Sentenza 4 novembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15433 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO15433/ 02 LA CORTE SUPREM SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.6463/00 Presidente Dott. Vincenzo TREZZA 9471/00 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO 36022 Cron. Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 11/06/02 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in Napoli, COZZOLINO RAFFAELE, via S. Nicola alla Dogana n.15, presso l'avv. Alfredo Sorge e Amedeo Sorge, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti, unitamente all'avv. Renato Orefice del Foro di Napoli;
ricorrente contro г TI TO, elettivamente domiciliat o in Napoli, via Roma n.52, presso l'avv. Giorgio de Sarno, che lo rappresenta e difende giusta delega in att i;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 20 2728 ottobre 1998 - 4 novembre 1999, n. 1096 del 1999, RGAC n. 268 del 1999, cron. 3398; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 giugno 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo Principale Incidentare. motivo, nonché il ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Nola, sezione distaccata di S. Anastasia, NT TI esponeva di aver lavorato ditta di autotrasporti alle dipendenze della FA ZO come conducente di individuale camion su lunghi percorsi. Nello svolgimento di queste mansioni, egli aveva regolarmente effettuato dalle sei alle otto ore di lavoro straordinario per ogni giorno, per sei giorni alla settimana, percependo così una retribuzione inadeguata, per qualità e quantità, al lavoro svolto. Chiedeva pertanto i compensi per il lavoro straordinario svolto. Lo stesso TI aggiungeva di essere stato licenziato nel febbraio 1995, per inidoneità fisica, che lo aveva reso inidoneo alle mansioni di conducente. L'TI 2 : Osservava che il ZO avrebbe potuto utilizzarlo in altro modo, cioè in mansioni diverse da quelle di autista, per le quali era stato giudicato non più idoneo. Con sentenza 17 aprile 1998, il Pretore di S. Anastasia condannava il ZO al pagamento delle somme dovute per il lavoro festivo, per il trattamento di fine rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso, rigettando tutte le altre domande. Avverso tale decisione propone appello l'TI, chiedendo la riforma della sentenza. Si costituiva in giudizio il ZO, ribadendo le deduzioni già spiegate nel primo grado del giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, altresì, appello incidentale. Con sentenza 20 ottobre 4 novembre 1999, il Tribunale di Nola, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'TI, condannava il ZO a corrispondere all'ex dipendente le differenze per lavoro straordinario, che quantificava in lire 21.499.974. سلام Avverso tale decisione ZO ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da sei distinti motivi. Resiste l'TI con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Devono innanzitutto essere riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). Appare opportuno esaminare per primo, per ragioni logiche, il ricorso incidentale con il quale l'TI censura la decisione del Tribunale di Nola, nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, pur in assenza di ogni prova sulla impossibilità di una utilizzazione in altri lavori compatibili con le sue condizioni di salute. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 7755 del 7 agosto 1998, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale registrato all'interno di questa Sezione, affermando il principio, secondo il quale: "in caso di sopravvenuta infermità permanente del l'impossibilità della prestazione lavoratore, h quale giustificato motivo di recessO del lavorativa datore di lavoro del contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 della legge n.604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 codice civile) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal lavoratore, perché può essere esclusa dalla 4 : possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede alle mansioni attualmente assegnate ○ a quelle equivalenti (art.2103 codice civile) 0, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto insindacabilmenteorganizzativo stabilito dall'imprenditore". Alla luce di tale interpretazione, condivisa interamente dal Collegio, appare erronea la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, secondo i quali "la predisposizione di soluzioni occupazionali alternative о la collocazione del lavoratore divenuto inidoneo in un differente settore non costituisce un obbligo derivante dal contratto di lavoro e pertanto non sussiste l'onere, nel giudizio di licenziamento, а carico del datore di lavoro, di provare l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni nell'ambito della propria organizzazione dell'impresa". Il primo motivo del ricorso incidentale deve pertanto essere accolto. E' ora possibile passare all'esame del ricorso principale. Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia 5 inammissibilità del ricorso introduttivo, ex art. 414 codice civile, mancando in esso qualsiasi riferimento alla fonte contrattuale e normativa, sulla base della quale venivano avanzate e formulate richieste economiche. Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. Il ZO rileva per la prima volta in questa sede l'estrema genericità del ricorso introduttivo. Le censure sono, comunque, infondate. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda deve ritenersi osservato tutte le volte che l'attore indichi i relativi titoli, anche se manchi la esatta quantificazione monetaria delle pretese (Cass. 6 novembre 1995 n.1165, 20 aprile 1990 n.3289). Ora, nel caso di specie, il ricorrente aveva precisato il tipo di mansioni svolte, il periodo lavorato e la retribuzione ricevuta nel corso del rapporto. Aveva dedotto l'insufficienza dei compensi ricevuti, h invocandone la rivalutazione, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro spedizione e trasporti del luglio 1991 ed all'art.36 della Costituzione. Appariva, in questo quadro, del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente non avesse poi sviluppato 196 i calcoli per ogni elemento che costituiva la composizione della rivendicazione salariale. Con il secondo motivo, il ricorrente principale denuncia vizio di ultrapetizione, osservando che il motivo dell'appello proposto dall'TI non riguardava affatto l'imputazione della somma di lire 120.000, corrisposta ad ogni viaggio, ma il fatto stesso dell'avvenuta corresponsione di tale somma. Erroneamente, pertanto, i giudici di appello avevano rilevato che la materia della controversia riguardava la compensazione del lavoro straordinario con i riposi compensativi e 1'imputazione del pagamento di lire 120.000 a viaggio, in via forfettaria, corrisposte fuori busta quale compenso per lavoro straordinario. Il motivo, ad avviso del Collegio, non è fondato. Il Pretore aveva dichiarato che l'TI aveva prestato lavoro straordinario con una media di 40-50 ore mensili. I giudici di appello hanno osservato che "accertata la quantità del lavoro prestato dall'TI...la controversia si concentra sull'avvenuto pagamento meno delle ore lavorate oltre il normale orario, sostenendo il resistente che le prestazioni di lavoro straordinario accordovenivano gratificate, per aziendale, con l'erogazione di una indennità di 7 trasferta forfettaria per viaggio, di 150.000 lire, di cui lire 30.000 per rimborso spese". I giudici di appello precisavano che nessuno dei testimoni sentiti aveva accennato a circostanze dalle quali fosse possibile comunque desumere l'esistenza di un accordo tra le parti sulla ricollegabilità delle somme erogate al lavoro straordinario prestato. Doveva, pertanto, ritenersi accertato che, per i viaggi effettuati al Nord Italia veniva corrisposta all'autista una somma pori a lire 120.000 ed a lire 40.000 per i viaggi a Civitavecchia, "per la trasferta e per le spese di viaggio che si aggiungeva alla normale retribuzione". Doveva pertanto considerarsi del tutto pacifica in causa la circostanza che l'TI ricevesse un compenso fuori busta di lire 120.000 per ogni viaggio di una certa percorrenza, mentre l'unica questione da decidere riguardava l'imputazione da dare а tale pagamento (compenso forfettario del lavoro straordinario ovvero rimborso delle spese e della trasferta). Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza, nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360, nn.3 e 5, codice di procedura civile). 8 Erroneamente i giudici di appello avevano dichiarato che i dati risultanti dai dischetti cronotachigrafi non erano stati contestati dal ZO. Risultava, invece, chiaramente a verbale, all'udienza del 17 aprile 1998, che non era stata contestata solo la originalità di tali dischetti, ma non vi era stata dalla difesaalcuna adesione ai conteggi predisposti dell'TI. Non era neppure dato conoscere in base a quali element i giudici di appello avevano ritenuto di poter quantificare le differenze per compensi da lavoro straordinario in complessive lire 21.499.974: tra l'altro questo importo non corrispondeva affatto all'originaria domanda del lavoratore, che aveva formulata originariamente una richiesta di condanna al pagamento di oltre 50 milioni di lire. Con il quarto motivo, il ricorrente