Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 2
In tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel liquidare l'indennità per le ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta detenzione, il giudice è vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro giornaliero, al quale va commisurato l'indennizzo per il danno derivante dalla mera privazione della libertà personale e dalle conseguenze dirette da essa derivanti sulle attività e i rapporti personali.
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Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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In tema di procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione vanno considerate le corcostanze cncrete per determinare l'entità dell'indennizzo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/05/2021) 25/08/2021, n. 32069 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente - Dott. NARDIN Maura - rel. Consigliere - Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere - Dott. BELLINI Ugo - Consigliere - Dott. DAWAN Daniela - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: G.E.N., nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. NARDIN MAURA; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2010, n. 10690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10690 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 25/02/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 347
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 28541/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA TO N. IL 03/02/1940;
contro
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 6/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del 26/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1) CA TO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 26 marzo 2009 della Corte d'Appello di Salerno che ha liquidato a suo favore la somma di Euro 14.100,00 per l'ingiusta detenzione subita, per giorni dieci in carcere e giorni settantadue agli arresti domiciliari, a seguito di applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di associazione per delinquere, turbativa d'asta, falso in atto pubblico dai quali era stato poi assolto con sentenza divenuta definitiva. A fondamento del ricorso - dopo aver evidenziato un errore di calcolo in cui è caduto il giudice della riparazione - si deduce violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai criteri utilizzati per la determinazione dell'indennizzo.
In particolare la Corte di merito non avrebbe esplicitato i parametri utilizzati per determinare l'indennizzo relativo alla conseguenze personali e familiari della carcerazione ingiustamente subita ed inoltre avrebbe applicato parametri equitativi del tutto incongrui per determinare l'indennizzo giornaliero relativo alla mera detenzione.
2) Come è comunemente riconosciuto la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.
Questa impostazione risponde anche ad una diversa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell'entità dei danni subiti ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra Costituzione - art. 24, comma 4 - ma anche sull'art. 5, comma 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e sull'art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni.
La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perché i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei ridotti limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare un vizio di violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma ad evidenziare l'insufficienza della somma liquidata a favore dell'istante.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione - quale tipico giudizio di merito - è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato al termine massimo della custodia cautelare, il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
3) Nel caso in esame è ravvisabile il vizio denunziato;
il giudice ha motivato sull'applicazione dei criteri di liquidazione e la somma liquidata per la mera detenzione, corrisponde a poco più di un terzo rispetto alla somma cui si perverrebbe con l'uso del parametro indicato e assume carattere arbitrario e quindi manifestamente illogico.
Nè appare conforme alla disciplina normativa applicare il parametro giornaliero anche alle ulteriori conseguenze della detenzione. Deve infatti rilevarsi che l'art. 314 c.p.p., con il richiamo alla custodia cautelare subita, intende anzitutto garantire l'indennizzo per il danno derivante dalla mera privazione della libertà personale e dalle dirette conseguenze di questa privazione sul piano delle attività e dei rapporti personali;
il parametro giornaliero va dunque ad esse commisurato.
Le ulteriori conseguenze vanno invece separatamente considerate e indennizzate nel limite del tetto massimo previsto e, in relazione alle medesime, è invece infondata la censura proposta con il ricorso.
L'art. 315 c.p.p., comma 3 richiama, in quanto compatibili, anche le altre norma sulla riparazione dell'errore giudiziario e ciò consente di affermare, come del resto sempre riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che sia applicabile anche alla riparazione per l'ingiusta detenzione - sempre all'interno del tetto massimo previsto - la possibilità di commisurare l'entità della riparazione non solo alla durata della detenzione ma altresì alle "conseguenze personali e familiari" da essa derivanti (art. 643 c.p.p., comma 1). Peraltro, per queste conseguenze ulteriori (gli esempi sono noti: la perdita del lavoro, l'obbligata cessazione di un'attività economica;
ma anche una significativa compromissione delle condizioni di salute) è richiesto - a differenza di quanto avviene per il pregiudizio derivante dalla mera privazione della libertà personale - che l'istante fornisca la prova della loro esistenza anche se non del danno subito la cui liquidazione può avvenire equitativamente. Nel caso in esame la Corte di merito ha preso in considerazione queste ulteriori conseguenze e ha liquidato per esse la somma di Euro 10.000,00 equitativamente determinata. Per questa parte dell'indennizzo la valutazione del giudice di merito è incensurabile nel giudizio di legittimità perché adeguatamente motivata dovendosi comunque ribadire che, anche per le ulteriori conseguenze riparabili l'indennizzo è svincolato da criteri risarcitori.
Il motivo relativo al denunziato errore di calcolo è da ritenere assorbito e su di esso provvedere il giudice del rinvio. 4) Alle considerazioni svolte consegue l'accoglimento del ricorso nei limiti indicati e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità dell'indennizzo liquidato e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'Appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010