Sentenza 11 luglio 2011
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, presupposto della consegna per l'estero, in base all'art. 7, comma terzo, legge 22 aprile 2005, n. 69, è che il reato oggetto della richiesta sia punibile in astratto dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi, non rilevando che la pena detentiva sia stabilita in alternativa ad una pena pecuniaria, concretamente irrogabile all'esito del giudizio. (Fattispecie relativa ad un M.A.E. richiesto dalle autorità tedesche per omesso pagamento dell' I.V.A.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2011, n. 28026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28026 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 11/07/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1186
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 25605/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/06/2011 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. G. Glicerio che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo disponeva la consegna del cittadino italiano IN LV, richiesta dalle autorità giudiziarie tedesche al fine del suo perseguimento penale per il reato di evasione fiscale, con la condizione espressa del suo rinvio, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c).
In particolare, l'IN era ricercato dalle autorità giudiziarie tedesche in relazione all'emissione da parte della società dallo stesso amministrata di fatturazioni per operazioni inesistenti per un ammontare gli anni 2002-2004 di oltre 1.900.000 Euro, così evadendo il pagamento dell'IVA.
L'IN, secondo le autorità tedesche, avrebbe costituito e gestito, come prestanome, una società fittizia ("società cartiera") che veniva utilizzata, dietro compenso, da imprese edili che avevano ingaggiato manodopera in nero, per l'emissione di false fatturazioni.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l'interessato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, anche in relazione all'art. 157 c.p., e agli artt. 274 e 275 c.p.p.. Si deduce che il reato contestato sarebbe estinto per prescrizione o comunque soggetto ai condoni fiscali previsti dalla legislazione italiana, equivalenti ad amnistia. Si fa, infine, presente che in Germania la condotta è punita con la pena alternativa pecuniaria, per l'esecuzione della quale non è prevista in Italia la applicazione di misure restrittive della libertà personale. - violazione dell'art. 2 d. quadro U.E. n. 584 del 2002 e della L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 8 e 9, comma 3.
Si denunzia che la normativa ora richiamata non contemplerebbe l'evasione fiscale e, comunque, l'art. 9 cit. riconoscerebbe valore esimente all'ignoranza della legge (nella specie i fatti sarebbero stati compiuti davanti ad un notaio e alla presenza di un avvocato e pertanto nella convinzione della loro legalità).
Inoltre, si ribadisce che l'art. 370 c.p. tedesco punirebbe l'evasione fiscale con pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, motivo per cui in Italia non sarebbe applicabile una misura cautelare restrittiva della libertà personale. Infine, si deduce che a pag. 5 del m.a.e. non sarebbe contrassegnato il reato commesso.
- violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r).
Si deduce che la Corte di appello, essendosi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere, avrebbe dovuto - anziché consentire il trasferimento in Germania dell'imputato, ultrasettantenne e malato - rifiutare la consegna, applicando la normativa sulle rogatone, anche perché la Corte italiana non ha previsto un termine entro il quale l'interrogatorio dell'imputato deve essere compiuto all'estero e l'art. 275 c.p.p., non prevede la misura custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto alla mancanza del pericolo di fuga, deve ribadirsi che, in tema di mandato d'arresto Europeo c.d. "processuale", non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto Europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma Rv. 248970). D'altra parte, l'elevato "livello di fiducia" esistente tra gli Stati membri, sul quale poggia l'intero meccanismo del mandato di arresto Europeo, così da ammettere una valutazione "per equivalente" dei diversi sistemi di custodia cautelare in carcere, si giustifica con il rispetto da parte degli Stati membri, pur nelle diversità e varietà di procedure modellate dalla storia e dalla cultura giuridica di ciascuno, delle garanzie previste a favore della persona arrestata dalla Convenzione Europea per i diritti dell'uomo (art. 1 d. quadro del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri).
3. Con riferimento alla dedotta estinzione del reato, oggetto del mandato d'arresto Europeo, deve osservarsi che l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia costituisce causa ostativa alla consegna solo se i fatti siano giudicabili (o potevano essere giudicati) nello Stato italiano (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. l) e n)). Nel caso in esame, i fatti per i quali è stata richiesta la consegna, a prescindere dalla loro estinzione, non risultano in ogni caso giudicabili in Italia, difettando le condizioni previste dall'art. 9 c.p.. Invero, per i delitti comuni commessi all'estero dal cittadino italiano "a danno di uno Stato estero", l'art. 9 c.p., comma 3, stabilisce che "il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto". Con tale previsione, il legislatore ha voluto condizionare la perseguibilità di delitti, che si caratterizzano per l'offesa diretta ad uno Stato straniero e per i quali si presume quindi un più intenso interesse dello Stato del locus commissi delicti alla diretta punizione del loro autore, al rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia in tema di collaborazione giudiziaria in materia penale (e quindi, oltre che in campo estradizionale, anche per la consegna richiesta con mandato di arresto Europeo) e alla valutazione di opportunità da parte del Ministro della giustizia.
