Sentenza 13 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l'erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico - ginecologo per il decesso di una paziente a seguito di emorragia conseguente a intervento di parto cesareo, per aver omesso di valutare e contrastare, nonostante la assoluta gravità delle condizioni in cui versava la persona offesa, la decisione del collega più anziano di non procedere ad intervento di isterectomia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2017, n. 7667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7667 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2017 |
Testo completo
07667-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/12/2017 FAUSTO IZZO Presidente - Sent. n. sez. - 2227/2017 EMANUELE DI SALVO REGISTRO GENERALE MAURA NARDIN N.22909/2017 ANTONIO LEONARDO TANGA FRANCESCA COSTANTINI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP CA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per It Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore Il difensore della parte civile costituita "Cittadinanza Onlus - Tribunale dei Diritti del Malato associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste per il rigetto dei ricorsi depositando altresì conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato CANTASANO ANTONIO, difensore di fiducia di AN NN, dopo ampia e dettagliata esposizione dei motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. L'avvocato ADAMO VINCENZO, difensore di fiducia di AP CA, dopo aver esposto esaurientemente i motivi di ricorso conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2 RITENUTO IN FATTO 1. NN LI e RL PO venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Matera per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. perché, in cooperazione tra loro, quali medici in servizio presso Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Unificato di Policoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e/o imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle leges artis, cagionavano la morte di BA UC, deceduta a causa di una emorragia intraddominale originata da una lesione non suturata del segmento inferiore destro della parete uterina, conseguente al parto cesareo cui era stata sottoposta dal dott. PO che l'aveva in cura, con l'assistenza del dott. LI, medico di guardia presso l'ospedale. All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolveva NN LI, per non aver commesso il fatto, mentre dichiarava RL PO colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione.
2. A seguito di gravame ritualmente proposto dal pubblico ministero, dalle parti civili e da RL PO, la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza resa in data 03.11.2016, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ribaltando il verdetto assolutorio, ha condannato NN LI alla pena di anni uno di reclusione confermando la condanna già emessa nei confronti di RL PO.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione: -nel ricorso proposto nell'interesse di NN LI si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione rilevandosi che la Corte di appello si sarebbe allineata acriticamente ai motivi di appello del pubblico ministero, stravolgendo il quadro probatorio emerso a seguito dell'istruttoria espletata ed ignorando le argomentazioni difensive. Nella condotta del dott. LI non potrebbe, infatti, ravvisarsi alcuna violazione delle leges artis essendosi egli, quale secondo operatore, limitato a fare ciò che gli era stato ordinato, nel rispetto di leggi, regolamenti nonché delle linee guida in materia. Il dott. LI, invero solo alle ore 3,00/3,10 e non alle 2,21, come erroneamente riportato nella pronuncia impugnata, aveva controllato in reparto la paziente che era tranquilla, cosciente, orientata e collaborativa. Solo alle successive ore 3:30, aveva trovato la paziente in squilibrio totale ed opportunamente aveva richiesto l'intervento dell'anestesista- 2 rianimatore. In quel momento, trovandosi la paziente in una situazione di instabilità non era possibile intervenire, sicché aveva provveduto a contattare il dott. PO, che aveva in cura la paziente, aveva eseguito il taglio cesareo e aveva poi ritenuto di non procedere ad intervento chirurgico. A fronte di tale decisione del capo equipe ed unico responsabile dell'intervento chirurgico, il dott. LI, in quanto semplice assistente e medico meno esperto, non avrebbe in alcun modo potuto interferire, come confermato anche dagli altri medici dell'ospedale esaminati nel corso del dibattimento. Si osserva, inoltre, nel ricorso che lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero aveva confermato che, una volta intervenuto il medico più anziano, nulla avrebbe potuto fare il LI sussistendo una responsabilità di anzianità e di primario. Si conclude pertanto che la condotta del ricorrente deve ritenersi scevra da profili di colpa potendosi ricondurre l'evento lesivo al comportamento del PO che aveva dato origine ad una situazione di pericolo eseguendo il parto cesareo anziché quello naturale e si era poi rifiutato di procedere all'isterectomia, mentre il dott. LI non aveva le cognizioni tecniche per intervenire in un caso così complesso. nel ricorso proposto nell'interesse di RL PO si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 co. 3, 192, 501 ss. cod. proc. pen. Si osserva, in particolare, che la Corte d'Appello di Potenza ha del tutto omesso di valutare l'appello proposto dal PO eliminando la prova più significativa portata all'attenzione dei giudicanti, rappresentata dalla consulenza medico-legale dei dottori Bresadola e Grande, sul presupposto, del tutto infondato, che tale elaborato sarebbe privo della sottoscrizione degli autori. Si rileva infatti che, come dimostrato dagli atti allegati al ricorso, l'elaborato peritale in questione è stato, in vero, regolarmente depositato dalla difesa all'udienza del 25/06/15, nel corso del giudizio di primo grado, regolarmente sottoscritto dagli autori, su autorizzazione del giudice, costituendo un supporto a quanto già in precedenza affermato nel corso della deposizione dei consulenti avvenuta in data 10/10/14. Sarebbe infatti del tutto non veritiera la circostanza, ritenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non sarebbe stato chiesto l'esame dibattimentale degli autori della relazione suddetta, atteso che gli stessi erano stati escussi nel corso del giudizio in qualità di testi della difesa in seguito a regolare ammissione di prove, in un primo momento all'udienza del 10/10/14 ed in un secondo momento, attraverso il rinnovo della lettura degli atti processuali all'udienza del 03/04/15 a conferma di quanto già dichiarato. La Corte, altresì, ritenendo erroneamente che alla base della "tesi liberatoria" del PO vi fosse unicamente la relazione medico-legale avrebbe anche omesso di valutare l'intero compendio difensivo, non basato totalmente sulla consulenza 3 di parte. L'impugnazione, infatti, si fondava anche sulle discordanze e sulla mancanza di motivazione della pronuncia di primo grado, in quanto il giudice aveva fondato il suo percorso argomentativo esclusivamente sulla tesi offerta dai consulenti della Procura, tralasciando tutti i dati offerti dai numerosi testi escussi dalla difesa. Si denuncia, dunque, l'assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata avendo i giudici di secondo grado omesso di scrutinare la tesi del PO sia in relazione alle argomentazioni richiamate dai consulenti di parte nel proprio esame testimoniale che in base a tutte le altre argomentazioni offerte nel corpo dell'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati per le ragioni di seguito indicate.
