Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 938
CASS
Sentenza 7 gennaio 2010

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nell'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un'azione penale, del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, va intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione.

Commentario1

  • 1MAE, condizioni di detenzione a rischio? Informazioni sempre necessarie (Cass. 10105/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 luglio 2021

    Accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano. Va svolta quindi un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 938
Data del deposito : 7 gennaio 2010

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