principale denuncia erronea e contraddittoria motivazione ed erronea mancata compensazione, nonché falsa applicazione dell'art.36 della Costituzione e dell'art. 1193 codice civile (art. 360, nn. 3 e 5, codice di procedura civile). Nella motivazione della sentenza, il Tribunale aveva ammesso esplicitamente che era stata raggiunta la prova del pagamento della somma di lire 120.0000 о di lire 40.000 per ogni viaggio nel Nord Italia o nella zona di 9 Civitavecchia. Di per sè sola, questa circostanza sarebbe stata per respingere l'appello principale sufficiente dell'TI. arbitrariamente, invece, il Tribunale, pur "Del tutto ammettendo essere stata raggiunta la prova in ordine alla circostanza dell'avvenuta corresponsione del fuori busta, andando oltre ed "ultra petita" rispetto all'atto di appello, ha ritenuto di attribuire "di ufficio" ad altro titolo il pagamento effettuato a titolo di trasferta, non riportandolo in detrazione all'eventuale compenso dovuto per lavoro straordinario, assumendo la mancata prova in ordine ad un non meglio precisato patto di conglobamento". In tal modo, tuttavia, i giudici di appello non si erano accorti che vi era stata una ingiustificata "duplicazione contabile", poiché dai fogli paga prodotti risultavano versati importi sotto la voce "trasferta", di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro, per un importo cospicuo, cui veniva ad aggiungersi l'ulteriore trattamento di fatto corrisposto dal datore di lavoro. In realtà, il Tribunale avrebbe dovuto solo raffrontare il trattamento di fatto praticato al lavoratore, allo scopo di accertare se 10 stesso fosse meno 10 inferiore a quello legale ○ comunque alle indicazioni desumibili dall'art.36 della Costituzione "ciò per l'inscindibilità del trattamento praticato al prestatore, il quale, dopo aver percepito somme in occasione del lavoro espletato, anche fuori busta, si trova a richiederne nuovamente il pagamento". Il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno, disporre una consulenza tecnica di ufficio che avrebbe consentito di accertare che l'TI aveva di fatto percepito un trattamento economico superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (anche per quanto riguarda il lavoro straordinario). Con il quinto motivo, il ricorrente principale denuncia erronea valutazione circa la prova, erronea attribuzione di valore di prova ad atti non costituenti né prova legale né atto proveniente dal ricorrente, del CCNL 1.3. 1991,applicazione nonché errata violazione delle norme di corretta interpretazione (art. 360, nn.3 e 5, codice di procedura civile). I1 Tribunale aveva ritenuto raggiunta la prova dell'asserita prestazione di lavoro straordinario sulla base dei dischetti cronototachigrafi prodotti dall'TI. Tale documentazione, tuttavia, non ha valore di prova legale e certo non poteva ritenersi sufficiente a dare 11 la prova della durata della prestazione lavorativa. Con ogni probabilità, i giudici di appello avevano confuso il "tempo di lavoro" effettivamente dedicato alla conduzione dell'automezzo, con quello trascorso tra la partenza e l'arrivo del viaggio (comprendendo quindi anche i riposi intermedi, le soste e le pause delle conduzioni ed i tempi di attesa per il carico e lo scarico della merce). L'TI, come risultava chiaramente dalla lettura di tutti i documenti prodotti, era addetto a mansioni discontinue. Ora, l'art. 11 del CCNL del 1 marzo 1991 prevede una particolare forma di computo del monte ore di lavoro per il personale viaggiante. I giudici di appello non avevano tenuto conto di questa disposizione, che prevede espressamente per il personale addetto a l'inapplicabilità del comma 1° mansioni discontinue che fissa l'orario di lavoro in quaranta dell'art.11 ore settimanali. Infine, con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente principale denuncia errata, omessa compensazione con i riposi compensativi, omessa valutazione dell'effettivo tempo di lavoro, omessa ed errata applicazione degli CCNL 1991, nonché articoli 11, 11 bis e 18 del motivazione insufficiente. 