Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 1
È inadeguata la liquidazione dell'indennità per la riparazione dell'ingiusta detenzione di breve durata, patita da soggetto incensurato, che si fondi esclusivamente sul mero ragguaglio tra i giorni di privazione della libertà e il parametro medio giornaliero, potendo quest'ultimo essere integrato mediante il ricorso a parametri sensibilmente superiori a quelli standard purché non si sfondi il tetto massimo della somma erogabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2011, n. 10123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10123 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 17/11/2011
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1507
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 2920/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO TE, n. a Palermo il 16/6/1975;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 9/2/2011 (n. 103/2010);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Lette le conclusioni dell'avvocatura dello Stato, per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/2/2011 la Corte di Appello di Palermo, accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da TO TE. Questi, fermato per i delitti di cui agli artt.416 e 628 c.p., era stato ristretto dal 31/1/03 al 3/2/03 e,
successivamente dal 6/2/03 al 21/2/03, quando la misura cautelare era stata annullata dal Tribunale del Riesame. Successivamente era stato assolto in sede di giudizio abbreviato, con sentenza del G.U.P. di Palermo del 1/10/2009, passata in giudicato. Nell'accogliere la domanda, la Corte territoriale, nel premettere che il parametro aritmetico di liquidazione andava identificato in Euro 236 per ogni giorno di detenzione in carcere, ed indicando la possibilità di variare in via equitativa la misura dell'indennità, attribuiva al ricorrente, per 19 giorni di detenzione, la somma complessiva di Euro 5.000, riconoscendo un importo giornaliero di Euro 263,15. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione. Infatti la Corte, dopo avere indicato il parametro minimo di Euro 235,82 giornaliero ed avere sottolineato che per una persona incensurata potevano essere liquidati ulteriori somme, aveva in concreto quantificato l'indennità per l'TO, persona incensurata e che aveva perso il posto di lavoro, in una misura sostanzialmente equivalente al parametro standard. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso che questa Corte ha più volte ricordato (ex plurimis 23119/08, Zaccagni, rv. 240302) che, in materia di equo indennizzo, il canone base per la liquidazione del danno, è costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita.
La somma che deriva da tale computo (Euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (Euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività.
Tale criterio aritmetico di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire in modo razionale una uniformità di giudizio. I parametri indicati, pertanto, costituiscono uno standard che fa riferimento all'indennizzo in un'astratta situazione in cui i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio ed ordinario. Pertanto il parametro di calcolo indicato, può subire variazioni verso l'alto o verso il basso in ragione di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma pur sempre restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione della somma liquidata.
Ne consegue che al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale, ma non certo arbitraria. Egli, infatti, è tenuto ad offrire una motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni per le quali si è distaccato dai parametri standard, con l'unico limite che il frutto della sua ponderazione non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione" (cfr. s.u. 9 maggio 2001, Caridi, rv. 218975).
3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esercitato la sua discrezionalità in assenza di un'adeguata motivazione ed in modo illogico.
Invero, dopo avere evidenziato che il ricorrente era incensurato;
che aveva patito pregiudizi di immagine e nella sua attività lavorativa e familiare, ha determinato irragionevolmente la somma giornaliera da corrispondere in misura sostanzialmente corrispondente al parametro standard, senza valutare che, il periodo breve di detenzione, finiva per determinare in tal modo un liquidazione inadeguata all'impatto con una ingiusta detenzione.
Infatti, in caso di periodo breve di detenzione, la commisurazione dell'indennità sulla base di un mero ragguaglio tra i giorni di privazione della libertà e il parametro medio giornaliero, non riesce ad assolvere alla sua funzione di ristoro dei pregiudizi patiti.
In tali casi pertanto, il giudice della riparazione, analizzando comparativamente tutti gli elementi di valutazione a disposizione, ben può giungere alla determinazione di un equo indennizzo sulla base di un parametro sensibilmente superiore a quello medio;
ciò al fine di non mortificare, dietro il paravento della aritmetica, la finalità dell'istituto della riparazione.
3.3. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e rinviato alla Corte di provenienza per nuove determinazioni alla luce dei principi sopra indicati, tenendo inoltre conto della natura unitaria dell'indennizzo e della sua non frazionabilità in autonome voci, quali periodo di detenzione, sofferenze patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, sebbene in ragione della detenzione sia configurabile una danno esistenziale, per l'incidenza negativa della privazione della libertà sulla vita di relazione del soggetto, esso non può autonomamente formare oggetto di riparazione per la sua coincidenza e sovrapponibilità con il danno derivante dalla mera privazione della libertà personale (cfr. Cass. 39815/O7, Bevilacqua, rv. 237837;
Cass. 22688/09, Lastella, rv. 243990). Il regolamento delle spese viene rimesso alla determinazione de giudice del merito che terrà conto della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'indennizzo e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Palermo cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2012