2. Riassumendo la vicenda oggetto del giudizio, i giudici di merito hanno dato atto che, in data 8.9.2010, il dott. PO, coadiuvato dal dott. LI sottoponeva la signora UC a parto cesareo. All'esito dell'intervento, veniva prescritto un emocromo di controllo e il dott. PO si allontanava dall'ospedale. Gli esiti pervenuti alle ore 2,21 rivelavano valori di emoglobina pari a 7,6 e di ematocrito pari a 23,7%. Il dott. LI, sulla scorta di tali risultati, ordinava di ripetere gli esami dopo 4 ore, di tenere la UC sotto osservazione e di essere avvisato in caso di necessità. Alle ore 3,30 le condizioni della UC si aggravavano tanto che il dott. LI, riscontrando uno stato di shock, distress respiratorio, sindrome dispnoica e sudorazione profusa, richiedeva l'intervento urgente del medico anestesista di turno, dr. Perciaccante Liborio, il quale trovava la UC pallida, sudata, in stato di agitazione psicomotoria, ipotesa (70/40), tachicardica (145), con diuresi contratta e buona saturazione nonché notevolmente iperglicemica (513 mg/dc), tanto da necessitare della somministrazione di insulina. Considerata la gravità della situazione, il dr. Perciaccante disponeva il trasferimento della UC nella sala travaglio ove la intubava e la sottoponeva ad un EGA da cui risultava un valore di emoglobina pari a 4,5 che rendeva necessaria una trasfusione urgente dapprima con due sacche di sangue e, poi, con altre otto. Il dott. LI provvedeva dunque a contattare il dott. PO, informandolo delle complicazioni registratesi e quest'ultimo tornava in ospedale intorno alle ore 4,20 circa. A seguito del suo intervento, il PO decideva di non rioperare la UC ed optava per un'ecografia all'esito della quale escludeva la presenza di sangue nell'addome e conseguentemente la sussistenza di ragioni per un'indicazione chirurgica. Alle ore 6,45, subentrava una seconda crisi con bradicardia e desaturazione sicchè gli anestesisti richiedevano l'intervento urgente del primario di chirurgia, dr. 4 SA, il quale alle successive ore 7,40 sottoponeva la UC ad intervento chirurgico rinvenendo abbondante sangue in cavità addominale tanto da posizionare tappi compressi nello spazio prevescicale ed applicare punti di sutura a tutto spessore a livello del decorso delle arterie uterine e sulla breccia chirurgica senza, tuttavia, rimediare efficacemente alla situazione gravemente compromessa che, infatti, alle successive ore 9,30 conduceva all'exitus della UC.
