Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. (In applicazione di detto principio la Corte ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto non soltanto dei parametri aritmetici, ma anche delle sofferenze morali patite e della lesione della reputazione conseguente allo "strepitus fori").
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Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
Leggi di più… - 2. Ingiustamente arrestato a fini estradizionali: indennizzabile anche il tentativo di suicidio (Cass. 50165/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2019
La determinazione dell'indennizzo in un procedimento riparatorio dell'ingiusta detenzione a fini estradizionali non può basarsi sul criterio aritmetico adottato per la ingiusta detenzione "ordinaria", non potendosi automaticamente trasporsi alla restrizione a fini estradizionali un criterio aritmetico ricavato da disposizioni riferite a presupposti applicativi affatto diversi e infungibili. E' dovere del giudice della riparazione misurarsi con le specificità della vicenda sottostante e tenere globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà: la volontarietà di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2009, n. 40906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40906 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
40 906 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 06/10/2009
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - N. 1447 Dott. PIERO MOCALI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIANA CAMPANATO N. 4578/2009
Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. CARLO LICARI
Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2) OT AO N. IL 23/09/1929 rigetto for entrambi ragion. "Angels, il quale ha chiesſo it avverso l'ordinanza n. 142/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/09/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO LICARI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G.A
Udit i difensor Avv.;
ch
Decidendo sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da AZ AO al fine di ottenere un equo indennizzo per la detenzione "sine titulo" sofferta per la durata di giorni 3 in carcere e per la durata di giorni 12 agli arresti domiciliari, la Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 18/9/2008, riconosceva la fondatezza del diritto fatto valere dall'istante e gli assegnava la somma complessiva di euro 9.122,00 di cui 2.122,38 compensative della privazione della libertà personale, euro 3.000 a ristoro delle sofferenze morali ed euro 4.000 per la lesione della reputazione conseguente anche allo strepitus fori.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e, per mezzo del difensore, anche il AZ.
Il Ministero ha censurato l'ordinanza impugnata, sostenendo che unica corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 315 c.p.p. sarebbe quella che ricomprende, nell'ambito quantitativo dell'indennizzo rapportato alla durata della custodia cautelare, ogni e qualsiasi conseguenza alla stessa inerente.
Il titolare del diritto alla riparazione, dal canto suo, si duole dei criteri di determinazione del quantum dell'indennizzo, denunciando in particolare il difetto di motivazione in relazione alla mancata liquidazione del disagio fisico e psichico correlato alle sue precarie condizioni di salute, nonché della perdita degli incarichi professionali.
Entrambi i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
In riferimento al ricorso proposto dal Ministero, è convincimento di questo Collegio che la Corte di merito abbia, sia pure con motivazione sintetica, conformato la sua decisione al principio giuridico, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24287 del 2001, secondo cui, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, e' costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non puo' mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.
In coerenza a tale principio, il rapporto tra £ 1 miliardo e giorni 2190 giorni, pari a 6 anni di termine massimo della custodia cautelare, produce aritmeticamente la cifra giornaliera di £ 456.621, pari ad euro 235,82. Vero è che siffatto parametro matematico non è vincolante in assoluto, ma è anche vero che esso, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla perdita della libertà personale a dati certi e paritari, costituisce il criterio-base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purchè nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento;
e ciò, pur nel contesto di una delibazione guidata dal metodo equitativo, in coerenza con l'indole indennitaria e non risarcitoria della somma liquidata a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione.
I giudici del merito, nel caso di specie, si sono sostanzialmente conformati ai suddetti criteri di stima e correttamente hanno calcolato l'indennizzo complessivamente dovuto all'instante nella somma di euro 9.122, con metodo sintetico, avendovi inglobata sia quella imputabile al criterio aritmetico, pari ad euro 2.122,38 (235,82 moltiplicato giorni 351 = euro 707,46; 117,91 moltiplicato
12 giorni di detenzione a domicilio = euro 1,414,92), sia quella, residua, imputabile equitativamente ai parametri in ampliamento, e, in particolare, alle sofferenze morali (euro 3.000) e al danno all'immagine e alla reputazione (euro 4.000).
