Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 8
CASS
Sentenza 3 gennaio 2003

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L'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 consente, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore di questa, di adire il giudice italiano anche con riferimento a situazioni - esauritesi prima dell'introduzione, nell'ordinamento nazionale, del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo - in ordine alle quali sia spirato il termine di decadenza fissato, in via generale e a regime, dall'art. 4 della stessa legge, purché il ricorrente si fosse rivolto in precedenza alla Corte europea dei diritti dell'uomo per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In tal caso, incombe su colui che agisce ai sensi della citata norma transitoria l'onere di dimostrare di avere preventivamente proposto il ricorso davanti alla Corte europea, indicandone la data di presentazione; una volta fornita siffatta prova, l'esistenza di una eventuale già intervenuta pronuncia della predetta Corte di Strasburgo sulla ricevibilità del ricorso costituisce circostanza ostativa alla proponibilità dell'istanza innanzi al giudice nazionale, sicché compete all'Amministrazione resistente l'onere di eventualmente eccepirla e di dimostrarla.

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, fonte del diritto all'equa riparazione è il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all'attività o all'inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale. Ne consegue che il diritto all'equa riparazione è configurabile anche quando il grave ritardo nella definizione dei processi sia causato da disfunzioni generalizzate, riferibili all'intero settore della giustizia o anche a singoli rami di essa o a singoli uffici giurisdizionali, ma pur sempre tali da sfuggire, nell'immediato, alla possibilità di intervento dei singoli operatori coinvolti, loro malgrado, in tali disfunzioni.

L'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 ammette la proponibilità della domanda di equa riparazione anche nella pendenza del processo la cui durata costituisce titolo della domanda stessa, e quindi anche nel corso dello stesso grado di giudizio cui si assume imputabile il mancato rispetto del termine ragionevole, senza che ciò determini, per il giudice di quel processo, l'obbligo di astensione dall'ulteriore trattazione di esso in pendenza della causa di equa riparazione, atteso che questa non è destinata all'accertamento di una qualche responsabilità del giudice nella conduzione del processo.

In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno, patrimoniale o non patrimoniale, che si pretende venga indennizzato deve essere di volta in volta accertato e non può considerarsi conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi del processo; peraltro, quando trattasi di danno non patrimoniale, la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni ed a fatti notori, sia la liquidazione con valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 cod. civ. (disposizione, questa, richiamata dall'art. 2056 cod. civ., cui a propria volta fa riferimento l'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001), sempre che - ad evitare che la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria - il giudice di merito fornisca nella motivazione del decreto, che può assumere anche caratteri di sommarietà, indicazioni sui criteri che lo hanno guidato nel giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento.

Commentario1

  • 1Sulla (in)cumulabilità dei tempi del doppio processoAccesso limitato
    Raffaele Plenteda · https://www.altalex.com/ · 9 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 8
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8
Data del deposito : 3 gennaio 2003

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