4. Appare infondato anche l'assunto relativo all'inapplicabilità del mandato di arresto Europeo ai reati fiscali.
La normativa Europea e la legge interna prevedono espressamente che l'ambito di applicazione del mandato di arresto Europeo si estenda ai reati fiscali (cfr. art. 4 d. quadro m.a.e. e L. 22 aprile 2005, n.69, art. 7, comma 2). In particolare, l'art. 7 cit. consente che si faccia luogo a consegna, qualora si tratti di reati per tasse ed imposte assimilabili per analogia (come nella specie) a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni. Nel caso in esame tale condizione è stata rispettata, poiché il m.a.e. riguarda reati in materia di IVA, punibili nello Stato italiano ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, (emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto) (per un caso analogo, in cui questa Corte si è pronunciata sull'art. 370 del codice tributario tedesco, Sez. 6, n. 6901 del 13/02/2007, Ammesso, Rv. 235559).
Per le considerazioni che precedono, non ha rilevanza nel caso in esame l'ignorantia legis, invocata dal ricorrente, posto che la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8, ultimo comma considera ostativa alla consegna l'ignoranza della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto Europeo, sempre che il fatto per il quale è chiesta la consegna non sia previsto come reato dalla legge italiana.
Quanto alla dedotta circostanza che non sia stato contrassegnato nel m.a.e. il reato per cui si chiede la consegna, deve osservarsi che tale formalità, il cui rispetto non è comunque condizione necessaria per l'accoglimento della domanda (cfr. L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6), si riferisce soltanto a quei reati di cui all'art. 2,
par. 2, della d. quadro m.a.e., che danno luogo a consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione e che sono elencati nel modulo m.a.e. per categorie, secondo una tecnica descrittiva che tiene conto della n necessità di facilmente rendere comprensibile l'oggetto del procedimento penalet nei rapporti tra ordinamenti dei diversi paesi dell'Unione Europea.
4. In relazione alle doglianze relative alla pena prevista dalla legge tedesca per il reato di evasione fiscale, deve ribadirsi che i limiti edittali previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 2, sono rispettati se il reato per il quale essa è richiesta la consegna sia punibile in astratto dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi, non rilevando che la pena detentiva sia stabilita in alternativa a una pena pecuniaria, concretamente irrogabile all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 11598 del 13/03/2007, Stoimenovski, Rv. 235948).
Allorché sia rispettato il suddetto limite edittale e, per i reati fiscali anche quello sopra indicato di cui all'art. 7 cit., comma 2, è irrilevante, ai fini della consegna, che, per il reato per il quale è richiesta, non sussistano le condizioni di applicabilità delle misure coercitive di cui all'art. 280 c.p.p. (tra l'altro neppure rilevanti, come espressamente prevede la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, per le misure cautelari emesse al fine della consegna).
5. Infondato è anche il rilievo in cui si prospetta il ricorso alla rogatoria.
La consegna condizionata di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art.19, comma 1, lett. c), non è infatti funzionale all'interrogatorio dell'indagato. Come questa Corte ha più volte chiarito, l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta in tale norma, con riferimento alla consegna, ai fini di un'azione penale, del cittadino italiano, va intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione (da ultimo, Sez. 6, n. 938 del 07/01/2010, D.R., Rv. 245803).
6. Non hanno pregio infine le deduzioni concernenti l'età e lo stato di salute del ricorrente.
A prescindere dalla loro genericità, va osservato che la sentenza impugnata non contiene disposizioni sullo status libertatis del consegnando. Pertanto, ogni questione al riguardo deve essere denunciata con specifico ricorso, ex art. 719 c.p.p., così come prescritto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, u.c.. Infatti, le vicende cautelari sono soltanto un'eventualità e non certo il presupposto necessario del procedimento di consegna. La L. 22 aprile 2005, n. 69 non prevede inoltre il rifiuto della consegna a tutela delle situazioni rappresentate nel ricorso, se non nell'estremo caso - certamente non ipotizzabile nei confronti di un paese civile, come quello tedesco, rispettoso dei diritti umani fondamentali, compreso il diritto alla salute invocato dal ricorrente - in cui vi sia "un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta a... trattamenti inumani" (L 22 aprile 2005, n. 69, art.18, comma 1, lett. h)).
In ogni caso, la L. 22 aprile 2005, n. 69 consente di tutelare adeguatamente lo stato di salute del consegnando nella fase dell'esecuzione della decisione di consegna, stabilendo, all'art. 23, che il presidente della corte di appello (o il magistrato da lui delegato) sospenda l'esecuzione della consegna quando "motivi umanitari o gravi ragioni... facciano., ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona". Pertanto, sarà nella fase esecutiva, che si apre con la presente decisione, che l'interessato potrà far valere davanti alla autorità giudiziaria, funzionalmente competente, le ragioni che possono giustificare la detta sospensione.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011