Sentenza 25 ottobre 1995
Massime • 1
Lo specifico mandato ad impugnare le sentenze contumaciali può essere rilasciato al difensore anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare. (Nella specie la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso una sentenza contumaciale proposta dal difensore al quale, come risultava dal verbale di interrogatorio, l'imputato aveva conferito, nel nominarlo, lo "specifico mandato per l'impugnazione di eventuali sentenze contumaciali"). (Testualmente conformi sez. un., c.c. 25 ottobre 1995 n. 32, Monacella, e sez. un., c.c. 25 ottobre 1995 n. 33, Iorio).
Commentario • 1
- 1. La risoluzione del rapporto per superamento del comporto di malattiaProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 aprile 2021
Sommario 1) Cenni generali 2) Sulla presunta obbligatorietà della preventiva comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi dell'esaurimento del comporto 3) Nozione di malattia ed equiparazione ad essa dell'infortunio 4) Non computabilità nel comporto delle assenze per infermità indotte dal comportamento datoriale 5) La legittimità del licenziamento per giusta causa in costanza di malattia 1. Cenni generali Il trattamento spettante al lavoratore in caso di malattia (e infortunio) è disciplinato dall'art. 2110 cod. civ., il quale riconosce al lavoratore: a) la conservazione del posto di lavoro; b) la corresponsione della retribuzione o di una indennità nella misura e per il tempo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/1995, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo VESSIA Presidente R.G.N.
1.Dott. Bruno SATTA FLORES Componente 41000/94
2.Dott. Pasquale TROJANO "
3.Dott. Vincenzo VALENTE "
4.Dott. Umberto PAPADIA "
5.Dott. Giovanni PIOLETTI "
6.Dott. Bruno FOSCARINI "
7.Dott. Francesco MORELLI "
8.Dott. Giorgio LATTANZI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CAPELLATO IL, n. a MESOLA il 27.7.1944;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano in data 9.5.1994;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio LATTANZI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Milano con sentenza del 14 dicembre 1992 ha condannato IL EL per i reati di ricettazione e di falsità ideologica in atto pubblico e la Corte di appello di Milano con ordinanza del 9 maggio 1994 ha dichiarato inammissibile l'appello contro la decisione di condanna proposto dal difensore, rilevando che questi era privo dello specifico mandato.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione e ha sostenuto che la dichiarazione di inammissibilità era errata in quanto l'imputato, come risultava dal verbale dell'interrogatorio, lo aveva nominato conferendogli anche uno "specifico mandato per l'impugnazione di eventuali sentenze contumaciali".
La seconda sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., rilevando che il mandato era stato conferito prima della pronuncia della sentenza impugnata e che sulla validità del mandato in un caso come quello in esame esiste un contrasto giurisprudenziale, dal momento che secondo alcune decisioni il mandato può essere rilasciato solo dopo la pronuncia della sentenza contumaciale da impugnare, mentre secondo altre il mandato può anche essere anteriore.
È su questo contrasto che le Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi;
esse perciò devono stabilire se lo specifico mandato può o meno essere rilasciato prima della pronuncia della sentenza da impugnare.
L'orientamento negativo, facendo leva sull'aggettivo "specifico", ha sostenuto che "l'attribuzione della specificità al mandato ... presuppone necessariamente che nell'imputato sia già sorto l'interesse ad impugnare e, quindi, che egli sia in condizioni di indicare la sentenza che intende assoggettare a gravame", e ha aggiunto che questa interpretazione è conforme alla funzione attribuita dal legislatore all'atto, il quale tende a impedire che la restituzione nel termine, di cui potrebbe avvalersi l'imputato contumace, "sia compromessa da un'impugnazione frettolosamente proposta da un difensore" (così Sez. I, 26 febbraio 1993, Dionisi, in Cass. pen. 1994, p. 2469;nello stesso senso vedi Sez. I, 8 ottobre 1993, Pestelli, rv. 195790; Sez. I, 17 marzo 1994, Giannetti, rv. 198278; Sez. III, 9 gennaio 1995, Perrone;
Sez. II, 9 febbraio 1995, Gentile, rv. 200992). In senso opposto però si è fatto valere l'argomento letterale: se lo specifico mandato - si è detto - può essere "rilasciato con la nomina o anche successivamente", non può non concludersi che, come la nomina del difensore, anche il mandato per impugnare può essere rilasciato assai prima della pronuncia della sentenza contumaciale (in questo senso ved. Sez. V, 18 gennaio 1993, Cavallari;
Sez. III, 7 luglio 1993, Colafrancesco, rv. 195277; Sez. VI, 27 settembre 1994, Pietripaoli, rv. 199670; Sez. III, 17 marzo 1995, Matarazzo Di Licosa).
