata dai mezzi di comunicazione. Siffatti dati pertanto, devono concorrere, secondo prudente atteggiamento del giudice, ma con pari dignità rispetto alla durata della detenzione (ingiusta) a determinare l'equa riparazione;
certamente nessun peso potrà invece attribuirsi a tutte quelle situazioni che devono essere considerate irrilevanti alla luce del principio costituzionale di eguaglianza (e così non potrà farsi distinzione di razza, di sesso, di ceto sociale, ecc.). In linea con tale impostazione questa Suprema Corte ha ribadito come nella materia in questione 3 possa valutarsi anche la lesione della reputazione conseguente allo "strepitus fori" (Sez. 3, Sentenza n. 3912 del 05/12/2013 Cc. (dep. 29/01/2014 ) Rv. 258833 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 40906 del 06/10/2009 Cc. (dep. 23/10/2009 ) Rv. 245369 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 124 del 31/01/1994 Cc. (dep. 19/05/1994) Rv. 197647 - 01). Nel contempo, occorre anche sottolineare come sia condivisibile l'ulteriore rilievo di questa Suprema corte (Sez.
4 - n. 27474 del 02/07/2021 Cc. (dep. 16/07/2021) Rv. 281513 - 01), per cui qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione - tra cui possono astrattamente rientrare, va ribadito, anche quelli conseguenti a particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione -, se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510), è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita. Nel caso in esame, a fronte della criticata motivazione della corte, emerge una censura sul punto in parola assolutamente generica, in quanto essa si limita a lamentare il mancato riconoscimento del danno invocato, trascurando tuttavia, del tutto, di allegare le ragioni per cui avrebbe dovuto rinvenirsi un danno di tal fatta e correlato alla riconosciuta ingiusta detenzione. Non potendosi desumere, per quanto sinora detto, dalla sola pubblicità dell'arresto stesso, un lamentato danno di immagine. Va in proposito ribadito il noto principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez.
3 - n. 12727 del 21/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019 ) Rv. 275841 - 01; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). 3. Manifestamente infondate sono altresì anche le deduzioni critiche circa l'esclusione del danno costituito da intervenute perdite economiche. La motivazione della sentenza al riguardo appare completa e adeguata, laddove i 4 giudici ha evidenziato come, ancor prima della considerazione della natura (sottolineata come unilaterale) dell'atto allegato, consistente in un documento redatto da un consulente del lavoro, venga in rilievo la insufficiente dimostrazione di una correlazione tra la privazione di libertà e la contrazione degli affari. Sul rilievo, nient'affatto illogico, per cui, in sostanza, non vi è alcuna automaticità sostenibile tra la carcerazione subita e la riduzione degli affari. Tale congrua considerazione della corte, peraltro assorbente rispetto ad ogni ulteriore critica al riguardo, è espressione di una massima di esperienza condivisibile, per cui non è necessaria conseguenza di un arresto personale la contrazione degli affari di una azienda riconducibile all'arrestato, per l'evidente possibilità che altre e molteplici e distinte possano esserne le ragioni. Rispetto ad essa, il ricorrente contrappone, piuttosto, la tesi che la predetta contrazione sarebbe correlata al sequestro dell'azienda stessa. Di fatto ammettendo, dunque, come tale contrazione della mole di affari sia dipesa da altra circostanza, in ogni caso distinta dall'arresto. Senza che possa valere, ad escludere tale ultimo rilievo, la tesi, anche essa meramente assertiva, siccome peraltro priva anche di ogni allegazione dimostrativa, per cui il sequestro sarebbe stato collegato, in sostanza, ai medesimi dati - poi rivelatisi insussistenti - posti a base della intervenuta ingiusta detenzione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, Roma, 30 marzo 2023 Consigliere
3..VUNZIONAR1,0 _ L\ RIO SENTENZA sul ricorso proposto da Di IN EO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 17/10/2022 della Corte di Appello di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Catania, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza dalla Corte di Cassazione in data 15 luglio 2021, in ordine ad istanza di riparazione di ingiusta detenzione avanzata da Di IN EO, sanciva il diritto dell'interessato all'indennizzo pari ad euro 12.265,00 ed accoglieva, altresì, la relativa doglianza riguardante la mancata condanna, al riguardo, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condannando il medesimo al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di indennizzo per l'ingiusta detenzione complessivamente sofferta ed alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale ordinanza Di IN EO propone ricorso con un unico motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17408 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 30/03/2023 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge e di carenza di motivazione, nella parte in cui l'indennizzo è stato liquidato secondo un mero criterio aritmetico. La corte non avrebbe considerato gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'intervenuto strepitus fori e dalle perdite economiche. Non si sarebbe spiegata la lapidaria asserzione per cui l'allegato pregiudizio conseguente alla pubblicazione di articoli di giornale sarebbe corrispondente a quello della stessa privazione di libertà personale. Mentre invece, la diffusione della notizia di un arresto rappresenterebbe una lesione più grave rispetto alle normali conseguenze della perdita della libertà personale. Sarebbe altresì viziata la ordinanza nella parte in cui non valorizza il danno patrimoniale conseguente alla allegata contrazione del volume di affari. In proposito, sarebbe illogica la definizione dell'allegato prospetto del fatturato e costi, quale atto unilaterale e privo di ufficialità, essendo unilaterali tutti i documenti contabili né sarebbe lecito dubitare della sua corrispondenza con il bilancio siccome promanante da un consulente. Si contesta anche la tesi per cui tale prospetto non proverebbe che la contrazione del volume di affari sarebbe dipesa dai giorni di ingiusta detenzione, sul rilievo per cui l'intervenuto sequestro della azienda sarebbe conseguenza diretta dell'arresto siccome disposto