Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nell'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un'azione penale, del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, va intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione.
Commentario • 1
- 1. MAE, condizioni di detenzione a rischio? Informazioni sempre necessarie (Cass. 10105/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 luglio 2021
Accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano. Va svolta quindi un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/01/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 16
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 45314/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.R.L.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 1-12-09 della Corte di Appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. CoLangeli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con sentenza in data 1-12-09 la Corte di Appello di Catanzaro, sezione 2^ penale, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di D.R.L.
M., generalizzato come sopra, alla richiedente Autorità Giudiziaria Tedesca, in quanto colpito da mandato di arresto europeo per il reato di abuso sessuale su persone minorenni in relazione ad una serie di abusi, ricompresi nell'arco temporale intercorrente tra il (OMISSIS), perpetrati in danno di soggetti nati tra il (OMISSIS).
2 .-. Avverso la suindicata sentenza dell'1-12-09 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.R.L.M.,
chiedendone l'annullamento per inosservanza ed errata applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, e art. 16. In particolare, il ricorrente rileva che dal mandato di arresto non sarebbe possibile evincere in alcun modo come il D.R. si sarebbe sottratto all'accertamento del reato per il quale egli risultava imputato in (OMISSIS).
Nel ricorso si evidenzia che nessuna ordinanza di custodia cautelare era stata emessa nei confronti del D.R., nessuna sentenza esecutiva era stata ancora pronunciata nei confronti del predetto e "nessun invito e/o divieto ad allontanarsi dalla (OMISSIS)" era mai stato a lui notificato. Ne derivava che, al momento in cui il D. R. si era allontanato dalla (OMISSIS), il medesimo era "un cittadino perfettamente libero di muoversi e di ritornare nel Paese natio".
A parte il fatto che il D.R. si era stabilito proprio nel suo Paese di origine, aveva fatto rientro in (OMISSIS) per una intera settimana nel (OMISSIS) aveva addirittura depositato un ricorso per separazione personale dal coniuge, dichiarando contestualmente la sua attuale residenza. Circostanze queste che chiaramente non denotavano alcun intento di sottrarsi alla Giustizia tedesca.
3 .-. Il ricorso è infondato.
Le censure prospettate attengono unicamente alla sussistenza del pericolo di fuga a carico del D.R., e quindi al profilo cautelare, mentre sono del tutto inconferenti in riferimento alla disposta consegna del predetto alla Autorità Giudiziaria Tedesca. 4 .-. Tuttavia, trattandosi di cittadino (OMISSIS), la consegna deve, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. C), essere subordinata alla condizione che il D.R., dopo essere stato ascoltato, sia rinviato nello Stato Italiano per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti dalla Autorità Giudiziaria Tedesca.
Va ribadito inoltre che in tema di mandato di arresto europeo, l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. C), con riferimento alla consegna,
ai fini di un'azione penale, del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, deve essere intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito, il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello stato di emissione (sez. 6, sentenza n. 38640 del 30/09/2009, rv 244757, Dervishi).
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che il D.R., dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in (OMISSIS) per scontare la pena eventualmente irrogata nei suoi confronti. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010