12 Riformando la decisione del Pretore, il Tribunale aveva del ZO, che aveva l'eccezionerigettato compensazione del compenso per pretesa richiesto la prestazione di lavoro straordinario con il godimento di riposi compensativi, osservando, da un lato, che il rapporto di lavoro in esame non prevedeva tale forma di compensazione, e, per un altro verso, che la prova orale non aveva consentito di stabilire che effettivamente il lavoratore avesse goduto di tali riposi compensativi, successivamente ai viaggi effettuati. Il Pretore, invece, aveva espressamente riconosciuto che, tra un viaggio e l'altro, l'TI beneficiava di alcune giornate di riposo compensativo. La sentenza impugnata non richiamava comunque le deposizioni rese dai testimoni e non dava conto delle ammissioni dello stesso TI, il quale aveva espressamente riconosciuto di non avere prestato continuativamente servizio viaggiante, ma di avere anche effettuato la conduzione dell'automezzo in azienda. contraddittorio ed illogico, i giudici di In modo avevanoappello finito per riconoscere orari continuativi di 17,23 fino a 25 ore straordinari consecutive, ricomprendendo quindi tutta la trasferta, 13 anche per la parte afferente il riposo, le soste, il pranzo. La sentenza appariva, in sostanza, motivata con una serie di asserzioni del tutto apodittiche, che non consentivano neppure di ricostruire il percorso logico compiuto dal Tribunale. Gli ultimi quattro motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati. Il Tribunale ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, secondo il quale l'TI aveva effettuato in tutto il periodo considerato più di quaranta-cinquanta ore di lavoro straordinario al mese. I giudici di appello hanno preliminarmente osservato che la ricostruzione del numero delle ore di lavoro complessivamente prestate era stata resa possibile a seguito della produzione dei dischetti cronotachigrafici, utilizzati dall'TI anche per il calcolo delle ore di lavoro straordinario ed hanno aggiunto che lo sviluppo del conteggio non era stato contestato specificamente dal ZO. Ad avviso di quest'ultimo, in tal modo, il Tribunale non avrebbe considerato le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, che prevedono 14 l'inapplicabilità del limite delle quaranta ore settimanali per tutti i lavoratori addetti, come l'TI, a mansioni di discontinue. Come conseguenza di tale errore di metodo iniziale, tra l'altro, i giudici di appello avrebbero considerato come tempo di lavoro non solo quello impiegato per la conduzione del mezzo, ma anche le attese, le pause e le soste per il pranzo e per i riposi. I dati risultanti dai cronotachigrafi avrebbero dovuto essere interpretati tenendo conto di tutte queste circostanze. Le censure sollevate dal ricorrente principale paiono fondate. La lettura meccanica dei dati risultanti dai dischetti tachigrafici si prestava, in effetti, ad una lettura degli stessi non conforme alle disposizioni del I giudici di appello, in contratto collettivo. particolare, non hanno tenuto alcun conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del CCNL del 1° marzo 1991, che assieme all'art.11 bis prevedeva forme di computo del monte ore di lavoro particolari per il personale viaggiante e comunque settimanalel'inapplicabilità dell'orario "normale" di lavoro di quaranta ore. problematica non vi è traccia nella Di questa 15 motivazione della sentenza impugnata (pag.3). Quanto, poi, all'imputazione da dare alle somme corrisposte fuori busta per ogni viaggio di lunga media percorrenza, è pur vero che secondo il costante insegnamento di questa Corte : "le somme corrisposte al lavoratore senza specifica imputazione debbono considerarsi, specie se erogate con regolare cadenza mensile, come compensi integrativi della normale wwww ancorché a titolo di gratifica о di retribuzione - e non giàpremio di incentivazione о di rendimento come compensi di prestazioni lavorative straordinarie" (Cass. 2 marzo 1990, n.1635). Si trattava, tuttavia, di accertare se tale principio di carattere generale potesse, o meno, essere applicato anche al in esame,caso nel quale - pacificamente - il effettuato,pagamento dello speciale compenso veniva fuori busta, in relazione ad ogni viaggio di media ° lunga percorrenza effettuato, ovvero se la ripetizione di tali comportamenti non valesse, di per sè, a EL l'esistenza di una prassi, volta compensare dimostrare in modo forfettario il lavoro straordinario prestato dall'TI in occasione dei viaggi di media о lunga percorrenza. Con riferimento al caso di specie, i giudici di appello hanno riconosciuto che il compenso fuori busta di lire 16 120.000 veniva corrisposto per ogni viaggio effettuato nel Nord Italia e che, oltre a questo, veniva corrisposto importo di lire 30.000 per rimborso un ulteriore spese. Nel caso di viaggi più brevi, veniva corrisposta all'autista la somma di lire 40.000 (teste TO MA, genero del ZO). Il Tribunale ha concluso che l'importo di lire 120.000 serviva certamente a compensare la trasferta, dopo aver osservato che il datore di lavoro non aveva fornito la prova che tale somma dovesse invece compensare il lavoro straordinario prestato (tesi, questa, sostenuta dal ZO). Hanno sottolineato i giudici di appello sul punto: "Spetta...al