È quest'ultimo l'orientamento che le Sezioni unite ritengono di dover condividere, non solo perché l'argomento letterale è assai forte, ma anche perché, come si vedrà, le conclusioni cui questo argomento conduce sono quelle più coerenti sotto l'aspetto sistematico. È vero dunque che se lo specifico mandato può essere rilasciato con la nomina deve convenirsi che esso possa essere contestuale anche a una nomina fatta all'inizio del procedimento. Non può certo ritenersi che con l'espressione di cui si è detto il legislatore abbia inteso riferirsi solo a una nomina fatta dopo la pronuncia della sentenza da impugnare, anche perché se si pone mente alla prima parte del terzo comma dell'art. 571 c.p.p. ci si rende conto che il legislatore, se avesse voluto riconoscere il potere di impugnare la sentenza contumaciale solo al difensore nominato dopo la decisione, avrebbe usato un'espressione diversa. Infatti, poiché la prima parte del terzo comma dell'art. 571 prevede l'impugnazione del "difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento" o del "difensore nominato a tal fine", è da ritenere che se il legislatore avesse inteso riservare a quest'ultimo l'impugnazione della sentenza contumaciale lo avrebbe stabilito, dicendo, con una formula assai più semplice di quella impiegata, che "contro una sentenza contumaciale può proporre impugnazione solo il difensore nominato a tal fine", e non avrebbe avuto motivo di introdurre lo "specifico mandato".
È da aggiungere che l'argomento in senso opposto, incentrato sull'aggettivo "specifico", è assai poco consistente perché attribuisce alla parola un significato che non le è proprio e che non si armonizza con quello desumibile dalle altre parole della disposizione. Infatti, perché il mandato possa considerarsi specifico non è necessario che contenga l'indicazione del provvedimento da impugnare, ma occorre solo che esso, in aggiunta al generico incarico difensivo, attribuisca al difensore quello, "specifico", di impugnare anche le sentenze contumaciali. Del resto che questo, e solo questo, sia il significato dell'aggettivo è stato già chiarito dalle Sezioni unite nella sentenza 12 dicembre 1993 Thomas, ove si è messo in evidenza che "lo ""specifico mandato"".... ha lo scopo d'integrare il mandato difensivo con la facoltà di proporre impugnazione ... anche nel caso di contumacia"; ed è appunto in questo senso - si è detto - che l'atto deve considerarsi "specifico".
La tesi che si sta criticando ha sostanzialmente ripreso un argomento che sotto il vigore del codice abrogato era stato usato dalla giurisprudenza per affermare che la procura speciale prevista dagli artt. 136 e 192 comma 1 c.p.p. 1930 dovesse essere conferita dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare (vedi Sez. IV, 28 aprile 1988, Piergiovanni, in Cass. pen. 1990, p. 278; Sez. I, 16 dicembre 1987, Tuti, ivi 1989, p. 419; Sez. IV, 13 gennaio 1987, Di Nicolò, ivi 1988, p. 638), e proprio per superare quell'interpretazione giurisprudenziale il nuovo codice ha espressamente stabilito, nell'art. 571 comma 1 c.p.p., che il procuratore speciale può essere "nominato anche prima della emissione del provvedimento" da impugnare, e ha aggiunto nell'art. 37 norme att. c.p.p., con una disposizione generale, che "La procura speciale ... può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce".
Se dunque non occorre che la procura speciale sia preceduta dall'atto al quale la stessa si riferisce, e in particolare se non è necessario che essa sia rilasciata dopo l'emissione del provvedimento da impugnare, non si vede perché per lo specifico mandato la regola dovrebbe essere diversa. È vero che per lo specifico mandato manca una disposizione come quella dettata per la procura speciale, ma è anche vero che il legislatore non aveva alcuna ragione di dettarla, dato che aveva espressamente riconosciuto all'imputato il potere di conferire il mandato fin dall'inizio del procedimento, con l'atto di nomina del difensore. L'istituto congegnato per l'impugnazione della sentenza contumaciale sarebbe assai poco utile se il mandato potesse essere conferito solo dopo la decisione, perché se dopo la decisione l'imputato fosse in grado di attivarsi potrebbe provvedere personalmente all'impugnazione o potrebbe comunque nominare a tal fine il difensore, come è previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 571 c.p.p.; insomma, se dovesse necessariamente intervenire dopo la sentenza, l'imputato non avrebbe alcun motivo di conferire un mandato al difensore. Il conferimento del mandato ha invece la funzione di garantire all'imputato l'impugnazione del difensore quando egli ha il timore di non poter provvedere personalmente, come ad esempio nel caso in cui sa che al momento della pronuncia della sentenza potrebbe trovarsi all'estero o comunque in una situazione tale da rendere incerta la tempestività del proprio intervento. Né in contrario vale osservare che il limite posto dall'art. 571 comma 3 c.p.p. tende ad evitare che il contumace resti pregiudicato da un'impugnazione avventata del difensore perché - come ha spiegato la Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale - il legislatore con la previsione dello specifico mandato ha voluto evitare ciò imponendo all'imputato "una preventiva valutazione circa le conseguenze dell'attività che il difensore potrà compiere nel suo interesse"; cioè una valutazione in previsione della sentenza e non una valutazione successiva alla sentenza.
Deve quindi concludersi che l'impugnazione del difensore dell'imputato contumace è ammissibile anche quando, come è avvenuto nel caso in esame, lo specifico mandato è stato rilasciato prima della sentenza e che di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio nei confronti di EL IL l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Roma 25 ottobre 1995.