L'applicazione in concreto dei criteri predetti non viola i principi di ragionevole adeguatezza che devono ispirare la delibazione equitativa del giudice della riparazione, donde, in definitiva, il provvedimento impugnato si sottrae alle critiche mosse dal Ministero, secondo il quale, invece, nell'importo indennitario giornaliero (di euro 235,82 per la custodia in carcere e di euro 117,91 per gli arresti domiciliari) sarebbe contenuta ogni possibile voce di pregiudizio, con esclusione quindi della possibilità di considerare ulteriori e specifiche conseguenze della detenzione.
La riferita interpretazione, data dal Ministero al disposto di cui all'art. 315 c.p.p., è basata sulla diversità degli istituti della riparazione dell'errore giudiziario e della riparazione per ingiusta detenzione e, soprattutto, sulla peculiarità del limite indennitario (euro 516.456,90) a cui sottosta solo la riparazione per ingiusta detenzione.
Detto limite indennitario, secondo il Ministero, si risolverebbe, qualora sia consentita la liquidazione aggiuntiva di somme per conseguenze personali e familiari, in un trattamento meno favorevole per i soggetti che subiscono una restrizione più lunga, in quanto, man mano che si allunga la durata della custodia cautelare, andrebbe diminuendo, fino ad annullarsi in corrispondenza della durata massima, il quantum dell'indennizzo liquidabile per le predette voci aggiuntive: il che contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Poiché, per vero, un'isolata sentenza emessa dalla Sez. 3^ penale di questa Corte (cfr. sent. n. 28334 del 29/4/2003) sembra dare sostegno alla cennata prospettazione del Ministero ricorrente, è opportuno approfondire l'analisi del tema. Con l'indicata sentenza si afferma: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo non può costituire la risultante di un metodo composito che assommi i criteri aritmetici (rapporto tra il tetto massimo di indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.) ed i criteri equitativi (che tengono conto sia della durata della custodia cautelare, sia delle conseguenze personali e familiari derivate dall'ingiusta privazione della libertà), in quanto i predetti parametri aritmetici individuano il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione. Ne deriva che l'indennizzo così calcolato non può essere corretto in aumento facendo riferimento al criterio equitativo e che, quindi, ad esso non possono essere aggiunte ulteriori voci, in quanto tutte le voci ipotizzabili sono già comprese nel computo della massima indennità giornaliera".
Trattasi, come si è anticipato, di un orientamento isolato, al quale si oppone il contrario orientamento assolutamente preponderante della giurisprudenza di questa Sezione 4^ penale della Corte, aderente peraltro ai principi dettati in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite del 31/5/1995 n. 1 secondo cui “la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma primo, cod. proc. pen., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione".
Tale ultimo orientamento, che negli anni successivi si è consolidato ed affinato per effetto della specificità della casistica, non solo tiene conto delle esigenze di coerenza complessiva dell'istituto, ma anche delle sostanziali esigenze di uguaglianza sottolineate dal ricorrente.
Il Ministero suggestivamente deduce in ricorso che l'attribuzione di voci di pregiudizio, aggiuntive a quella della durata della restrizione della libertà, limita incongruamente l'incidenza effettiva delle medesime col crescere della restrizione.
Va, però, rilevato ex adverso che allo stesso modo una quantificazione del pregiudizio scaturente dalla restrizione che tenga esclusivamente conto della durata della stessa, non solo finirebbe per azzerare la disciplina degli istituti di cui agli artt. 315 e 643 c.p.p. (in quanto la liquidazione dell'indennizzo sarebbe affidata ad una pura operazione matematica, anzicchè alla valutazione equitativa dei pregiudizi scaturiti dalla restrizione ingiusta), ma soprattutto finirebbe per liquidare per restrizioni brevi indennizzi assolutamente inadeguati alle concrete dimensioni del pregiudizio scaturente dagli effetti dell'ingiusta detenzione, la valutazione dei quali non può che essere differenziata caso per caso ed in via equitativa.
