Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15158 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
BOLLI E DIRITTI REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE DA ESENTE A SOGGETTA PP 1515 8 /03 EL P OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22224/02 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 30814 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere- 0.34007Rep. CECCHERINI -Rel. Consigliere Dott. Aldo Ud. 27/03/2003 - Consigliere -- Dott. Fabrizio FORTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ! ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 85218 sul ricorso proposto da: LO AN, nella qualità di MO ND elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 132, presso l'avvocato STEFANIA JASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta procura a margine del ricorso;
1 P ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in 12, presso L'AVVOCATURAROMA VIA DEI PORTOGHESI 2003 GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope 794 legis;
- controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, 3 depositato il 07/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente l'Avvocato Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al T.A.R. della Campania, notificato in data 1-9 settembre 1993, RA MO chiese, nella qualità nella sua qualità di congiunto di ND MO, portatore di handicap, l'accertamento del suo 9 diritto di percepire il contributo economico previsto dall'art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984 n. 11 per gli anni 1985-1987, con la condanna della USL com- petente al pagamento dei relativi importi;
contestual- mente al ricorso egli depositò istanza di discussione, e in data 27 luglio 1995 istanza di prelievo, per far dichiarare urgente il ricorso;
il T.A.R. accolse il ri- corso con sentenza in data 25 febbraio 1997; l'ammini- strazione propose appello, ma poi decise di transigere " 2 la causa, accettando di pagare il contributo richiesto, E prima che, il 16 settembre 1997, il Consiglio di Stato - l'efficacia esecutiva della decidesse di sospendere sentenza di primo grado. Sulla base di questi fatti, con ricorso alla Corte di appello di Roma, proposto in riassunzione del ricor- so già presentato il 3 novembre 1995 alla Corte europea dei diritti dell'uomo, RA MO, allegando che la causa, la quale non presentava alcuna complessi- tà, si era conclusa il 3 maggio 2000 con il deposito della sentenza del Consiglio di Stato che dichiarava 39 cessata la materia del contendere, chiese l'equa ripa- razione prevista dalla legge n. 89/2001, per il mancato - rispetto del termine ragionevole di definizione del giudizio. La Corte capitolina, con decreto 1 marzo 2002, pre- mise che nella determinazione della durata del giudizio doveva tenersi conto solo del processo amministrativo, essendo imputabile allo stesso ricorrente la scelta di rivolgersi prima dell'instaurazione di esso al giu- dice ordinario, privo di giurisdizione, con tutte le conseguenze in tema di ritardo nella soddisfazione del diritto. La corte del merito osservò poi che, sebbene il termine di ragionevole durata del processo fosse stato superato, non sussisteva alcun pregiudizio a ca- 3 rico del ricorrente, non potendosi presumere che la parte avesse risentito, nel caso di specie, un disagio psicologico legato al protrarsi del processo, la cui pendenza non poteva arrecare alcun pregiudizio morale, e respinse il ricorso. Per la cassazione del decreto ricorre il MO, con atto notificato il 26 luglio 2002, con sei motivi. La Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, si è co- stituita e resiste con controricorso notificato in data 11 settembre 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia la vio- lazione e falsa applicazione delle norme in materia di giudicato in relazione all'art. della legge n. 89/2001 e alla legge di ratifica della Convenzione eu- ropea dei diritti dell'uomo, e vizi di motivazione del decreto su un punto decisivo. Si deduce che il ricorso era stato inizialmente presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione ad un ricorso ammi- nistrativo collettivo, nel quadro di un'ingiustizia che un gruppo di parenti di disabili avevano subito per la condotta illegittima della pubblica amministrazione, che negava l'erogazione dell'indennità aggiuntiva pre- vista dalla legge;
che, decidendo sul ricorso presenta- 4 to da certo TO, la predetta Corte aveva accerta- to, con sentenza di condanna dello Stato italiano in data 5 ottobre 2000, che la durata del giudizio era stata di quattro anni e cinque mesi, e non di tre anni e mezzo come ritenuto dal giudice del merito;
