Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 2
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel "merum arbitrium", ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati. (Nella fattispecie la Corte ha confermato l'ordinanza che, per 15 giorni di detenzione carceraria e 85 giorni di detenzione domiciliare, aveva determinato l'equo indennizzo in euro 75.000,00 fornendo adeguata motivazione dei criteri utilizzati).
La riparazione per ingiusta detenzione costituisce uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli (patrimoniali e non) procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà.
Commentari • 4
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Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …
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Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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In tema di procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione vanno considerate le corcostanze cncrete per determinare l'entità dell'indennizzo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/05/2021) 25/08/2021, n. 32069 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente - Dott. NARDIN Maura - rel. Consigliere - Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere - Dott. BELLINI Ugo - Consigliere - Dott. DAWAN Daniela - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: G.E.N., nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. NARDIN MAURA; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2014, n. 21077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21077 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 01/04/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 671
Dott. GRASSO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 5695/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET MI N. IL 13/12/1949;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 27/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 21/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
FATTO E DIRITTO
1. LE LE ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno del 21/11/2012, con la quale venne liquidata in favore del medesimo la somma di Euro 75.000,00, per l'ingiusta detenzione subita dall'8/11/2001 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 23/11/2001 fino al 15/2/2002 in regime di arresti domiciliari, in quanto accusato di aver fatto parte di associazione a delinquere, di truffa pluriaggravata, reati dai quali era stato poi assolto.
2. Il ricorrente con l'unico, articolato motivo, denunzia mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo. Secondo l'assunto impugnatorio la Corte di Salerno, limitandosi a mere generiche asserzioni aveva omesso del tutto d'individuare i criteri utilizzati per la quantificazione del danno;
non aveva tenuto conto dello strepitus fori;
della circostanza che al ricorrente era stato impedito ogni rapporto negoziale con l'Azienda Ospedaliera di Potenza, a causa del suo ingiusto arresto. In definitiva, al di là di enunciati di maniera, la Corte di merito si era rimessa ad una quantificazione inadeguata per difetto, del tutto incontrollabile, poiché non sorretta da motivazione.
3. Con memoria pervenuta il 23/1/2014 l'Avvocatura generale dello Stato si costituiva per l'Amministrazione sostenendo l'infondatezza del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in Euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di Euro 235,82 (Euro 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), tenendo conto del pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dall'atto lecito dannoso, costituito dalla restrizione della libertà, risultata ingiusta (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4^, n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; n. 10690 del 25/2/2010, Rv. 246425; n. 23119 del 13/5/2008, Rv. 240302). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare puntuale riferimento in allegate specifiche ripercussioni di danno, che non conseguirebbero equo ristoro nella misura ponderata matematica di cui s'è detto. Pur vero che allegazioni in discorso potrebbero trovare sufficiente corroborazione in asserti presuntivi, ragionevolmente ancorati all'evidenza processuale, ma, la giustificazione motivazionale non può essere ridotta ad un generico apodittico assioma. Perché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale.
Solo la compiuta individuazione dei predetti parametri salvo ed integro il potere di determinazione quantitativa, nei limiti della ragionevolezza, consente la verifica del percorso argomentativo ed impedisce che l'esercizio del potere equitativo divenga "mero". Si è, già, opportunamente osservato (Cass., Sez. 4^, n. 1744 del 03/06/1998, Rv. 211646) che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati.
A questi principi, nella sostanza, si è tenuta conforme la decisione impugnata, la quale, dopo aver individuato il parametro matematico di base adottato (il criterio nummario di cui sopra si è detto), ha puntualmente precisato i criteri di riferimento, che inducevano ad implementare (ed in misura, invero, rilevante) la liquidazione nummaria, che ammontava ad Euro 13.677,56. Peraltro, avendo modo di distinguere correttamente il "danno" causato dalla detenzione cautelare rivelatasi ingiusta, dal "danno" da processo e, nel caso, da eccessiva durata dello stesso, che trova autonoma disciplina indennitaria.
Deve, inoltre, condividersi l'inquadramento giuridico dell'istituto e le conseguenze che da esso derivano: strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà (cfr. Sez. 4^, n. 129 del 31/1/1994, Rv. 196974 e n. 1911 del 22/11/1994, Rv 200002). Correttamente impostata la griglia decisionale, salvo il caso di manifesta incongruenza, che qui non ricorre, la determinazione quantitativa resta sottratta al controllo di legittimità.
5. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese legali in favore dell'Amministrazione resistente, nella misura stimata congrua di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore del Ministero delle Finanze delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014