Restano, in conclusione, validi i criteri generali dettati dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n.1 del 1995, alla quale si affiancano gli specifici criteri di liquidazione dettati successivamente dalle
Sezioni Unite con la citata sentenza n.24287 del 2001, secondo cui lo si ribadisce il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.
Tali specifici criteri di determinazione, come è evidente, non confliggono con i criteri generali sopra richiamati, in quanto tengono conto solo dell'incidenza del parametro di pregiudizio, sempre sussistente e non secondario, della durata della restrizione ingiusta ed individuano, in relazione ad esso, un criterio certo e paritario di monetizzazione.
E' altrettanto evidente che quei criteri specifici di calcolo non sono vincolanti in senso assoluto: essi servono a raccordare a dati certi e paritari il pregiudizio che scaturisce dalla perdita ingiustificata della libertà personale e, come tali, essi costituiscono il criterio-base (o, se si vuole, di partenza) della valutazione del giudice della riparazione, il quale potrà derogarvi in senso ampliativo - purchè nei limiti del tetto massimo fissato dall'art. 315 comma 2, c.p.p. - od in senso restrittivo, a condizione che, in un caso o nell'altro, dia congrua spiegazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento e ciò nel contesto di una delibazione ispirata al metodo equitativo.
Nel caso di specie, la liquidazione dell'indennizzo è avvenuta, come si è avuto modo di rilevare, nel pieno rispetto dei criteri di calcolo e di stima fissati dalla citata giurisprudenza delle Sezioni Unite, cui già da tempo aderisce pienamente questa Sezione.
Ne consegue che la doglianza mossa dal Ministero sull'uso del criterio di valutazione equitativa dei danni aggiuntivi a quello correlato strettamente alla durata della detenzione ingiustamente sofferta, è infondata e va rigettata.
Va pure rigettato il ricorso del AZ, in relazione alle cui doglianze è agevole replicare ex adverso che la Corte di merito ha correttamente tenuto conto anche degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, e la lamentela sul quantum al riguardo liquidato non tiene conto che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il "quantum" dell'indennizzo dovuto, non e' tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo: il che è avvenuto nella fattispecie de qua, con calcolo equitativo e sintetico, rendendo così insuscettibile di censura in questa sede il risultato, intrinsecamente ragionevole, della determinazione in concreto dell'indennizzo finale.
Quanto alla mancata liquidazione per il preteso pregiudizio correlato alla perdita di occasioni lavorative, ovvero per quello correlato al disagio fisico e morale susseguente ad un intervento chirurgico, è puntuale e persuasiva la spiegazione fornita dai giudici di merito, nel senso che, nel primo caso, difettava la relativa prova e, nell'altro caso, che i disagi asseritamente accusati per gli esiti di un intervento chirurgico potevano ritenersi ricompresi nella quota di indennizzo liquidata in compensazione delle sofferenze di tipo morale, tenuto conto che la patologia preesisteva alla disposta detenzione e che quest'ultima era durata solo 3 giorni in carcere ed era stata sostituita, per i restanti
12 giorni, con la forma meno afflittiva degli arresti a domicilio.
E' parimenti infondata la doglianza del AZ relativa alla quantificazione del parametro aritmetico relativo ai giorni di detenzione domiciliare, in quanto correttamente i giudici della riparazione l'hanno quantificato in misura pari alla metà di quello relativo alla detenzione intramuraria, in considerazione dell'indole meno afflittiva della detenzione domiciliare rispetto alla prima.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il giorno 6 Ottobre 2009.
Il est. Il Presidente
Vicand
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 OTT, 2009
DICASS IL CANCELLIERE C/1
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Giulio Maria PERIO P
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