che il provvedimento impugnato, disconoscendo senza adeguata motivazione il carattere vincolante dello specifico precedente richiamato, aveva privato di effettività la tutela accordata dalla Convenzione europea invocata. Con secondo motivo si denunciano i medesimi vizi di cui al primo motivo. Si deduce che il giudice nazionale doveva attenersi all'interpretazione che, del principio della ragionevole durata del processo, era stata data Я dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; che il ri- corrente aveva ripetutamente rappresentato e documenta- to alla corte del merito che il signor TO, anch'egli parte del giudizio svoltosi davanti al T.A.R. della Campania e poi davanti al Consiglio di Stato, e durato complessivamente quattro anni e cinque mesi, aveva ottenuto dalla corte di Strasburgo una sentenza di condanna dello Stato italiano per violazione dell'art. 6, § 1 della convenzione;
che il precedente doveva essere valutato alla stregua degli articoli 2909 C. C. e 324 c.p.c., quantomeno nella figura attenuata dell'efficacia riflessa del giudicato, come affermazio- 5 ne obiettiva e definitiva della violazione del diritto :. alla ragionevole durata del processo anche nei confron- ti del terzo rimasto estraneo a quel processo;
che la corte capitolina aveva omesso di motivare sul punto. Con il terzo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell'art. 2 della 1. n. 89/2001 e la contestuale violazione di norme processuali;
si deduce che nella causa di merito erano stati prodotti una Co- pia del ricorso inoltrato alla Corte di Strasburgo, l'incartamento relativo a quel ricorso con riferimento all'intima connessione di esso con quello già deciso dalla Corte Europea nel caso TO;
nell'impugnato decreto, per contro, il giudice non aveva offerto alcun elemento dal quale risultasse il suo convincimento in ordine alla rilevanza o meno dei documenti prodotti, ai fini della decisione, ma aveva indebitamento esteso la sua indagine alla parte del giudizio instaurato dal ri- corrente davanti al giudice ordinario, senza che ri- spetto a quel periodo di tempo il ricorrente avesse proposto delle doglianze. I suesposti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Nell'ordine logico delle censure, si deve comincia- re dall'ultima. Al riguardo, si deve considerare che il 6 giudice viola l'art. 112 c.p.c. quando pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato;
e, per converso, quando non pronuncia su una domanda for- mulata dalla parte. Ma, nel caso, la Corte di appello non ha accordato diritti o beni con riguardo alla durata del procedimen- to svoltosi davanti al giudice del lavoro, né ha emesso alcuna pronuncia ad essa relativa, essendosi limitata ad enunciare il principio, privo di conseguenze nella specie, che la violazione del termine di ragionevole le durata non è configurabile in relazione al periodo in cui si sia adita un'autorità priva di giurisdizione;
per cui la dedotta circostanza che nessuna violazione era stata denunciata in merito a questa fase procedi- mentale, comporta soltanto l'irrilevanza di detta con- siderazione. La quale, d'altra parte, non ha inciso sulla decisione di rigetto della domanda, fondata sul- l'esame delle deduzioni del ricorrente concernenti la durata del giudizio davanti al giudice amministrativo (oltre che sull'assenza di prova del danno). Il ricorrente, poi, per quanto invochi ripetutamen- te il disposto dell'art. 2909 c.c. e insista nel consi- 7 derare i poteri dell'adita Corte di appello limitati alla mera liquidazione del quantum dell'indennizzo, per essere stato l'an accertato dalla decisione resa il 5 ottobre 2000 dalla Corte europea su questione analoga nel ricorso proposto da TO RI, non si spinge sino a contestare i presupposti cui dottrina e giuri- sprudenza subordinano l'autorità del giudicato sostan- ziale, ritenuto operante soltanto entro i rigorosi li- miti degli elementi costitutivi dell'azione, e dunque solo laddove tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di causa petendi e di petitum (Cass. 8583/2000; 5092/2000; 4751/1995). Ovvero quando, nonostante la differenza del petitum, il giudicato non venga allegato (solo) per impedire una seconda trattazione della lite già conclusa, ma perché la prima decisione venga recepita tale quale nel secon- do giudizio onde costituire un presupposto della deci- sione complessiva finale: come avviene allorché la lite quale era nel primo giudizio si presenti nel secondo come un punto fondamentale da risolvere per deciderlo, ovvero quando uno stesso presupposto di fatto o di di- ritto costituisca oggetto di entrambe le controversie (Cass. 5108/2002; 10196/1997; 381/1989; 974/1980). Ma nel caso, a prescindere dalla problematica rela- tiva alla diretta vincolatività per il giudice interno 8 delle sentenze della CEDU (Cass. 11987/2002), la Corte di Strasburgo ha compiuto una valutazione degli elemen- ti e delle prove emergenti nell'affare TO, e in base quella valutazione ha ritenuto che l'irragionevole durata di un procedimento, intrapreso davanti al giudi- ce amministrativo, avesse arrecato al ricorrente di quel procedimento un danno morale. Laddove, con altro accertamento di fatto, la Corte di appello ha ritenuto che in questo procedimento, diverso da quello del Men- nitto, la durata del procedimento non fosse stata, in- vece, irragionevole, e che, inoltre, il ricorrente non avesse fornito la prova neppure per presunzioni, del pregiudizio