Sentenza 3 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'interessato ha l'onere di dedurre e dimostrare il pregiudizio subito, non essendo configurabile un danno "in re ipsa", fermo restando che, secondo i principi generali, tale prova può essere data per presunzioni, soprattutto quando si invochi la riparazione del danno non patrimoniale, atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi della persona fisica non sono suscettibili di una dimostrazione diretta; ne consegue che - posto che la prova per presunzioni non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro, secondo criteri di regolarità causale ("id quod plerumque accidit") - l'attribuzione di equa riparazione, per danno morale consistente nei menzionati turbamenti psichici, è legittima allorché si correli all'accertamento dell'eccessiva durata della causa ed all'individuazione dell'entità del superamento del termine ragionevole, ed inoltre tenga conto dell'oggetto della contesa e delle posizioni delle parti, e così esprima, quantomeno implicitamente, un convincimento di probabilità del prodursi di quel danno, secondo criteri di normalità causale (quantificandolo poi in misura coerente con i dati considerati).
La domanda di equa riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non apre un'ulteriore fase di un unico processo, atteso che la corte d'appello è chiamata a pronunciare sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte di Strasburgo, l'estraneità all'ordinamento giudiziario italiano dell'autorità inizialmente adita radicalmente ostando alla configurabilità di una "translatio iudicii" in senso proprio. Ne consegue che gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano tra le spese del processo, in ordine alle quali la corte d'appello ha il potere - dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., dato che tali norme, dettate con riferimento alle sentenze ed estensibili in via analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio, riguardano le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti; ne' a diversa conclusione può indurre la circostanza dell'avvenuto inserimento, nella tariffa forense, di un'apposita voce per gli onorari dovuti in caso di assistenza dinanzi alla Corte europea, atteso che la relativa previsione, se implica debenza di tali onorari da parte del cliente che ha conferito il mandato professionale, non interferisce sulla diversa problematica della rivalsa delle spese di causa nel rapporto fra i contendenti, affidata in via esclusiva alla legge processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GIULIO Graziadei - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministero, per legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
FE FR, elettivamente domiciliato in Roma corso del Rinascimento n. 24, presso l'avv. Raffaele Scarnati, che lo difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente - e sul ricorso incidentale proposto da FE FR, come sopra domiciliato e difeso;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro;
- intimato -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Venezia del 27 settembre - 12 ottobre 2001, notificato il 18 gennaio 2002 (n. 169/01 R.R.) sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Palatiello, per il Ministero, e l'avv. Scarnati, per il FR;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FE FR, denunciato l'eccessiva durata di una causa promossa dinanzi al Tribunale di Bergamo nel novembre del 1994 (per ottenere dalla S.p.a. Assicurazioni Generali il pagamento d'indennizzo assicurativo) e definita nel maggio del 2000 mediante transazione, ha adito prima la Corte europea dei diritti dell'uomo, a norma degli artt. 6 e 41 della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 (ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1995 n. 848), e poi, con atto depositato il 27 giugno 2001, la Corte d'appello di Venezia, a norma degli artt. 2 e 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89, chiedendo la liquidazione di un'equa riparazione.
La Corte d'appello, con il decreto sopra specificato, ha condannato il convenuto Ministero della giustizia a versare al FR le somme di lire. 3.000.000, a titolo di riparazione, e di lire 2.800.000, per rimborso delle spese del processo fra l'altro osservando:
- che la causa davanti al Tribunale di Bergamo, protraendosi per più di cinque anni senza che venissero assunte prove, aveva superato il termine ragionevole di cui all'art. 6 paragrafo 1 della citata Convenzione, pur tenendosi contro della natura e del entità del bene in contestazione, della carenza di motivi di particolare urgenza e della riferibilità del mancato espletamento d'attività istruttoria anche al ritardo con il quale le parti avevano formulato le relative istanze;
- che, per il periodo eccedente il termine ragionevole, la domanda del FR, in assenza di deduzioni sul verificarsi di un danno non patrimoniale, derivante dalla situazione soggettiva di disagio per il perdurare d'incertezza sull'assetto degli interessi in contestazione;
- che la riparazione connessa a tale danno non patrimoniale era da liquidarsi con criteri equitativi, in relazione alle circostanze del caso concreto;
- che il rimborso delle spese processuali non poteva comprendere attività svolte in altra sede.
Il Ministero della giustizia, con ricorso notificato il 6 marzo 2002, ha chiesto la cassazione del decreto della corte d'appello di Venezia.
Il FR, mediante atto notificato il 10 aprile 2002, ha replicato con controricorso ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorrente principale, con la denuncia di violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell'art. 2056 cod. civ., addebita alla
Corte di Venezia di aver accordato l'equa riparazione sulla sola base del fatto oggettivo dell'esorbitante durata del processo, e di aver così illegittimamente delineato un'ipotesi di danno in re ipsa, trascurando che il ristoro mediante indennizzo dell'irragionevole protrarsi della controversia esige un quid pluris, cioè il verificarsi di un pregiudizio, anche soltanto morale, e, dunque, non può prescindere dall'allegazione e dimostrazione dell'effettivo determinarsi di tale pregiudizio e della sua entità, sia pure con l'ausilio di elementi presuntivi. Il ricorso principale è infondato.
