Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
AULA "B" 052 92/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta col BINNE per dig APR. 2002digiti€ liss dal Sig. IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17242/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giovanni Prestipino Presidente Cron. 16122 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Alessandro De Renzis Consigliere 22 gennaio Dott. Paolo Stile Consigliere 2002 Dott. Giuseppe Cellerino Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, Avvocatura Centrale dell'Istituto, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Fabiani, Vincenzo Gorga e Umberto Luigi Picciotto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
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- ricorrente -
CANCELLERIA 3
contro
AS SE;
intimato - avverso la sentenza n. 54/98, decisa il 3 luglio 1998 e pubblicata il 24 settembre 1998, resa dal Tribunale di Vicenza nel procedi- mento n. 134/97 RG;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 22 aprile 1998 AS SE, già dipendente dell'ATP di Padova e collocato in mobilità in data 30 marzo 1993, conveniva dinanzi al PR di Vicenza l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire la relativa indennità fin dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e non già, come sostenu- to dall'Istituto, dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993 n. 236. Resisteva l'INPS ed assumeva di aver esattamente applicato la normativa in materia, avendo avanzato richiesta di restituzione delle somme già erogate con decorrenza dalla data del licenziamen- to, sulla base di una iniziale interpretazione del testo normati- vo, poi riconosciuta come erronea. Con sentenza n. 375/96 il PR accoglieva la domanda del lavo- ratore. 2 Л Interponeva appello l'Istituto e in esito il Tribunale di Vicenza, con -sentenza n. 54/98 in data 3 luglio 24 settembre 1998, ri- gettava il gravame e così enunciava le ragioni della decisione. Osservava che la tecnica usata dal legislatore, di inserire un art. 4 bis nella legge 223/91, impone una lettura che tenga conto della portata unitaria del testo normativo, con la conseguenza che la formula "successivamente all'entrata in vigore della presente legge" si riferisce all'entrata in vigore del provvedimento origi- nario, non già di quello che lo modifica. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne 1'INPS con atto notificato in data 14 agosto 1999; deduce un unico motivo. AS SE è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al numero 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 bis legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto con l'art. 6, comma 17 bis, DL 20 maggio 1993, n. 148, nel testo risultante dalla leg- ge di conversione, 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 11 delle preleggi. Si afferma che la norma modificatrice non trasforma la disciplina previgente ma solo estende il beneficio ad una nuova categoria di soggetti e pertanto ove il legislatore avesse inteso attribuirle efficacia retroattiva non avrebbe mancato di dichiararlo espressa- mente. 3 La censura non è fondata. Questa Corte di legittimità già si è pronunciata in ordine alla decorrenza dell'estensione agli autoferrotranvieri dell'originaria disciplina dettata con la legge 223/1991 ed ha affermato che "la norma di cui all'art. 3, comma 4 bis, 1. n. 223 del 1991, intro- dotta dall'art. 6, comma 17 bis, 1. n. 236 del 1993, a norma della quale "le disposizioni in materia di mobilità e il tratta- mento relativo si applicano anche al personale il cui rap- porto sia disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e successi- ve estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licen- ziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, suc- cessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" deve intendersi nel senso che tra le norme in materia di mobilità siano ricomprese quelle relative alle procedure preventive di li- cenziamento per riduzione di personale. La "data di entrata in vi- gore della presente legge" coincide con quella di entrata in vi- gore della norma originaria novellata, non già della norma con la quale si opera la novella" (Cass., sez. lav., 29 luglio 1998, n. 7463). Nella motivazione di detta sentenza si osserva che "la tecnica le- gislativa della quale si è avvalso il legislatore del 1993, consi- stente nell'inserimento di un nuovo comma nell'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, induce a ritenere che laddove in esso è scritto " successivamente alla entrata in vigore della presente legge", le ultime due parole si riferiscono alla legge nella quale il comma è stato inserito (legge n. 223 del 1991), non certo alla legge del 1993, n. 236 che ha aggiunto tale disposizione nel con- vertire il d.l. n. 148 dello stesso anno. L'intento del legisla- tore del 1993 fu cioè quello di introdurre una norma la cui effi- cacia retroagisse alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 nella quale veniva ad inserirsi, così come se la fat- tispecie normativa fosse prevista ab origine già con la legge pre- cedente". Tali considerazioni appaiono del tutto convincenti e questo Colle- gio non ravvisa motivi di sorta per disattendere tale orientamen- to, in ordine al quale tra l'altro l'Istituto ricorrente non for- mula alcun rilievo, limitandosi a non tenerne conto. È il caso di osservare, per completezza, che l'art. 7 del DL 23 ottobre 1996 n. 542 ha così ulteriormente modificato la norma in esame: Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (32), introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (33), convertito, con modificazio- ni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamen- te alla data di entrata in vigore della presente legge» sono 50- stituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993>>.> La disciplina ora vigente è quindi dettata dal testo che di segui- to si riporta: "Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato 5 Λ dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modifi- cazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese di- chiarate fallite, о poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993." La nuova disciplina non ha però alcun effetto sulla presente deci- sione poiché il beneficio è stato concesso dal Tribunale dal 30 marzo 1993, data in cui il AS fu collocato in mobilità. Non si rileva dagli atti che questa Corte di legittimità può con- sultare la data in cui l'A.T.P. di Padova è stata sottoposta a procedura concorsuale, ma, nel silenzio di parte ricorrente che pure non ignora l'esistenza dell'ultima modifica alla norma appli- cabile e anzi la richiama per accreditare la tesi circa la non re- troattività dell'art. 6 comma 17 bis DL 20 maggio 1993 n. 148, non vi è ragione per ipotizzare che ciò sia avvenuto prima del gennaio 1993. L'accoglimento della domanda del lavoratore è quindi giustificato anche in relazione alla disciplina ora vigente Conclusivamente il ricorso va rigettato. 3 3 6 Non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che l'intimato non . N I 3 ha svolto attività difensiva di sorta. 7 T - 8 R - A 1 1
P.Q.M.
E G O G La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. T E T L I R I A D Roma, 22 gennaio 2002 L L ее ее O E D IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE IL CONSIGLIERE ESTENSORE хволи да سمها Depositato in Cancellaris oggi. 12 APR 2002. 6 IL CANCELLIERE