non patrimoniale che asseriva di aver sof- ferto nel precedente giudizio, pur esso svoltosi davan- ti al giudice amministrativo. Per cui non soltanto le due vicende sono intercorse tra parti diverse, ma l'ap- prezzamento della decisione CEDU è collegato unicamente alla valutazione delle risultanze emergenti da quel procedimento, sia in relazione alla irragionevolezza della durata, che deve essere valutata (sia secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e sia secondo la legge interna italiana) in relazione a diversi fat- tori concorrenti da riscontrare nei singoli casi con- creti, e sia in relazione alla sofferenza morale, al costo emotivo, al patema d'animo dovuto ad un'ansia che 9 per essere propri e peculiari del solo soggetto che vi ha preso parte non potrebbero avere efficacia né valore vincolante in questo processo. Infatti, questo processo è caratterizzato da risultanze istruttorie diverse, ed è stato intrapreso da altro soggetto, per far valere - per la loro effetti pregiudizievoli appartenenti stessa natura non patrimoniale esclusivamente alla sfera psichica del diretto interessato: e, quindi, con- clusivamente per far valere un particolare diritto sog- gettivo, insuscettibile di accertamento se non all'interno del processo che lo riguarda. Tutto ciò esclude che il giudizio dell'adita Corte di appello po- tesse ritenersi limitato alla liquidazione del quantum di un indennizzo mai riconosciuto, neppure dalla Corte di Strasburgo, essendole ancor prima devoluto il potere - dovere di accertare (anche di ufficio) la ricorrenza delle condizioni per attribuirlo anche al MO. Con il quarto motivo si deduce la violazione e man- cata applicazione dell'art. 2 commi 1 e 3 della legge n. 89/2001, e degli artt. 2056 e 1226 c.c.; si deduce che nella specie, trattandosi della lesione di una nor- ma di rango costituzionale, sancita dal novellato art. 111 della costituzione, il danno non patrimoniale si produce nella sfera giuridico - soggettiva del cittadi- no utente della giustizia direttamente ed immediatamen- 10 te con l'inutile decorso del tempo, sicché il danno è in re ipsa nella violazione della norma di carattere internazionale, e la particolarità della fattispecie avrebbe imposto al giudice di merito di far ricorso al- l'applicazione dell'art. 1226 c.c. in tema di liquida- zione equitativa del danno. Con il quinto motivo si deducono la violazione e mancata applicazione degli artt. 2, commi 1 e 3 della legge n. 89/2001, a 2056 e 1226 c.C., e vizi di motiva- zione del decreto impugnato, per non avere il giudice del merito valutato, o per aver valutato in modo insuf- ficiente la richiesta di equa riparazione con riferi- mento ai lamentati danni di carattere non patrimonia- le;
si deduce che la Corte aveva immotivatamente re- spinto tale domanda, senza che fosse stato addebitato al ricorrente un comportamento processuale diretto a dilazionare il giudizio, laddove avrebbe dovuto ricono- scere soprattutto in considerazione del precedente costituito dal caso TO il danno richiesto, con- figurabile come danno alla persona e che in quanto dan- no evento prescinde dall'esistenza di un pregiudizio economico. Neppure questi motivi sono fondati, sviluppandosi entrambi sul presupposto che nella legge Pinto sia pre- vista l'applicazione del principio del danno in re ip- 11 sa, con la conseguenza che sull'attore non vi sia alcun onere di provarne la ricorrenza, neppure in via indi- : ziaria. In senso contrario, questa Corte ha ripetutamente osservato che l'equa riparazione, così come risulta de- lineata dal sistema introdotto con la legge 89/2001: A) non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa 0 pena privata, dovuta per il solo fatto della durata ir- ragionevole del processo, ma attribuisce, appunto, un equo indennizzo, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costi- tuire fonte di obbligazione in conformità dell'ordina- mento giuridico, ed in tutto e per tutto corrispondente alla “équitable satisfaction" menzionata dalla Conven- zione e dalla giurisprudenza della C.E.D.U., in favore del soggetto che per effetto della eccessiva durata del giudizio, lesiva del riconosciuto suo diritto ad una ragionevole durata dello stesso, abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale;
B) non rientra fra i diritti fondamentali della persona, come quello alla salute, la cui inviolabilità è garantita da norme costi- tuzionali immediatamente precettive e la cui lesione va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della violazione indipendentemente dalla ricaduta pa- trimoniale che la stessa possa comportare (danno conse- 12 guenza); C) è assicurata dalla legge ordinaria, perché l'art. 111 Cost., nel testo modificato dalla legge co- stituzionale 2 del 1999, che pur prevede quale requisi- to costituzionale del giusto processo proprio la ragio- nevole durata, prefigura un canone oggettivo di disci- plina della funzione giurisdizionale e non direttamente una garanzia del singolo strutturata in termini di di- ritto soggettivo, e perché l'art. 2 della legge 89/2001, pur successivo alla menzionata legge 2/1999, non rinvia a quest'ultima norma, ma al rispetto "del termine ra- gionevole di cui all'art. 6 $ 1 della Convenzione" (358/2003; 14885/2002; 13422/2002; 11987/2002; 11046/2002). Deriva da tali premesse che il danno, patrimoniale ° non patrimoniale, deve essere di volta in volta ac- certato;