datore di lavoro, il quale assuma che 1'ammontare della retribuzione corrisposta contiene anche il compenso per prestazioni straordinarie о indennità accessorie, la prova dell'esistenza di un patto di conglobamento о comunque di una retribuzione convenzionale ○ la previsione di voci complementari di retribuzioni о maggiorazioni finalizzate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario". Il principio astratto di diritto affermato dal Tribunale non merita particolari censure, anche alla luce del costante insegnamento di questa Corte, più sopra ricordato. Si tratta, tuttavia, di verificare se 17 esso sia stato correttamente applicato al caso concreto Secondo il ricorrente, dalle buste paga prodotte risultava chiaramente la corresponsione della indennità di trasferta in occasione di ogni viaggio: donde l'evidente contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto come versati proprio a tale titolo i diversi importi corrisposti "fuoribusta". Alla luce di tali considerazioni, le censure formulate sul punto dal ZO, paiono fondate, e l'indagine svolta dal Tribunale carente e contraddittoria. Tra l'altro, gli stessi giudici di appello avevano sottolineato che "le somme ricevute per i viaggi si inquadrano in diverse voci del CCNL di categoria che disciplina e prevede sia l'indennità di trasferta, commisurata alla durata della trasferta, che una indennità di disagio. Precisa il contratto che l'eventuale maggiore durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli e le relative attività complementari rispetto al normale orario di lavoro viene retribuita straordinario, anche in misura come lavoro forfettaria". Considerato che la indennità di trasferta risultava già corrisposta regolarmente, secondo i dati riportati nelle buste paga (nella misura di un importo medio di 18 600.000 mensili - pag. 13 del ricorso per cassazione), i giudici di appello avrebbero dovuto compiere ulteriori indagini, per accertare la corretta imputazione da attribuire ai pagamenti effettuati ad ogni viaggio e dopo il termine di esso. Tanto più che la particolarità del lavoro svolto dall'TI (che comprende, come si è detto, pause i quali, obbligatorie, tempi d'attesa e tempi morti, The a termini contrattuali, non vengono ricompresi nei tempi di lavoro effettivo prestato) rendeva del tutto plausibile un accordo sulla forfetizzazione dei compensi per lavoro straordinario: del resto espressamente previsto dal contratto collettivo di lavoro. Accordo che poteva risultare anche da comportamenti concludenti delle parti. L'esistenza di un accordo del genere è stata invece esclusa dai giudici di appello: ma la motivazione appare sul punto alquanto carente: "rileva, tuttavia, il Tribunale che il rapporto in esame, alla luce delle risultanze processuali, non prevedeva l'applicazione delle predette modalità di compensare il lavoro straordinario: la prova orale espletata non ha consentito di ricostruire che il lavoratore godesse di riposi compensativi successivi ai viaggi, né é emerso vieppiù il dedotto accordo aziendale tendente a 19 determinare forfettariamente l'incidenza in termini di corrispettivo del lavoro svolto oltre il normale orario" (pag.3 della sentenza impugnata). Il riferimento al godimento di riposi compensativi appare irrilevante, almeno alla luce dei successivi motivi di ricorso per cassazione: infatti, il ZO non insiste più in ordine a tale circostanza (salvo un cenno nel sesto motivo di ricorso a pagg.16-17, nel quale ricorda che, secondo l'accertamento del Pretore, l'TI beneficiava tra un viaggio e l'altro di alcune giornate di riposo compensativo). Egli, infatti, chiede ora solo la "compensazione" dei compensi erogati fuori busta con quelli previsti dal contratto per le prestazioni di lavoro straordinario. La sentenza impugnata deve conclusivamente essere cassata, in accoglimento delle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio. Rimane evidentemente assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale dell'TI, che riguarda la compensazione delle spese del giudizio di appello disposta dal Tribunale senza motivazione alcuna.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li accoglie per quanto di 2 020 ragione. Cassa in relazione alle Corte d'Appello di Napoli Così deciso in Roma, 1'11 IL PRESIDENTE Vinceuso Tress IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggr999 M OV 2002 IL CANCELLERE censure accolte e rinvia alla хем anche per le spese. giugno 2002 ан I D IL CONSIGLIERE EST. , LLO SSA 10 , TA BO . I 33 RT I SPESA D 5 STA ELL'A . N PO N D G 1-8-73 IM SI O A A SEN D D , E 1 E I T O A E N ISTR SE G O IRITT EG E EG L R D ELLA O B 12 21