Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della configurabilità del diritto del professionista al compenso per l'opera prestata in relazione ad impugnazioni dichiarate poi inammissibili, non più riconosciuto dall'art. 11, comma secondo, della legge n. 134 del 2001, occorre fare riferimento al momento in cui si sono determinate le condizioni per il diritto a percepirlo, e cioè alla definizione del procedimento in relazione al quale è stata prestata l'opera professionale. Ne consegue che qualora quest'ultimo sia stato definito prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 134 del 2001, il diritto spetta anche in relazione a procedure definite con declaratoria di inammissibilità, a nulla rilevando che il procedimento di liquidazione del compenso sia avvenuto successivamente a quella data.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2003, n. 46127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46127 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
46 1 27 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/11/2003
SENTENZA
N. 5245103
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 047493/2002 2. Dott. CHIEFFI SEVERO 11
3. Dott. MOCALI PIERO "
4. Dott. VANCHERI ANGELO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di PALERMO
nei confronti di:
N. IL 02/06/1972 1) NA ANTONIO
avverso ORDINANZA del 14/10/2002
CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.: RigetheThe del ricorso.
Con ordinanza 14/10/2002 la Corte di Appello di Palermo accoglieva il ricorso proposto dall'avv. Alfonso Olla avverso il provvedimento 25/10/2001, con il quale altra sezione della stessa Corte aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali effettuate nei procedimenti di revisione, definiti con ordinanze di inammissibilità del
19/10/2000 e del 30/11/2000, a favore dell'imputato AS TO ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso il 22/09/2000.
In particolare la Corte liquidava a favore del ricorrente la somma complessiva di euro 456,50, osservando che la nuova disciplina prevista dall'art. 12 co. 2 bis L. 217/1990, inserito dall'art. 11 co. 2 L. 134/2001, non è applicabile al caso di specie, in quanto i procedimenti di revisione erano stati definiti prima dell'entrata in vigore della legge suddetta.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 12 co. 2 bis L. 217/1990 (e succ. mod.) sul rilievo che, trattandosi di compensi da liquidare in relazione ad impugnazioni dichiarate inammissibili, la richiesta di liquidazione doveva.
essere disattesa, in quanto nel caso di specie era applicabile la nuova normativa secondo il principio “tempus regit actum".
Il ricorso non merita accoglimento.
Non vi è dubbio che la disposizione prevista dall'art. 12 co. 2 bis L.
217/1990, inserito dall'art. 11 co. 2 L. 134/2001, secondo cui il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili, ha natura processuale e, come tale, va applicata ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L. 134/2001. Ma tale applicazione non si estende anche ai procedimenti già definiti prima dell'entrata in vigore della legge citata, in quanto, proprio alla luce del e 1 principio “tempus regit actum", nel caso di successione di norme processuali, deve trovare applicazione la disciplina vigente al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo, cui la liquidazione si riferisce. Ne consegue che in tema di liquidazione dei compensi al difensore occorre fare riferimento al momento in cui si sono determinate le condizioni per il diritto a percepire i compensi per le prestazioni professionali e non a quello in cui il compenso viene richiesto. Per tale ragione alcuna rilevanza può avere l'obiezione che la procedura di liquidazione dei compensi professionali sia avvenuta in un momento successivo all'entrata in vigore della legge citata, tenuto conto che il diritto del difensore alla percezione dei compensi era già maturato sotto la vigenza della precedente normativa.
Pertanto, poiché nel caso di specie il diritto del difensore a percepire i compensi per le propric prestazioni professionali era già maturato proprio nel momento in cui i due procedimenti di revisione erano stati definiti e cioè entro la data del 23/10/2000, correttamente la Corte di merito ha accolto la richiesta del difensore. Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico- ཝཱུ giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Roma 12/11/2003
Il Presidente Il Consigliere est.
Chiefli DEPOSITATA IN CANCELLERIA
29 NOV 2003
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IL CANCECLIERE U
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Rosanna Rani R
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2