Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell'arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito).
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 05/12/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2203
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 35639/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'MO VI n. 21/12/1962 a Napoli;
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di BOLOGNA in data 13/07/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/07/2012, depositata in data 19/06/2013, la Corte d'Appello di BOLOGNA, decidendo sulla richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione promossa dall'odierno ricorrente, liquidava al medesimo la somma complessiva di Euro 1.414,92 in relazione al periodo di detenzione patito dal 23 al 28 febbraio 2007, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
2. Ha proposto tempestivo ricorso il D'MO a mezzo del difensore - procuratore speciale cassazionista, impugnando la suddetta ordinanza e deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione all'art. 314 c.p.p.; si duole, in particolare il ricorrente per aver la Corte d'appello adottato, quale criterio di liquidazione dell'indennizzo, il criterio aritmetico, asserendo la Corte di non poter da esso discostarsi, sia perché trattandosi di ingiusta detenzione in fase esecutiva, vi era pur sempre una giusta condanna, sia perché a fronte di un articolo di stampa non vi è uno strepitus fori tale da giustificare l'adozione di un criterio diverso;
tuttavia, rileva il ricorrente, la Corte avrebbe errato nell'ancorare il criterio di liquidazione al criterio aritmetico, in quanto ha ignorato che il provvedimento che aveva dato luogo all'ingiusta detenzione (ossia l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Modena il 23/02/2007) era stato dichiarato illegittimo dal G.E. presso il Tribunale di Modena, essendo dunque fuorviante ogni riferimento alla "giusta" condanna subita dal ricorrente;
quanto, poi, alla pubblicazione dell'articolo di stampa, rileva che l'arresto del ricorrente, fondato su un ordine di esecuzione illegittimo, trovava eco sulla stampa locale ed, in ordine allo strepitus fori, occorre tener conto che il condannato abita e lavora in una paese ove tutti i cittadini si conoscono tra loro e, quindi, anche un trafiletto sulla stampa è tale da determinare discredito per chi lo subisce;
conclusivamente, il ricorrente aveva tutto l'interesse ad ottenere una liquidazione basata su un criterio diverso da quello aritmetico, posto che il G.E. aveva già deciso per l'inefficacia dell'ordine di esecuzione della pena emesso a suo carico.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), nonché manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E), nella parte in cui la Corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese del giudizio;
in sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte disposto la compensazione delle spese laddove, invece, sussisteva il diritto del ricorrente alla liquidazione delle spese di giudizio, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto che il Ministero dell'Economia non si fosse opposto alla richiesta di riparazione, laddove, invece, lo stesso, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, si era opposto in sede di legittimità in ordine al quantum, chiedendo che il ricorso - all'epoca proposto davanti alla Sezione Quarta di questa Corte - fosse dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
4. Al fine di meglio comprendere la soluzione cui è addivenuta questa Corte di legittimità, alla luce della prima censura motivazionale prospettata dalla difesa del ricorrente, è opportuno, seppure sinteticamente, richiamare quanto oggetto di esame da parte dei giudici di merito. Con istanza depositata presso la Corte d'appello di Bologna, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo conseguente ad ingiusta detenzione;
a fondamento dell'istanza si rilevava come il ricorrente veniva arrestato il 23 febbraio 2007 per effetto dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in pari data dalla Procura di Modena relativamente alla pena di 4 anni di reclusione ed euro ventimila di multa per il reato continuato di cessione di stupefacenti, inflitta con sentenza del GIP presso il tribunale di Modena, irrevocabile il 24 gennaio 2007; che, in particolare, il PM rilevava che per il predetto titolo esecutivo il ricorrente aveva patito un presofferto cautelare di mesi 10 e gg. 17, ordinando conseguentemente l'esecuzione della pena residua di anni 3, mesi 1 e gg. 13 di reclusione;
che, tuttavia, potendo il ricorrente usufruire dell'indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura di anni 3 in base alla L. 31 luglio 2006, n. 241, il GIP preso il medesimo tribunale, con provvedimento emesso il 22 febbraio 2007, lo concedeva, residuando quindi una pena da scontare pari a 1 mese e 14 giorni di reclusione;
che, pertanto, a seguito di tale provvedimento, veniva proposto incidente di esecuzione contro l'ordine di esecuzione emesso dal PM, accolto dal GIP quale GE con ordinanza 30 settembre 2008, con cui veniva dichiarata ed accertata l'illegittimità del provvedimento del PM;
che, in base a quanto accertato, il PM di Modena ordinava il 28 febbraio 2007 la scarcerazione del condannato, sospendendo l'ordine di esecuzione della pena;
che, conclusivamente, il ricorrente risultava essere stato privato della libertà personale dal 23 al 28 febbraio 2007;
che, in sede di presentazione dell'istanza davanti alla Corte d'appello di Bologna, la difesa del ricorrente evidenziava che questi non avesse dato causa con il suo comportamento alla cattura, quest'ultima conseguente ad un ordine illegittimo di esecuzione, come accertato dal GE, sicché alla luce della sentenza della Corte cost. n. 310/1996, sussistevano le condizioni per il riconoscimento della riparazione per l'ingiusta detenzione subita;
che, a sostegno della richiesta, la difesa del ricorrente depositava copia di un articolo di stampa locale che dava ampio risalto alla notizia del suo arresto, sicché per effetto dell'ordine illegittimo di esecuzione della pena era indubbio che questi avesse patito grave sofferenza morale e materiale, quantificando la richiesta di indennizzo nella misura di 100.000 Euro;
che, ancora, costituitasi in giudizio l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, seppur non contestando l'an, rilevava che il quantum debeatur doveva essere stabilito in base al criterio aritmico di 236 euro per ogni giorno di ingiusta detenzione;
che, in esito al ricorso, la Corte d'appello rigettava la richiesta di liquidazione dell'indennizzo, successivamente annullata da questa Corte con sentenza 2 dicembre 2011, n. 13558/12, in quanto erroneamente la Corte di merito aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione sull'assunto che la ingiusta detenzione era stata patita per un mero ritardo della sospensione dell'esecuzione, laddove, invece, la richiesta era stata avanzata sulla base di un ordine dichiarato illegittimo dallo stesso giudice dell'esecuzione, con decisione divenuta definitiva, in quanto non impugnata.
