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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/09/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1695/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 10.09.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1695/2018 R.G.L. TRA
C.F.: , nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 calce dall'avv. Antonio Salvia, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco CP_1 P.IVA_1 usta procura generale alle liti, ed elettiv iliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 07.08.2018, , bracciante agricola, ha adito il Parte_1 Tribunale di Lagonegro al fine di vedersi ri pensionistico anticipato ex art. 1, comma 8, D. Lgs. N. 503/1992, ritenendo di essere affetta da un complesso morboso (nella specie: diabete mellito complicato con micro-macroangiopatia, sostituzione valvolare aortica con valvola meccanica, scompenso cardiaco, pregresso intervento per ernia discale lombare (microdiscectomia c5-c6 e posizionamento di protesi c5-c6 ed l3-l4), cervicobrachialgia bilaterale, gozzo nodulare tossico, esofagite da reflusso, BPCO con riacutizzazioni, s. tunnel carpale, riduzione visus per retinopatia, osteocontrosi intersomatica ed artrosi interapofisaria, dischi intersomatici tra L1-L2, L2-L3) tale da determinare un grado di invalidità pari o superiore alla misura dell'80%. Ha dedotto, quindi, di aver presentato apposita domanda alla competente sede e di CP_1 aver espletato, a fronte del rigetto, la procedura amministrativa senza ottenere l'esito vole sperato. Pertanto, ha proposto il ricorso per cui si procede chiedendo al Giudice del Lavoro adito, previo esperimento di CTU medico-legale, di dichiarare il diritto al godimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992, con condanna dell in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi (oltr ssi legali e rivalutazione monetaria), con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si è costituito CP_1 in giudizio deducendo la sussistenza in capo alla ricorrente, alla data del 017 (data di presentazione della domanda), del requisito contributivo ma non di quello sanitario;
pertanto ha insistito per il rigetto del ricorso. Con provvedimento del 05.04.2019, il Tribunale ha nominato, quale Consulente tecnico d'Ufficio, il Dott. cui è stato demandato il compito di relazionare circa la sussistenza o meno Persona_1 del requisito sanitario in capo all'istante. Questi, stante il perdurante inadempimento, è, poi, stato revocato con provvedimento del 13.04.2021 e sostituito dal dott. Il Ctu ha CP_2 provveduto al deposito telematico dell'elaborato peritale in data 28.01.2 La controversia è stata istruita dal precedente giudicante ed è giunta, per la fase decisoria, dinanzi a questo Giudice all'odierna udienza, in cui, sulla base degli atti, viene decisa come da sentenza depositata telematicamente e di cui è stata data lettura in udienza. L'oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8, d.lgs. 30.12.1992 n. 503, essendo stato, tale requisito, escluso durante la fase amministrativa (come da documentazione versata in atti), mentre, circa gli altri requisiti previsti dalla legge, come già evidenziato, l' non CP_3 ha mosso contestazioni, al contrario ne ha confermato l'esistenza. Ai sensi dell'art. 1, d. lgs. 503/1992, recante disposizioni in materia di “Età per il pensionamento di vecchiaia”:
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori di pendenti è subordinato al compimento dell'età indicata per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65 anno, gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui ha richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di operazione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo sei del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 Febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma uno è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma due, della legge 30 Aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti comunque fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma sei dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 no, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma tre restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.” La Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 del 6 maggio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma della disposizione in commento, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
Pag. 2 di 6 Come innanzi esposto, il presente giudizio finisce con l'attenere alla verifica della sussistenza o meno del requisito sanitario. Tale requisito ricorre quando l'invalidità non sia inferiore all'80%. All'uopo è stata disposta la Consulenza tecnica d'Ufficio medico-legale, all'esito della quale l'incaricato Consulente, Dott. ha riscontrato in capo all'istante un complesso morboso CP_2 caratterizzato da:
“Cardiopatia ipertensiva in esiti di intervento sostituzione valvola aortica con protesi meccanica, IT di grado lieve e IM di grado moderato, artrosi polidistrettuale in esiti di microdiscectomia C5-C6 e L3-L4 con applicazione di spaziatore interspinoso, spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con severa limitazione della flessione, gonartrosi bilaterale, esiti di intervento legamento crociato posteriore ginocchio dx, esiti di intervento STC dx, rizoartrosi bilaterale e artrosi interfalangea bilaterale.” Il Ctu ha, poi, analiticamente esposto, relativamente a ciascuna delle patologie riscontrate, quanto segue:
- Cardiopatia ipertensiva e valvulopatie: “La cardiopatia ipertensiva si determina quando l'ipertensione arteriosa ha comportato un danno anatomo-funzionale al cuore. Ai fini medicolegali per valutare il grado di gravità di una cardiopatia ipertensiva si fa riferimento al valore in percentuale della frazione di eiezione FE o Lieve FE 41%-45% o Moderato FE 30%-40% o Grave FE 20%- 30% o Gravissimo FE < 20% Nel caso in esame l'ecocardio del 02.07.2020 reperta un VS di normali dimensioni e spessori parietali aumentati, cinesi globale conservata FE = 55%. E' in terapia farmacologica con Cardicor 3,75 mg cpr Tareg 80 mg cpr. Nel DM/92 la cardiopatia ipertensiva non è tabellata, mentre altri baremes alla cardiopatia ipertensiva con una FE normale, non controllata da terapia farmacologica si attribuisce una percentuale di invalidità dall'11% al 20%, nel caso in esame del 11%. L'assicurata nel 2016 presso la cardiochirurgia di Potenza è stata sottoposta ad intervento di sostituzione valvola aortica con protesi meccanica per stenosi serrata.
… La terapia è chirurgica con sostituzione della valvola con protesi. I controlli periodici dimostrano che la protesi è normoposizionata. E' in terapia farmacologica con Coumadin 5 mg, per prevenzione di trombi. Nel DM/92 alla cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi si attribuisce una p.i. del 25% cod. 6409. L'ecocardio transesofageo 07.07.2020 reperta un'insufficienza mitralica di grado lieve, protesi meccanica in aorta ben posizionata e normomobile con una piccola calcificazione sulla commissura posteromediale determinante una stenosi di grado moderato. Mentre l'ecocardiodel 31.07.19 repertava anche un'insufficienza tricuspidale di grado lieve. Nel DM/92 le valvulopatie sono tabellate con l'insufficienza cardiaca a seconda della classe NHYA (I lieve- IV gravissima).
… Alla valvulopatia di grado lieve IT e moderato SIM si attribuisce una p.i. dal 34% al 50% cod. ICD 424 classe II, nel caso in esame del 40%. Essendo patologie concorrenti abbiamo una p.i. complessiva del 67%.”
- Diabete mellito 2 in tipo IO: “(…) Nel caso in esame si trattava di un diabete mellito 2 tipo in terapia con IO (metformina 1000+ Alogliptin 25 cpr) in discreto compenso glicometabolico e complicato da polineuropatia diabetica in fase iniziale. Al diabete mellito in buon compenso e con complicanze di grado lieve si attribuisce una p.i. dal 21% al 30%, nel caso in esame del 21%.”
- Artrosi polidistrettuale: “Nel caso in esame l'assicurata è una bracciante agricola, attività lavorativa in cui l'azione usurante, in maniera continua per molte ore al giorno, si sviluppa soprattutto a carico della regione lombosacrale e delle ginocchia e delle mani dovendo piantare e raccogliere, in ginocchio nelle serre, gli ortaggi e poi depositarli nelle cassette che a mano vengono trasportate al furgone. Le indagini strumentali (RX, RMN) e le visite specialistiche repertano e certificano che l'assicurata è stata sottoposta ad intervento di microdiscectomiacon posizionamento di spaziatore interspinoso a livello di C5-C6 e a livello di L3-L4 per ernia discali. Lo spaziatore interspinoso è un dispositivo utilizzato per bloccare due vertebre contigue con effetto diastasante e ridurre la sintomatologia algica dovuta alla compressione del disco intervertebrale sul midollo e sulle radici nervose. Presenta spondiloartrosi cervicale con discopatia a livello C6-C7e lombosacrale con discopatie da L5S1, con discreta limitazione funzionale nei movimenti di flessione. Inoltre presenta gonartrosi
Pag. 3 di 6 bilaterale ed esiti di intervento per lesione da trauma del legamento crociato posteriore al ginocchio dx., esiti di intervento di liberazione per sindrome tunnel carpale mano dx, iniziale rizoartrosi e artrosi delle interfalangee. Il BMI (h.154 cm e peso 69 kg) è pari a 30, obesità di 1 grado. L'artrosi è tabellata nel DM/92 come patologia complicante l'obesità, in cui la p.i. viene calcolata in relazione al grado di gravità dell'obesità, in modo del tutto standardizzato senza tener conto del coinvolgimento delle singole articolazioni che incidono con la loro limitazione funzionale sulla riduzione della capacità lavorativa.
… In altri baremes la valutazione funzionale dell'apparato osteoarticolare viene effettuata considerando la ripercussione della patologia su tre funzioni fondamentali e con punteggio di gravità da 0 a 13 (…) Il punteggio di gravità complessivo è di 7/13 Secondo la classificazione ICD-9 n.715 alla classe funzionale 2 con score 4-7 si attribuisce una p.i. dal 21% al 50%, nel caso in esame la p.i. è del 50%. Siccome l'art.3 del D.L./88 n.509 recita che le percentuali di invalidità possono essere aumentate o ridotte massimo di 5 punti percentuali in riferimento all'attività lavorativa semispecifica o specifica, svolgendo l'assicurata l'attività di bracciante agricola, la p.i. è del 55%.”
- Ipertiroidismo: “Nel DM/92 non è tabellata in altri baremes all'ipertiroidismo in compenso e in terapia farmacologica si applica una p.i. del 10% cod. ICD9 n. 242”
- Gastropatia cronica HP positiva: “La patologia non è invalidante, trattabile con terapia farmacologica e dieta.” Premesso ciò, il dott. ha concluso affermando che “Nel caso dell'invalidità previdenziale, dal novero CP_2 delle patologie che, alla visita peritale o precedentemente, presenta l'assicurata bisogna eliminare quelle che non indicono sulla capacità di lavoro specifica o semispecifica, successivamente tra le residuate applicare la formula di
Nel caso in esame prendendo le percentuali delle due patologie utili al calcolo ed applicando la formula di Parte_2 abbiamo una invalidità totale del (67+55) = 85%”. Pertanto, ha riconosciuto in capo alla Parte_2
una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore all'80%, a decorrere dal 07.07.2020. Il giudizio del Consulente (la cui relazione si intende qui integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) può essere condiviso;
le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate e immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice. Pertanto, essendo del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU, confermate le conclusioni del medesimo, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1, comma 8, d. Lgs. 30.12.1992, n. 503. Per quanto concerne la decorrenza, va richiamata, inoltre, la recente pronuncia Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2023 n. 24617 Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi – oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d. lgs. N. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (c.d. finestra) individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione. Con ordinanza n. 2382 del 03/02/2020, la Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell'applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui al D.L. n. 78/del 2010, art. 12 convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. N. 503 del 1992, così argomentando:
< Sul punto questa Corte si è pronunciata… in modo uniforme (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta,
Pag. 4 di 6 per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che 'negli altri casi' maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia 'alle età previste dagli specifici ordinamenti' “. È sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che se rientrano nell'ampio disposto (“… previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, invia residuale, da legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed invia generale dall'art. 1, comma 5 della legge 247/2007). Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma RO (L. n. 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/ del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data ai requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2010. La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la CP_1 quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti affermato che “nulla è modif materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma RO modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RO le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto virgola non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto virgola non comporta necessariamente l'abbandono posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della
“finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge RO n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, qui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge RO cit., i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art. 1, comma 8 D.Lgs 503/1992.>> Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la decorrenza della prestazione va differita, in quanto, come ampiamente argomentato dalla Suprema Corte, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle c.d. “finestre” previsto dall'art 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, ma anche a tutti
Pag. 5 di 6 i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. La ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata soltanto dal luglio 2021, ossia dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito sanitario. Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, in ragione della decorrenza del diritto alla prestazione invocata da data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (anche l'accertamento del requisito sanitario ha decorrenza successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche a quella giudiziale, per effetto di aggravamento), e pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio – liquidate come da separato decreto – a carico dell in ragione CP_1 della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia al realizzarsi dei requisiti richiesti dalla legge e, comunque, successivamente alla data del 07.07.2021, e CP_ condanna l' alla erogazione dei ratei della predetta pensione in favore della ricorrente, oltre access me per legge;
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio a carico dell liquidate come da CP_1 separato decreto. Lagonegro, 10.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 10.09.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1695/2018 R.G.L. TRA
C.F.: , nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 calce dall'avv. Antonio Salvia, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco CP_1 P.IVA_1 usta procura generale alle liti, ed elettiv iliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 07.08.2018, , bracciante agricola, ha adito il Parte_1 Tribunale di Lagonegro al fine di vedersi ri pensionistico anticipato ex art. 1, comma 8, D. Lgs. N. 503/1992, ritenendo di essere affetta da un complesso morboso (nella specie: diabete mellito complicato con micro-macroangiopatia, sostituzione valvolare aortica con valvola meccanica, scompenso cardiaco, pregresso intervento per ernia discale lombare (microdiscectomia c5-c6 e posizionamento di protesi c5-c6 ed l3-l4), cervicobrachialgia bilaterale, gozzo nodulare tossico, esofagite da reflusso, BPCO con riacutizzazioni, s. tunnel carpale, riduzione visus per retinopatia, osteocontrosi intersomatica ed artrosi interapofisaria, dischi intersomatici tra L1-L2, L2-L3) tale da determinare un grado di invalidità pari o superiore alla misura dell'80%. Ha dedotto, quindi, di aver presentato apposita domanda alla competente sede e di CP_1 aver espletato, a fronte del rigetto, la procedura amministrativa senza ottenere l'esito vole sperato. Pertanto, ha proposto il ricorso per cui si procede chiedendo al Giudice del Lavoro adito, previo esperimento di CTU medico-legale, di dichiarare il diritto al godimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992, con condanna dell in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi (oltr ssi legali e rivalutazione monetaria), con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si è costituito CP_1 in giudizio deducendo la sussistenza in capo alla ricorrente, alla data del 017 (data di presentazione della domanda), del requisito contributivo ma non di quello sanitario;
pertanto ha insistito per il rigetto del ricorso. Con provvedimento del 05.04.2019, il Tribunale ha nominato, quale Consulente tecnico d'Ufficio, il Dott. cui è stato demandato il compito di relazionare circa la sussistenza o meno Persona_1 del requisito sanitario in capo all'istante. Questi, stante il perdurante inadempimento, è, poi, stato revocato con provvedimento del 13.04.2021 e sostituito dal dott. Il Ctu ha CP_2 provveduto al deposito telematico dell'elaborato peritale in data 28.01.2 La controversia è stata istruita dal precedente giudicante ed è giunta, per la fase decisoria, dinanzi a questo Giudice all'odierna udienza, in cui, sulla base degli atti, viene decisa come da sentenza depositata telematicamente e di cui è stata data lettura in udienza. L'oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8, d.lgs. 30.12.1992 n. 503, essendo stato, tale requisito, escluso durante la fase amministrativa (come da documentazione versata in atti), mentre, circa gli altri requisiti previsti dalla legge, come già evidenziato, l' non CP_3 ha mosso contestazioni, al contrario ne ha confermato l'esistenza. Ai sensi dell'art. 1, d. lgs. 503/1992, recante disposizioni in materia di “Età per il pensionamento di vecchiaia”:
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori di pendenti è subordinato al compimento dell'età indicata per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65 anno, gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui ha richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di operazione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo sei del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 Febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma uno è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma due, della legge 30 Aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti comunque fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma sei dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 no, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma tre restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.” La Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 del 6 maggio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma della disposizione in commento, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
Pag. 2 di 6 Come innanzi esposto, il presente giudizio finisce con l'attenere alla verifica della sussistenza o meno del requisito sanitario. Tale requisito ricorre quando l'invalidità non sia inferiore all'80%. All'uopo è stata disposta la Consulenza tecnica d'Ufficio medico-legale, all'esito della quale l'incaricato Consulente, Dott. ha riscontrato in capo all'istante un complesso morboso CP_2 caratterizzato da:
“Cardiopatia ipertensiva in esiti di intervento sostituzione valvola aortica con protesi meccanica, IT di grado lieve e IM di grado moderato, artrosi polidistrettuale in esiti di microdiscectomia C5-C6 e L3-L4 con applicazione di spaziatore interspinoso, spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con severa limitazione della flessione, gonartrosi bilaterale, esiti di intervento legamento crociato posteriore ginocchio dx, esiti di intervento STC dx, rizoartrosi bilaterale e artrosi interfalangea bilaterale.” Il Ctu ha, poi, analiticamente esposto, relativamente a ciascuna delle patologie riscontrate, quanto segue:
- Cardiopatia ipertensiva e valvulopatie: “La cardiopatia ipertensiva si determina quando l'ipertensione arteriosa ha comportato un danno anatomo-funzionale al cuore. Ai fini medicolegali per valutare il grado di gravità di una cardiopatia ipertensiva si fa riferimento al valore in percentuale della frazione di eiezione FE o Lieve FE 41%-45% o Moderato FE 30%-40% o Grave FE 20%- 30% o Gravissimo FE < 20% Nel caso in esame l'ecocardio del 02.07.2020 reperta un VS di normali dimensioni e spessori parietali aumentati, cinesi globale conservata FE = 55%. E' in terapia farmacologica con Cardicor 3,75 mg cpr Tareg 80 mg cpr. Nel DM/92 la cardiopatia ipertensiva non è tabellata, mentre altri baremes alla cardiopatia ipertensiva con una FE normale, non controllata da terapia farmacologica si attribuisce una percentuale di invalidità dall'11% al 20%, nel caso in esame del 11%. L'assicurata nel 2016 presso la cardiochirurgia di Potenza è stata sottoposta ad intervento di sostituzione valvola aortica con protesi meccanica per stenosi serrata.
… La terapia è chirurgica con sostituzione della valvola con protesi. I controlli periodici dimostrano che la protesi è normoposizionata. E' in terapia farmacologica con Coumadin 5 mg, per prevenzione di trombi. Nel DM/92 alla cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi si attribuisce una p.i. del 25% cod. 6409. L'ecocardio transesofageo 07.07.2020 reperta un'insufficienza mitralica di grado lieve, protesi meccanica in aorta ben posizionata e normomobile con una piccola calcificazione sulla commissura posteromediale determinante una stenosi di grado moderato. Mentre l'ecocardiodel 31.07.19 repertava anche un'insufficienza tricuspidale di grado lieve. Nel DM/92 le valvulopatie sono tabellate con l'insufficienza cardiaca a seconda della classe NHYA (I lieve- IV gravissima).
… Alla valvulopatia di grado lieve IT e moderato SIM si attribuisce una p.i. dal 34% al 50% cod. ICD 424 classe II, nel caso in esame del 40%. Essendo patologie concorrenti abbiamo una p.i. complessiva del 67%.”
- Diabete mellito 2 in tipo IO: “(…) Nel caso in esame si trattava di un diabete mellito 2 tipo in terapia con IO (metformina 1000+ Alogliptin 25 cpr) in discreto compenso glicometabolico e complicato da polineuropatia diabetica in fase iniziale. Al diabete mellito in buon compenso e con complicanze di grado lieve si attribuisce una p.i. dal 21% al 30%, nel caso in esame del 21%.”
- Artrosi polidistrettuale: “Nel caso in esame l'assicurata è una bracciante agricola, attività lavorativa in cui l'azione usurante, in maniera continua per molte ore al giorno, si sviluppa soprattutto a carico della regione lombosacrale e delle ginocchia e delle mani dovendo piantare e raccogliere, in ginocchio nelle serre, gli ortaggi e poi depositarli nelle cassette che a mano vengono trasportate al furgone. Le indagini strumentali (RX, RMN) e le visite specialistiche repertano e certificano che l'assicurata è stata sottoposta ad intervento di microdiscectomiacon posizionamento di spaziatore interspinoso a livello di C5-C6 e a livello di L3-L4 per ernia discali. Lo spaziatore interspinoso è un dispositivo utilizzato per bloccare due vertebre contigue con effetto diastasante e ridurre la sintomatologia algica dovuta alla compressione del disco intervertebrale sul midollo e sulle radici nervose. Presenta spondiloartrosi cervicale con discopatia a livello C6-C7e lombosacrale con discopatie da L5S1, con discreta limitazione funzionale nei movimenti di flessione. Inoltre presenta gonartrosi
Pag. 3 di 6 bilaterale ed esiti di intervento per lesione da trauma del legamento crociato posteriore al ginocchio dx., esiti di intervento di liberazione per sindrome tunnel carpale mano dx, iniziale rizoartrosi e artrosi delle interfalangee. Il BMI (h.154 cm e peso 69 kg) è pari a 30, obesità di 1 grado. L'artrosi è tabellata nel DM/92 come patologia complicante l'obesità, in cui la p.i. viene calcolata in relazione al grado di gravità dell'obesità, in modo del tutto standardizzato senza tener conto del coinvolgimento delle singole articolazioni che incidono con la loro limitazione funzionale sulla riduzione della capacità lavorativa.
… In altri baremes la valutazione funzionale dell'apparato osteoarticolare viene effettuata considerando la ripercussione della patologia su tre funzioni fondamentali e con punteggio di gravità da 0 a 13 (…) Il punteggio di gravità complessivo è di 7/13 Secondo la classificazione ICD-9 n.715 alla classe funzionale 2 con score 4-7 si attribuisce una p.i. dal 21% al 50%, nel caso in esame la p.i. è del 50%. Siccome l'art.3 del D.L./88 n.509 recita che le percentuali di invalidità possono essere aumentate o ridotte massimo di 5 punti percentuali in riferimento all'attività lavorativa semispecifica o specifica, svolgendo l'assicurata l'attività di bracciante agricola, la p.i. è del 55%.”
- Ipertiroidismo: “Nel DM/92 non è tabellata in altri baremes all'ipertiroidismo in compenso e in terapia farmacologica si applica una p.i. del 10% cod. ICD9 n. 242”
- Gastropatia cronica HP positiva: “La patologia non è invalidante, trattabile con terapia farmacologica e dieta.” Premesso ciò, il dott. ha concluso affermando che “Nel caso dell'invalidità previdenziale, dal novero CP_2 delle patologie che, alla visita peritale o precedentemente, presenta l'assicurata bisogna eliminare quelle che non indicono sulla capacità di lavoro specifica o semispecifica, successivamente tra le residuate applicare la formula di
Nel caso in esame prendendo le percentuali delle due patologie utili al calcolo ed applicando la formula di Parte_2 abbiamo una invalidità totale del (67+55) = 85%”. Pertanto, ha riconosciuto in capo alla Parte_2
una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore all'80%, a decorrere dal 07.07.2020. Il giudizio del Consulente (la cui relazione si intende qui integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) può essere condiviso;
le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate e immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice. Pertanto, essendo del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU, confermate le conclusioni del medesimo, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1, comma 8, d. Lgs. 30.12.1992, n. 503. Per quanto concerne la decorrenza, va richiamata, inoltre, la recente pronuncia Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2023 n. 24617 Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi – oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d. lgs. N. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (c.d. finestra) individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione. Con ordinanza n. 2382 del 03/02/2020, la Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell'applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui al D.L. n. 78/del 2010, art. 12 convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. N. 503 del 1992, così argomentando:
< Sul punto questa Corte si è pronunciata… in modo uniforme (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta,
Pag. 4 di 6 per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che 'negli altri casi' maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia 'alle età previste dagli specifici ordinamenti' “. È sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che se rientrano nell'ampio disposto (“… previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, invia residuale, da legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed invia generale dall'art. 1, comma 5 della legge 247/2007). Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma RO (L. n. 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/ del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data ai requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2010. La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la CP_1 quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti affermato che “nulla è modif materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma RO modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RO le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto virgola non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto virgola non comporta necessariamente l'abbandono posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della
“finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge RO n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, qui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge RO cit., i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art. 1, comma 8 D.Lgs 503/1992.>> Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la decorrenza della prestazione va differita, in quanto, come ampiamente argomentato dalla Suprema Corte, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle c.d. “finestre” previsto dall'art 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, ma anche a tutti
Pag. 5 di 6 i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. La ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata soltanto dal luglio 2021, ossia dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito sanitario. Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, in ragione della decorrenza del diritto alla prestazione invocata da data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (anche l'accertamento del requisito sanitario ha decorrenza successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche a quella giudiziale, per effetto di aggravamento), e pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio – liquidate come da separato decreto – a carico dell in ragione CP_1 della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia al realizzarsi dei requisiti richiesti dalla legge e, comunque, successivamente alla data del 07.07.2021, e CP_ condanna l' alla erogazione dei ratei della predetta pensione in favore della ricorrente, oltre access me per legge;
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio a carico dell liquidate come da CP_1 separato decreto. Lagonegro, 10.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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