Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2003, n. 46127
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Sentenza 12 novembre 2003

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della configurabilità del diritto del professionista al compenso per l'opera prestata in relazione ad impugnazioni dichiarate poi inammissibili, non più riconosciuto dall'art. 11, comma secondo, della legge n. 134 del 2001, occorre fare riferimento al momento in cui si sono determinate le condizioni per il diritto a percepirlo, e cioè alla definizione del procedimento in relazione al quale è stata prestata l'opera professionale. Ne consegue che qualora quest'ultimo sia stato definito prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 134 del 2001, il diritto spetta anche in relazione a procedure definite con declaratoria di inammissibilità, a nulla rilevando che il procedimento di liquidazione del compenso sia avvenuto successivamente a quella data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2003, n. 46127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46127
    Data del deposito : 12 novembre 2003

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