5. A seguito dell'annullamento con rinvio, la Corte d'appello di Bologna, con l'ordinanza 13 luglio 2012, oggetto del presente ricorso, accoglieva parzialmente la richiesta del ricorrente di riconoscimento e quantificazione dell'indennizzo liquidando in Euro 1.414,92 la somma dovuta per l'ingiusta detenzione, compensando le spese di giudizio, ritenendo che a tale determinazione dovesse pervenirsi sulla base dei seguenti motivi: a) si trattava di soggetto condannato in via definitiva e non di soggetto che aveva patito un'ingiusta restrizione della libertà personale poi prosciolto, dovendosi tener conto di tale ontologica diversità di situazioni;
b) che quanto all'articolo di stampa, trattandosi di un "trafiletto di non immediata percezione", ciò avrebbe attenuato lo strepitus fori, dovendosi valutare, da un lato, sia la circostanza che in tale articolo si desse notizia dell'illegittimità dell'ordine di esecuzione e, dall'altro, di una notizia non veritiera quanto al residuo pena che il ricorrente avrebbe dovuto scontare, circostanza quest'ultima valutata dalla Corte emiliana;
che, pertanto, ai fini della determinazione del quantum, occorreva tener conto della fase esecutiva in cui il provvedimento illegittimo era intervenuto, ma anche della circostanza che la detenzione veniva patita in carcere e che la seppur minima pubblicizzazione della notizia rendeva opportuno procedere alla liquidazione dell'indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico, non emergendo elementi idonei a giustificare una quantificazione dell'importo su livelli superiori;
che, infine, la complessità procedurale della vicenda, di non immediata soluzione quanto al quantum dell'indennizzo, tenuto conto della non opposizione dell'Avvocatura dello Stato quanto all'an, imponeva l'integrale compensazione delle spese.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che (disatteso il secondo motivo di ricorso, atteso che è pacifico che le spese del procedimento per ingiusta detenzione vanno regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 cod. civ., di talché il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e non consente di sindacare la scelta circa l'opportunità di compensazione, facoltà, quest'ultima, che rientra nei poteri del giudice di merito: Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013 - dep. 17/09/2013, Terzani, Rv. 256832), quanto esposto dal ricorrente con il primo motivo di censura meriti accoglimento. Ed invero, la motivazione della Corte d'appello appare insufficiente quanto all'asserita modesta rilevanza dell'articolo apparso sulla stampa locale, che, avendo la veste di mero "trafiletto" avrebbe avuto una percettibilità minore, così sostanzialmente provocando un minor danno per il ricorrente. L'affermazione espressa dalla Corte territoriale appare frutto di un sillogismo dialettico che, muovendo da una premessa non sicuramente vera ma solo probabile, porta a conclusioni altrettanto insicure sul piano oggettivo, pur nell'apparente rispetto formale delle regole logiche. Non rileva, infatti, ai fini della potenziale eco della notizia, la circostanza che la stessa sia contenuta in un trafiletto, in quanto la notizia (o trafiletto) è il testo base che riferisce di un fatto, la presentazione di un avvenimento nelle sue linee essenziali. Del resto, la semplice pubblicazione di un trafiletto su un quotidiano (nella specie, locale) in cui si da notizia dell'arresto, peraltro, connotato da illegittimità, di una persona, è idoneo a provocare, proprio in considerazione della diffusione locale del giornale, un danno al soggetto evocato nell'articolo medesimo a causa del conseguente discredito, abitando e lavorando il ricorrente in un piccolo paese, ed è notorio che nei piccoli centri tutti si conoscano, sicché una notizia come quella dell'arresto di un concittadino assume una portata dirompente, anche se contenuta in un trafiletto del giornale.
Ne discende, quindi, che il mero riferimento da parte della Corte bolognese al criterio aritmetico per la determinazione del quantum dell'indennizzo, non tiene adeguatamente conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa della notizia dell'arresto del ricorrente ebbe a determinare in termini di discredito. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (v., da ultimo: Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011 - dep. 27/09/2011, Giordano, Rv. 251429).
7. L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna che si atterrà, nella determinazione del quantum risarcibile, all'evocato principio di diritto, procedendo adeguatamente all'integrazione della somma risultante dal criterio aritmetico, tenuto conto del danno morale conseguente alla pubblicazione della notizia dell'arresto del ricorrente sulla stampa, stante l'immediata percepibilità della medesima, dovendosi, in ogni caso, ricordare che, se, in linea di principio, il diritto dell'innocente è da valutare in maniera privilegiata rispetto a quello del colpevole, tale conclusione non ha carattere assoluto, ed è compito esclusivo del giudice di merito considerare la peculiarità della situazione, adeguando la liquidazione alla specificità della fattispecie e motivando in modo puntuale sulla sua entità (v., in senso conforme: Corte cost., 20 giugno 2008 n. 219 e, nella giurisprudenza di legittimità: Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008 - dep. 29/01/2009, Pellegrino, Rv. 241856).
P.Q.M.
Annulla con rinvio, l'ordinanza impugnata, alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014