con la stessa ordinanza applicativa della misura personale e, quindi, fondato sullo stesso fumus dell'arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto alla contestazione della mancata considerazione del danno all'immagine patito, va premesso che questa Suprema Corte ha sostenuto che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, o anche della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo 2 ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile, diviso per la durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica. Sotto questo profilo, è stato affermato che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per coi dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (cfr. Sez. 4 n. 21077 dell'1/4/2014, Silletti, Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016 dep. il 2017, D'Elia, Rv. 269077). Quanto poi allo specifico caso inerente la allegazione di un danno alla immagine e reputazione, conseguente al clamore mediatico, innanzitutto va ricordata la pur risalente ma non per questo non rilevante decisione di questa Corte, per cui in tema di riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita, il mancato rinvio della relativa norma (art. 314 cod. proc. pen.) ai criteri per la quantificazione della riparazione degli errori giudiziari (art. 643 cod. proc. pen.) non può comportare la conseguenza di dovere, come regola generale, commisurare in maniera pressoché esclusiva l'entità dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita alla durata della detenzione stessa: non solo un siffatto criterio non è posto esplicitamente dalla legge, ma non trova alcun sostegno nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale ne' nella direttiva n. 100 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81. D'altro canto se la riparazione deve essere equa secondo l'art. 314 cod. proc. pen., non si vede come la medesima tale potrebbe considerarsi qualora non attribuisse alcun valore o, al più, un valore limitato e marginale alle conseguenze personali e famigliari di cui all'art. 643 cod. proc. pen. o ad altri pur importanti elementi quali ad esempio: la maggiore sofferenza che la custodia cautelare può arrecare ad un incensurato, la più rilevante incidenza della stessa sulla posizione economica di un negoziante rispetto ad un impiegato pubblico, il danno in parte insanabile arrecato a noti personaggi dalla pubblicità effettuata dai mezzi di comunicazione. Siffatti dati pertanto, devono concorrere, secondo prudente atteggiamento del giudice, ma con pari dignità rispetto alla durata della detenzione (ingiusta) a determinare l'equa riparazione;
certamente nessun peso potrà invece attribuirsi a tutte quelle situazioni che devono essere considerate irrilevanti alla luce del principio costituzionale di eguaglianza (e così non potrà farsi distinzione di razza, di sesso, di ceto sociale, ecc.). In linea con tale impostazione questa Suprema Corte ha ribadito come nella materia in questione 3 possa valutarsi anche la lesione della reputazione conseguente allo "strepitus fori" (Sez. 3, Sentenza n. 3912 del 05/12/2013 Cc. (dep. 29/01/2014 ) Rv. 258833 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 40906 del 06/10/2009 Cc. (dep. 23/10/2009 ) Rv. 245369 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 124 del 31/01/1994 Cc. (dep. 19/05/1994) Rv. 197647 - 01). Nel contempo, occorre anche sottolineare come sia condivisibile l'ulteriore rilievo di questa Suprema corte (Sez.
4 - n. 27474 del 02/07/2021 Cc. (dep. 16/07/2021) Rv. 281513 - 01), per cui qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione - tra cui possono astrattamente rientrare, va ribadito, anche quelli conseguenti a particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione -, se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510), è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita. Nel caso in esame, a fronte della criticata motivazione della corte, emerge una censura sul punto in parola assolutamente generica, in quanto essa si limita a lamentare il mancato riconoscimento del danno invocato, trascurando tuttavia, del tutto, di allegare le ragioni per cui avrebbe dovuto rinvenirsi un danno di tal fatta e correlato alla riconosciuta ingiusta detenzione. Non potendosi desumere, per quanto sinora detto, dalla sola pubblicità dell'arresto stesso, un lamentato danno di immagine. Va in proposito ribadito il noto principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez.
3 - n. 12727 del 21/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019 ) Rv. 275841 - 01; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). 3. Manifestamente infondate sono altresì anche le deduzioni critiche circa l'esclusione del danno costituito da intervenute perdite economiche. La motivazione della sentenza al riguardo appare completa e adeguata, laddove i 4 giudici ha evidenziato come, ancor prima della considerazione della natura (sottolineata come unilaterale) dell'atto allegato, consistente in un documento redatto da un consulente del lavoro, venga in rilievo la insufficiente dimostrazione di una correlazione tra la privazione di libertà e la contrazione degli affari. Sul rilievo, nient'affatto illogico, per cui, in sostanza, non vi è alcuna automaticità sostenibile tra la carcerazione subita e la riduzione degli affari. Tale congrua considerazione della corte, peraltro assorbente rispetto ad ogni ulteriore critica al riguardo, è espressione di una massima di esperienza condivisibile, per cui non è necessaria conseguenza di un arresto personale la contrazione degli affari di una azienda riconducibile all'arrestato, per l'evidente possibilità che altre e molteplici e distinte possano esserne le ragioni. Rispetto ad essa, il ricorrente contrappone, piuttosto, la tesi che la predetta contrazione sarebbe correlata al sequestro dell'azienda stessa. Di fatto ammettendo, dunque, come tale contrazione della mole di affari sia dipesa da altra circostanza, in ogni caso distinta dall'arresto. Senza che possa valere, ad escludere tale ultimo rilievo, la tesi, anche essa meramente assertiva, siccome peraltro priva anche di ogni allegazione dimostrativa, per cui il sequestro sarebbe stato collegato, in sostanza, ai medesimi dati - poi rivelatisi insussistenti - posti a base della intervenuta ingiusta detenzione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, Roma, 30 marzo 2023 Consigliere