Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
È legittima la liquidazione dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari in misura pari alla metà di quella spettante per un identico periodo di detenzione in carcere.
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2010, n. 34664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34664 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
MASSIM
34 664 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO DEL 10/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. PIERO MOCALI
- Consigliere - N. 315/2010 Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE CLAUDIO D'ISA Dott.
- Consigliere - N. 43946/2009 Dott. GIULIO MAISANO
- Rel. Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE * C/
2) ET LU N. IL 27/07/1953
avverso l'ordinanza n. 32/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/09/2009 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo :
Udit i difensor Avv.;
1. Con ordinanza del 29\9\2009 la Corte di Appello di Roma accoglieva la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione avanzata da RC IG.
Il ricorrente arrestato in esecuzione di ordinanza del GIP del tribunale di Reggio
Calabria 22\11\2006 per art. 74 TU 309\90, era stato liberato in data 5\12\2006, in quanto il GIP del tribunale di Roma, a cui gli atti erano stati trasmessi per competenza, aveva ritenuto di revocare la misura su conforme richiesta del P.M.
Successivamente il procedimento si era chiuso con decreto di archiviazione emesso il
2\4\2007.
La corte di merito, tenuto conto del periodo di detenzione patito (14 giorni), delle conseguenze personali e familiari, nonché del pregiudizio professionale subito (quale m.llo della Guardia di Finanza), liquidava in favore del RC la complessiva somma di € 14.000=.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge e la illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione dell'indennità, corrisposta senza tenere conto dei danni patiti.
L'Avvocatura dello Stato ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il
P.G. il suo rigetto.
Con memoria presentata in data 3\6\2010 la difesa del ricorrente ha ribadito le censure al provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che questa Corte ha più volte ricordato che la riparazione per l'ingiusta detenzione non presenta carattere risarcitorio, bensì solo restitutorio dei pregiudizi strettamente ed inscindibilmente collegati alla privazione della libertà personale e che il canone base per la liquidazione del danno, è costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita (ex plurimis 23119\08, Zaccagni, rv.
240302).
La somma che deriva da tale computo (euro 235 circa per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (Euro 117) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività.
Tale criterio aritmetico di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccesiva discrezionalità del giudice e garantire in modo razionale una uniformità di giudizio.
I parametri indicati, pertanto, costituiscono uno standard che fa riferimento all'indennizzo in un'astratta situazione in cui i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio ed ordinario. Pertanto il parametro di calcolo indicato, può subire variazioni verso l'alto o verso il basso in ragione di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma pur sempre restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione della somma liquidata.
Ne consegue che al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale, sebbene non arbitraria. Egli, infatti, è tenuto ad offrire una motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni per le quali si è distaccato dai parametri standard, con l'unico limite che il frutto della sua ponderazione non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione" (cfr. S.U. 9 maggio 2001, Caridi, rv. 218975).
Quanto al rapporto tra i criteri di valutazione dell'indennità previsti dagli artt. 315 e
643 c.p.p., premesso che per la riparazione dell'errore giudiziario il giudice non è vincolato dalla fissazione di un tetto massimo per di indennizzo (Cass. IV, 2050\03,
Barillà), va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente,
delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò -
sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma primo, cod. proc. pen., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione (Cass. S.U. 1\1995, Castellani).
Ne consegue, per insegnamento della SS.UU., che l'entità dell'indennità può tener conto di specifiche voci idonee a correlare il ristoro ai concreti pregiudizi personali e familiari patiti dalla persona ingiustamente sottoposta a custodia.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esercitato la sua discrezionalità con un'adeguata motivazione.
Invero, ha tenuto conto delle qualità personali e professionali del ricorrente (m.llo della Guardia di Finanza) e del discredito patito;
nonché delle conseguenze familiari e di salute. Sulla base di tali elementi ha quantificato l'indennizzo in misura superiore al quadruplo rispetto a quello standard. Pertanto la corte di merito, facendo buon governo degli artt. 314 e segg., c.p.p., analizzando comparativamente tutti gli elementi di valutazione a disposizione, è giunta alla sua decisione in base ad una motivazione che non soffre di alcun vizio di palese illogicità.
Quanto alla lamentata omissione del rimborso delle spese sostenute nel processo di merito, va ricordato che questa corte, con orientamento consolidato, ha statuito che poiché come detto la riparazione per l'ingiusta detenzione non presenta carattere risarcitorio, bensì solo restitutorio dei pregiudizi strettamente ed inscindibilmente collegati alla privazione della libertà personale, l'ammontare della liquidazione non può essere determinato comprendendovi anche le spese di difesa sostenute nel giudizio di merito (Cass. IV, 28082\07, Musicco;
Cass. IV, 46267\05, Toscano).
In ogni caso di tale pregiudizio il giudice di merito ha tenuto conto implicitamente, liquidando la somma in un ammontare sensibilmente superiore allo standard medio.
Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali;
sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2010
Il Consigliere estensore dott. Fausto IZZOMadly Il Presidente PROMOCALIDott. Fiero MOCALI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
M CASSAZION
E
R
P
IL CANCELLARE CA U
S
Giulio Mar BERTO