I corretti rilievi dell'Amministrazione, circa l'insorgenza del diritto ad equa riparazione solo se l'irragionevole perdurare della causa abbia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale (condizione espressamente fissata dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001), circa il connesso onere della parte istante di dedurre e provare tale evento lesivo quale concorrente elemento costitutivo del credito esercitato in giudizio, e circa la non configurabilità di un danno in re ipsa, vale a dire di un danno- evento in sè risarcibile (situazione prospettabile solo nel diverso caso di lesione di posizioni soggettive direttamente contemplate e tutelate da norme della Costituzione), vanno coordinati con i canoni generali sulla prova per presunzioni, alla quale necessariamente si deve fare ricorso quando si verta in tema di preoccupazioni, tensioni e disagi della persona fisica, per loro natura non suscettibili di una dimostrazione diretta.
La prova per presunzioni non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro, secondo criteri di regolarità causale (id quod plerumque accidit).
Ne consegue che l'attribuzione di equa riparazione, per danno morale consistente nei menzionati turbamenti psichici, non incorre nei vizi denunciati dal ricorrente principale, quando, come nella specie, si correli all'accertamento dell'eccessiva durata della causa ed all'individuazione dell'entità del superamento del termine ragionevole, ed inoltre tenga conto dell'oggetto della contesa e delle posizioni delle parti, e così esprima, quantomeno implicitamente, un convincimento di probabilità del prodursi di quel danno, secondo detti parametri di normalità causale (quantificando poi in misura coerente con i dati considerati). Il ricorso incidentale si articola in tre motivi.
Con il primo, inerente all'ammontare della riparazione, si critica la Corte d'appello per aver reso inadeguata ed illogica motivazione sul riscontro di un comportamento dilatorio delle parti, che in effetti avrebbe avuto un'incidenza trascurabile e comunque sarebbe stato evitabile con rinvii delle udienze osservanti dell'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., si denuncia poi l'esiguità della norma accordata, in quanto non proporzionata alla vicenda processuale, nella quale erano state tenute solo tre udienze in oltre cinque anni, e non rispettosa dei principi in materia dalla Corte europea. Il motivo è infondato, con riguardo ad entrambe le deduzioni, in ragione della loro genericità.
La censura attinente all'entità del superamento del termine di ragionevole durata del processo dimentica che la Corte di Venezia ha dato peso marginale al contegno dilatorio dei contendenti, e si esaurisce in rilievi di ordine generale, senza la doverosa specificazione di quale diverso risultato avrebbero dovuto nella specie comportare;
la deduzione poi di non rispondenza ad equità dell'indennizzo riconosciuto per danno morale non considera che la valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ., a sua volta reso applicabile dal terzo comma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001) esprime prudente apprezzamento del giudice del merito, non criticabile per il tramite di mere enunciazioni di non congruità.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il FR sostiene che doveva essergli accordato il rimborso delle spese processuali della "fase del giudizio" dinanzi alla Corte di Strasburgo, sul rilievo che era tenuto ad agire in tale sede internazionale per evitare d'incorrere nella decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 e per potere poi esercitare la facoltà di cui all'art. 6 della legge medesima, che il diniego di dette spese implicherebbe risultati iniqui, e che, nella vigente tariffa professionale forense approvata con d.m. 5 ottobre 1994, è espressamente prevista la debenza degli onorari per l'assunzione di difesa nella indicata sede.
Il motivo è infondato.
La domanda di equa riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 89 del 2001 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non apre un'ulteriore fase di unico processo, dato che la corte d'appello è chiamata a pronunciare sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte di Strasburgo, ne' potrebbe aprire un'ulteriore fase, dato che l'estraneità all'ordinamento giudiziario italiano dell'autorità inizialmente adita radicalmente osta alla configurabilità di una traslatio iudicii, in senso proprio, come del resto ammette il FR, quando osserva che il procedimento instaurato davanti alla Corte europea non confluisce, nè rimane assorbito in quella successivamente promosso davanti al giudice italiano, ma resta quiescente, ed è riattivabile in caso di esito insoddisfacente del giudizio "interno".
Ne consegue che gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano fra le spese del processo, in ordine alle quali la corte d'appello ha il potere-dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., atteso che tali norme, dettate con riferimento alle sentenze ed estensibili in via analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio, riguardando le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti. L'inserimento nella tariffa forense di un'apposita voce, per gli onorari dovuti in caso di assistenza dinanzi alla Corte europea, non può incidere sulla questione in esame, in quanto la relativa previsione, se implica debenza di tali onorari da parte del cliente che ha conferito il mandato professionale, non interferisce sulla diversa problematica della rivalsa delle spese di causa nel rapporto fra i contendenti, affidata in via esclusiva alla legge processuale. L'asserita iniquità del diniego del rimborso delle spese in questione parte da una premessa indimostrata, quella della non recuperabilità delle spese medesime con domanda alla Corte europea;
premessa non coerente con il riconoscimento da parte del FR della riattivabilità del procedimento dinanzi a detta Corte, e sulla quale comunque non si può e non si deve prendere posizione, per l'inerenza della relativa problematica ad un processo, come si è detto, autonomo e distinto.
Il terzo motivo del ricorso incidentale riguarda la liquidazione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d'appello. Il FR ricorda di aver prodotto la nota di dette spese, con precisa e dettagliata indicazione delle disposizioni della tariffa professionale applicabile, e critica la Corte di Venezia per aver apportato un "corposo" ridimensionamento degli importi reclamati, senza alcuna, motivazione giustificativa.
Il motivo non introduce censure scrutinabili in fase di legittimità, difettando la doverosa specificazione di quali voci tariffarie sarebbero state in concreto violate.
In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti.
La reciproca soccombenza rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2003