Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
Con riguardo a più controversie tra le stesse parti - aventi ad oggetto pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro - il giudicato, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre limitatamente all'esistenza del rapporto che ne risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un periodo diverso del rapporto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva respinto una domanda di pagamento dello straordinario forfettizzato per un determinato periodo, avanzata dal lavoratore in base alla sola circostanza che su una medesima domanda relativa ad un diverso e precedente periodo di lavoro era intervenuto un giudicato a lui favorevole).
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Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 27/08/2021), n.23534 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30993-2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell'avvocato ANGELO BONITO, che la rappresenta e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO TR, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MARCO DI SOMMA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A. NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE LITTERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2032/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 23/08/00 - R.G.N. 857/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato DI SOMMA;
udito l'Avvocato LITTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della sentenza del Pretore di Caserta in data 21 ottobre 1993, rigettava la domanda proposta da ET OC contro l'Azienda consortile trasporti pubblici di Napoli (ora Compagnia trasporti pubblici s.p.a.), sua datrice di lavoro, per sentirla condannare al pagamento di quanto dovuto, a titolo di indennità di straodinario forfettizzato, dal maggio 1988 al settembre 1989 - a ciò premettendo che il diritto a tale indennità gli era stato già riconosciuto, con autorità di giudicato (dalla sentenza del Pretore di Caserta del 29 ottobre 1980, confermata in appello ed in cassazione), per un periodo precedente - in base al rilievo che il giudicato si era formato, appunto, con riferimento ad un periodo precedente del dedotto rapporto di lavoro e, peraltro, non erano stati dedotti altri elementi a sostegno della pretesa. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L'intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (345 c.p.c.) - ET OC censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di considerare che controparte aveva proposto domande ed eccezioni nuove in appello.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (2909 c.c., 324 c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere negato all'attuale ricorrente il diritto all'indennità di straordinario forfettizzato, sebbene gli fosse stato già riconosciuto con autorità di giudicato (dalle citate sentenze del Pretore di Caserta, confermate del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla Corte di cassazione).
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione, per violazione della res iudicata e per avere assimilato l'indennità, di cui alla disposizione dell'1/11/1962, con quelle degli accordi (del) 1975.
Il ricorso non è fondato.
2. All'esito dell'interpretazione della domanda giudiziale - che si risolve in un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (in tal senso è la giurisprudenza consolidata di questa Corte: vedi, per tutte, Cass. 3094, 3016/2001, 15907, 11010/2000, 11861, 4064, 3678, 719/99, 10101/98, 9314, 6100/97) e censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, al quale possono essere ricondotte eventuali violazioni di canoni ermeneutici (quali le disposizioni degli articoli 1362 e seguenti c.c., in quanto compatibili: vedi Cass. 719/99, cit.) - il
Tribunale è pervenuto alla conclusione che la domanda stessa si fonda esclusivamente sul giudicato esterno, che - in ordine alla spettanza della stessa indennità di straordinario forfettizzato, pretesa nel presente giudizio - si è formato, tra le medesime parti, con riferimento ad un diverso periodo del dedotto rapporto di lavoro. Ora, con riguardo a più controversie tra le stesse parti - aventi ad oggetto pretese retributive identiche, ma relative a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro - il giudicato, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre - limitatamente all'esistenza del rapporto, che ne risulti accertato - mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, appunto, ma relative ad un periodo diverso del rapporto (in tal senso, vedi Cass. 3230/2001, 4725/99, 10196/97). Alla luce dei principi di diritto enunciato - che questa Corte intende ribadire - la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
3. Pertanto il ricorso va rigettato.
Tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002