Sentenza 20 dicembre 2010
Massime • 2
In tema di mandato d'arresto europeo cd. "processuale", non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale.
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all'autorità giudiziaria richiedente, all'esito del processo. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria ungherese per il reato di appropriazione indebita).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45525 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/12/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2194
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Esilia - rel. Consigliere - N. 45353/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GO, nato a *Benevento il 29/07/1981*;
avverso la sentenza del 11/10/2010 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11 ottobre 2010, la Corte di appello di Ancona, in relazione al mandato di arresto europeo, emesso in data 9 luglio 2010 dal Tribunale di Pest, ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria ungheresi di \D UM, al fine del suo perseguimento penale per il reato di appropriazione indebita commesso in *Ungheria nel 2009*.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della persona richiesta in consegna, articolando un unico motivo di gravame, con il quale denuncia la violazione di cui all'art. 606 cod. pen. pen., comma 1, lett. b) ed e). In particolare, lamenta la mancata acquisizione da parte dei giudici di prime cure della necessaria documentazione, ovvero della copia del provvedimento cautelare interno, necessario per la verifica dei requisiti dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari;
della normativa ungherese relativa al reato di appropriazione indebita, necessaria per accertare la procedibilità del reato e la cattura obbligatoria. Deduce inoltre che la corte non avrebbe motivato sui requisiti previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art.
7. Con motivi aggiunti depositati il 15 dicembre 2010, il difensore deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), b) e c), per la mancata sussistenza delle esigenze cautelari nel mandato di arresto europeo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2. Preliminarmente, va disattesa la censura riguardante il trattamento penitenziario nello Stato di emissione, posto la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. h), prevede il rifiuto della consegna solo se sussiste "un serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta a pene o trattamenti inumani o degradanti. A tal fine, incombeva sull'interessato l'onere di allegare elementi idonei a fondare il timore che la consegna preluda alla sottoposizione dello stesso nello Stato di emissione ad un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Non compete neppure all'autorità giudiziaria italiana di verificare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 274 cod. proc. pen. per l'emissione da parte delle autorità giudiziarie ungheresi del provvedimento cautelare "interno". Invero, quel che rileva, secondo la legge attuativa, è che il mandato di arresto europeo cosiddetto processuale sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale. Pertanto, questa Corte ha ritenuto eseguibile in Italia anche il m.a.e. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare un processo "in absentia" (Sez. F, n. 34574 28/08/2008, dep. 03/09/2008, D'Orsi, Rv. 240715; Sez. F, n. 34295 del 21/08/2008, dep. 27/08/2008, Zanotti, Rv. 240911) o comunque diretto a garantire la comparizione dell'imputato al processo (Sez. 6, n. 2711 del 20/01/2010, dep. 21/01/2010, Malvetta, Rv. 245793), ovvero in casi che esulano dalle ipotesi previste dal nostro sistema cautelare. E ciò in quanto l'elevato "livello di fiducia" esistente tra gli Stati membri, sul quale poggia l'intero meccanismo del mandato di arresto europeo, deve ammettere una valutazione "per equivalente" dei diversi sistemi di custodia cautelare in carcere, con il solo limite stabilito dalla stessa decisione quadro del 2002 del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cfr. Sez. U, n. 0 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci).
Non ha pregio neppure la censura riguardante la verifica della doppia punibilità. Risultano infatti sufficientemente descritti i fatti per i quali è stato emesso il m.a.e. ed è indicata la pena massima edittale prevista dalla legislazione dello Stato di emissione in relazione al reato contestato, così da consentire al giudice nazionale la verifica del requisito della doppia punibilità di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art.
7. Va, a tal riguardo, ribadito il principio, più volte espresso da questa Corte anche con riferimento alla consegna estradizionale, secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità previste dalla legislazione dello Stato richiesto, bensì assume importanza unicamente a tal fine la conformità del fatto ad una fattispecie "astratta" che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti (Sez. 6, n. 14040 del 07/04/2006, dep. 20/04/2006, Cellarosi, Rv. 233545, proprio in tema di appropriazione indebita;
Sez. 6, n. 46727 del 12/12/2007, dep. 14/12/2007, Muscalu, Rv. 238095). Nè rileva la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, valutazione che spetta all'autorità giudiziaria cui la persona sarà consegnata all'esito del processo (Sez. 6, n, 41758 del 19/12/2006, dep. 20/12/2006, Brugnetti, Rv. 235475; Sez. 6, n. 17810 del 27/04/2007, dep. 09/05/2007, Imbra). 3. È fondata invece la doglianza riguardante il requisito indicato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4,. È principio più volte affermato da questa Corte che non è ostativa alla consegna la omessa acquisizione da parte della Corte di appello del provvedimento restrittivo interno - sia esso il provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 0 4054 del 23/01/2008, dep. 25/01/2008, Vasiliu, Rv. 238394; Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, dep. 23/04/2008, Ruocco, Rv. 239428) o la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 15223 del 03/04/2009, dep. 08/04/2009, Burlacu, Rv. 243081; Sez. F, n. 33389 del 13/08/2009, dep. 14/08/2009, Duroi, Rv. 244754) - se il controllo affidato all'autorità giudiziaria italiana possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione.
Nel caso in esame la documentazione in atti appare del tutto inidonea a consentire la "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, nel senso più volte precisato da questa Corte (Sez. U., n. 04614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235348), risultando allegata dall'autorità di emissione la sola circostanza dell'esistenza di non meglio precisate "indagini". Pertanto, è necessario che la Corte d'appello, compiuti i necessari accertamenti, si esprima sul punto, non potendo il deficit posto in risalto essere superato mediante un intervento "sostitutivo" da parte di questa Corte che, pur abilitata a verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma ha poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorie. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Perugia perché provveda, in applicazione dei principi enunciati, a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010