e che tal fine sulla parte istante incombe in ogni caso, secondo il sistema generale recepito dal menzionato art. 2697 cod. civ., l'onere di dare la pro- va in ordine all'an ed al quantum del danno non solo patrimoniale, ma anche non patrimoniale che si assuma subito (Cass. 18130/2002; 15449/2002; 15433/2002). Con la precisazione, per quel che riguarda il danno non patrimoniale, nella specie richiesto dal ricorren- te, che la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni, sia la 13 liquidazione con valutazione equitativa a norma del- l'art. 1226 cod. civ., atteso che preoccupazioni, ten- sioni e disagi della persona fisica non sono suscetti- bili di una facile dimostrazione diretta;
e che la pro- va può dunque essere desunta anche in via indiretta dalla deduzione dell'insieme delle circostanze di fatto del caso concreto allegate e provate o, comunque, emer- genti dagli atti (Cass. 362/2003; 8/2003; 4/2003; 15852/2002). Ma il menzionato richiamo e la valutazione equitativa che la norma consente attengono alla quanti- ficazione del danno, e presuppongono che esso sia già stato allegato e provato in punto di an;
per cui, con- trariamente a quanto dedotto dal MO, non esonera- no l'interessato dal relativo onere e sono applicabili quando risulti provata o incontestata l'esistenza di un danno risarcibile: potendosi solo in tal caso richiede- re l'apprezzamento equitativo del giudice per la neces- sità di colmare quelle lacune che appaiono insuperabili nella determinazione del suo preciso ammontare (Cass. 16879/2002; 5687/2001; 12256/1997). Qui, invece, la Corte di appello, dopo aver accer- tato l'irragionevole durata del processo, ha giudicato che nel caso di specie la durata del processo ammini- strativo intrapreso non si fosse riverberata negativa- mente nella sfera privata del ricorrente, pregiudican- 14 done la qualità della vita o arrecandogli un qualsiasi disagio psicologico;
sicché correttamente ne ha respin- 2 to, anche sotto questo profilo, la richiesta di danni non patrimoniali, fondata, anche in questa sede di le- gittimità, sul solo preteso superamento del termine ra- gionevole del suddetto procedimento. Con il sesto motivo, si deduce la violazione e man- cata applicazione dell'art. 2 commi 1 e 3 della legge 89/2001, e dell'art. 13 della Convenzione europea n. dei diritti dell'uomo. Si deduce che con la legge n. 89/2001 1'Italia doveva assolvere l'obbligo di prevede- re una via di ricorso interna per lamentare la viola- zione dei diritti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che detto rimedio doveva a tal fine essere effettivo e non apparente, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosciuto rilevanza autonoma alla violazione dell'art. 13 della predetta Convenzione;
e che disconoscendo il valore del precedente del caso TO si era trasformato il rimedio introdotto nella giurisdizione domestica in rimedio apparente e non ef- fettivo. Anche questo motivo è privo di pregio. Il principio che con esso si censura perché vanificherebbe l'effettività della tutela, e che subordina la tutela della legge alla prova del pregiudizio subito dal ri- 15 chiedente in conseguenza della violazione denunciata, comune agli ordinamenti giuridici europei, sia di com- mon law e sia di civil law. La stessa Corte di Stra- sburgo ha rilevato che la legge in esame si propone tra l'altro di rendere efficace a livello interno proprio il principio della ragionevole durata inserito nella Costituzione italiana dopo la riforma dell'art. 111; che essa consente ad ogni persona che sia parte in un procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, di presentare un ricorso allo scopo di far constatare la violazione del principio di ragionevole durata ed ottenere, se del caso, un'equa riparazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
ed infine che nessun elemento di essa da motivo di ritene- re che non offra ai soggetti in questione la possibili- tà di riparare la violazione subita o che gli stessi non abbiano alcuna prospettiva di ragionevole successo (CEDU, sez. II, 6 settembre 2001, Brusco c/Italia). Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi- tà, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese preno- tate a debito. 16 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 27 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Plids Lection Rosario Musis Aldo Ceccherini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI Prima Sezione Civile ND Bithert CANC Depositate in Cancella 10 OTT 2008 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-10-2003 al n. 5767 Mod. 9 Art. 5767 Camp. (€ 129.11) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 1 17