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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2023, n. 16021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16021 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA TO, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Mancaniello, di fiducia, avverso la sentenza n. 902/21 del 02/02/2022 della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dal ricorrente la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; Penale Sent. Sez. 2 Num. 16021 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 22/03/2023 preso, tuttavia, atto che la difesa del ricorrente, ammessa alla richiesta trattazione orale, non è comparsa all'odierna udienza senza addurre alcun legittimo impedimento;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ET PE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto il 19 ottobre 2021 che aveva condannato il ricorrente in ordine a tre reati di rapina aggravata (ai danni di due supermercati ed un ufficio postale), un reato di ricettazione dell'autovettura utilizzata per commettere la terza rapina e di resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi tra il 18 dicembre ed il 23 dicembre 2020, data, quest'ultima, di consumazione della terza rapina in relazione alla quale l'imputato, reo confesso, era stato arrestato insieme al correo non ricorrente LÈ LE. 2. Ricorre per cassazione TO LA deducendo due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione dell'automobile utilizzata per commettere la rapina di cui al capo 4 (capo 7 della imputazione). Il ricorrente, all'atto del suo arresto si trovava all'interno dell'auto solo come passeggero ed il furto del mezzo era stato commesso dal coimputato LÈ, il quale, nel corso del suo interrogatorio, aveva escluso che LA avesse consapevolezza della provenienza illecita del veicolo;
dal che, si sarebbe dovuta dedurre l'assenza della disponibilità del bene da parte del ricorrente e l'assenza di dolo, che la Corte ha voluto ritenere sussistente nella forma eventuale senza congrua motivazione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte confermato la pena inflitta in primo grado in termini identici per i due imputati, nonostante il maggior protagonismo del correo non impugnante. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, sulla base di valutazioni tratte dal merito del giudizio, qui non rivedibile, ha ritenuto che i dati di fatto relativi alle modalità della terza rapina - commessa dal ricorrente in concorso con 2 il correo LÈ così come nelle due precedenti occasioni di pochi giorni precedenti - dimostrassero come i due imputati avessero pianificato la commissione del delitto, alla cui riuscita era funzionale l'utilizzo di un mezzo di provenienza furtiva che non consentisse l'identificazione degli autori del reato, circostanze dalle quali, senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, la Corte ha tratto la sussistenza del dolo eventuale in capo al ricorrente in ordine alla provenienza del bene, da lui utilizzato non occasionalmente ma al fine di commettere altro reato in concorso, elemento decisivo idoneo ad escludere la rilevanza del fatto che a guidare l'automobile fosse il LÈ. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, anche in questo caso con giudizio di puro merito, ha mostrato di privilegiare, nell'esaminare il trattamento sanzionatorio, la presenza di gravi modalità dei fatti e la personalità del ricorrente (plurirecidivo specifico addirittura dichiarato dal primo giudice delinquente abituale), anziché la distinzione di ruoli tra i correi nella commissione delle rapine e gli altri elementi offerti dalla difesa. Si deve rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, Rv. 238851). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.03.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dal ricorrente la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; Penale Sent. Sez. 2 Num. 16021 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 22/03/2023 preso, tuttavia, atto che la difesa del ricorrente, ammessa alla richiesta trattazione orale, non è comparsa all'odierna udienza senza addurre alcun legittimo impedimento;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ET PE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto il 19 ottobre 2021 che aveva condannato il ricorrente in ordine a tre reati di rapina aggravata (ai danni di due supermercati ed un ufficio postale), un reato di ricettazione dell'autovettura utilizzata per commettere la terza rapina e di resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi tra il 18 dicembre ed il 23 dicembre 2020, data, quest'ultima, di consumazione della terza rapina in relazione alla quale l'imputato, reo confesso, era stato arrestato insieme al correo non ricorrente LÈ LE. 2. Ricorre per cassazione TO LA deducendo due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione dell'automobile utilizzata per commettere la rapina di cui al capo 4 (capo 7 della imputazione). Il ricorrente, all'atto del suo arresto si trovava all'interno dell'auto solo come passeggero ed il furto del mezzo era stato commesso dal coimputato LÈ, il quale, nel corso del suo interrogatorio, aveva escluso che LA avesse consapevolezza della provenienza illecita del veicolo;
dal che, si sarebbe dovuta dedurre l'assenza della disponibilità del bene da parte del ricorrente e l'assenza di dolo, che la Corte ha voluto ritenere sussistente nella forma eventuale senza congrua motivazione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte confermato la pena inflitta in primo grado in termini identici per i due imputati, nonostante il maggior protagonismo del correo non impugnante. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, sulla base di valutazioni tratte dal merito del giudizio, qui non rivedibile, ha ritenuto che i dati di fatto relativi alle modalità della terza rapina - commessa dal ricorrente in concorso con 2 il correo LÈ così come nelle due precedenti occasioni di pochi giorni precedenti - dimostrassero come i due imputati avessero pianificato la commissione del delitto, alla cui riuscita era funzionale l'utilizzo di un mezzo di provenienza furtiva che non consentisse l'identificazione degli autori del reato, circostanze dalle quali, senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, la Corte ha tratto la sussistenza del dolo eventuale in capo al ricorrente in ordine alla provenienza del bene, da lui utilizzato non occasionalmente ma al fine di commettere altro reato in concorso, elemento decisivo idoneo ad escludere la rilevanza del fatto che a guidare l'automobile fosse il LÈ. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, anche in questo caso con giudizio di puro merito, ha mostrato di privilegiare, nell'esaminare il trattamento sanzionatorio, la presenza di gravi modalità dei fatti e la personalità del ricorrente (plurirecidivo specifico addirittura dichiarato dal primo giudice delinquente abituale), anziché la distinzione di ruoli tra i correi nella commissione delle rapine e gli altri elementi offerti dalla difesa. Si deve rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, Rv. 238851). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.03.2023