Sentenza 6 luglio 2023
Massime • 1
In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, avesse tenuto conto del fatto sopravvenuto costituito dall'accertamento nel merito, con la sentenza di primo grado, dei reati posti a fondamento della misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2023, n. 34127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34127 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF IR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da Sez.2, n.11324 del 17/1/2023, confermava la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai plurimi capi di imputazione per i quali, nelle more del giudizio cautelare, era intervenuta sentenza di condanna di primo grado. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34127 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 06/07/2023 La ricorrente, infatti, era stata condannata per i reati di associazione a delinquere finalizzata al compimento di plurimi reati di circonvenzione di persone incapaci, ricettazione, riciclaggio, furto e estorsione. L'annullamento che ha dato luogo alla pronuncia dell'ordinanza impugnata era stato disposto in relazione alle modalità di accertamento dello stato di incapacità delle vittime dei reati contestati alla ricorrente;
in particolare, si censurava il fatto che si fosse proceduto mediante l'espletamento di consulenza tecnica senza procedere nelle forme dell'accertamento tecnico irripetibile, sul presupposto che le vittime dei reati fossero stabilmente in condizione di incapacità e, quindi, l'accertamento doveva ritenersi ripetibile. A fronte del suddetto motivo dell'annullamento, il Tribunale riteneva che il profilo censurato fosse assorbito dalla sopravvenuta adozione della sentenza di condanna di primo grado, con la quale era stata accertata la commissione dei reati per i quali si contestavano le modalità di verifica dell'incapacità delle persone offese. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputata, nel cui interesse è stato formulato un unico, per quanto articolato, motivo di censura, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene la ricorrente che il Tribunale avrebbe eluso l'oggetto dell'accertamento demandatogli a seguito dell'annullamento, non pronunciando sulle modalità di accertamento dell'incapacità delle persone offese, ma limitandosi a prendere atto della sopravvenuta pronuncia della sentenza di primo grado. Sottolinea la ricorrente, peraltro, come non risulterebbe neppure che nella sentenza di primo grado sia stato esaminato lo specifico profilo di doglianza devoluto al Tribunale del riesame. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Per consolidata giurisprudenza, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo 2 concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez.1, n. 55459 del 15/6/2017, Gagliardi, Rv. 272398). Nel caso di specie, peraltro, è errata la deduzione di violazione dell'art. 627 cod.proc.pen., in quanto il giudice del rinvio non è incorso in alcuna violazione del principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento, bensì, nel rinnovare il giudizio di merito in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, ha preso atto della sopravvenuta pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, soluzione che non gli era in alcun modo preclusa. Occorre richiamare, infatti, il consolidato principio secondo cui in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, Uni Land s.p.a, Rv. 261611). Nel caso di specie, il Tribunale si è uniformato a tale principio, riesaminando il punto devoluto dalla sentenza rescindente e, nel far ciò, ha correttamente tenuto conto del fatto sopravvenuto costituito dall'accertamento - con il ben più rigoroso criterio del giudizio di merito - della sussistenza dei reati posti a fondamento della misura cautelare. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore