Art. 20.
Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Ciascuno puo' parimenti chiederne copie ed estratti autenticati.
Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell' articolo 2347 del codice civile ".
Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Ciascuno puo' parimenti chiederne copie ed estratti autenticati.
Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell' articolo 2347 del codice civile ".