3. Così ricostruita la vicenda, esaminando in primo luogo la posizione di NN LI, la Corte di appello ha ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado considerando che il Tribunale di Matera aveva incentrato la sua decisione esclusivamente sulla considerazione per cui la scelta del dott. LI di richiedere l'intervento del collega PO doveva ritenersi corretta in quanto questi "meglio di chiunque altro, poteva valutare la situazione di emergenza in atto e decidere se e come intervenire". La Corte però, pervenendo ad opposte conclusioni, ha escluso che potesse esimersi da responsabilità il ricorrente sul presupposto che il PO avesse più anzianità di servizio o, come anche rimarcato nel ricorso, che avesse seguito la UC durante la gravidanza o, ancora, che non le avesse praticato il parto naturale anziché il taglio cesareo, in quanto entrambi i sanitari avevano la stessa specializzazione in ostetricia e ginecologia e pertanto egli sarebbe stato ben in grado di rendersi conto della gravità ed urgenza della situazione. Il dott. LI non poteva fare acriticamente affidamento sulla correttezza della condotta professionale del PO in quanto egli stesso avrebbe dovuto valutare il caso della UC e disporre, durante il considerevole lasso di tempo in cui ne era stato l'esclusivo garante, l'intervento salvifico sollecitato anche dall'anestesista di cui lo stesso dott. LI aveva richiesto l'urgente intervento a causa delle gravi condizioni della paziente. Sotto tale profilo, la Corte territoriale ha considerato infatti che, secondo il giudizio espresso sul punto dai consulenti tecnici, eseguendo tempestivamente l'isterectomia - che si imponeva con assoluta urgenza e che, nello specifico, non comportava apprezzabili rischi per la salute della UC egli ne avrebbe - impedito la morte. I giudici di secondo grado hanno inoltre ravvisato nella condotta del ricorrente uno specifico errore diagnostico consistito nel non aver riconosciuto fin dal momento in cui si era registrata una sensibile diminuzione dei globuli rossi, dell'emoglobina e dell'ematocrito, gli indici dell'emorragia in atto, in quanto detti parametri erano sintomatici di una notevole perdita di sangue superiore ai normali valori di 600 - 700 ml. Già in quella fase pertanto, come rilevato dagli esperti, si sarebbe dovuto optare per la soluzione chirurgica o, quanto meno, per una TAC d'urgenza che avrebbe certamente consentito di individuare la perdita, sicché l'omissione di tali adempimenti ha integrato un preciso errore terapeutico con S 5 conseguente responsabilità dell'imputato per l'evento lesivo derivatone. Il dott. LI era, di fatto, succeduto al PO fin dal momento in cui questi aveva lasciato l'ospedale ed aveva contestualmente assunto nei confronti della paziente la medesima posizione di garanzia del collega di guisa che, essendo sicuramente in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, doveva adottare le cure necessarie. Viceversa, durante le due ore circa intercorse tra le ore 2,21 e le ore 4,15, allorquando era stato riscontrato sulla UC uno stato precomatoso, nessuna iniziativa era stata adottata dal dott. LI e solo alle ore 4,59, allorché la donna si trovava in grave stato di acidosi metabolica e di shock emorragico acuto, erano stati eseguiti ulteriori esami ematochimici.
4. Ciò premesso, si deve osservare che la Corte di appello, nel ribaltare integralmente il giudizio del tribunale ha fornito una motivazione del tutto appagante e rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riforma di una sentenza assolutoria. Si è infatti precisato che anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio»>, inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). La valutazione peggiorativa compiuta nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado deve essere sorretta, cioè, da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità. Il giudice dell'impugnazione non può dunque limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario, per non incorrere nel vizio di motivazione, che riesamini, sia pure in sintesi, il complessivo materiale probatorio vagliato dal primo giudice, dando conto delle ragioni dell'incompletezza, dell'incoerenza tali da giustificare la riforma della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015 Rv 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638). 6 5. Orbene, nel caso in scrutinio, la Corte d'appello ha giustificato il decisum con una articolata motivazione, nella quale si è confrontata con il ragionamento svolto dal primo giudice mettendone in evidenza i vizi e le carenze argomentative e procedendo alla valutazione dell'intero compendio probatorio in adempimento al richiamato obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice dell'impugnazione. L'epilogo decisorio è stato riformato sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal Tribunale e fondate sostanzialmente ed in via esclusiva sulla asserita correttezza, giustificata sulla base di un mero richiamo alla prassi in uso all'ospedale, della scelta del ricorrente di contattare il collega ed attendere il suo arrivo prima di adottare qualunque iniziativa terapeutica. Argomentazioni a fronte delle quali i giudici dell'impugnazione hanno in modo del tutto immune da censure logiche, evidenziato come il LI con la sua condotta omissiva non abbia fatto altro che abdicare ai propri doveri di medico e agli obblighi su di lui gravanti in considerazione della posizione di garanzia rivestita, così da contribuire con indubbia efficacia causale alla verificazione dell'evento. Non vi è dubbio infatti che la relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, e da cui deriva l'obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita (Sez. 4, n. 10819 del 04/03/2009, Rv. 243874). Sotto tale profilo l'apparato giustificativo della sentenza di secondo grado si presenta preciso e conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di affidamento e successione nelle posizioni di garanzia. Questa Corte ha già infatti avuto modo di precisare, con riferimento ad un caso del tutto simile a quello in esame, che in tema di causalità, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (Sez. 4, n. 692 del 14/11/2013, Russo, Rv. 258127). Si è altresì affermato che qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad 7 errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Né può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata (Sez. 4, n. 46824 del 26/10/2011, Castellano, Rv. 252140). Ebbene, come condivisibilmente rilevato nella sentenza impugnata il tribunale ha erroneamente omesso di considerare che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, il dott. LI aveva avuto in carico esclusivo la paziente per un tempo comunque considerevole, nel corso del quale già si erano chiaramente manifestati i segni dell'emorragia per cui egli avrebbe potuto e dovuto intervenire, senza indugio, quanto meno disponendo una TAC di urgenza che avrebbe consentito di verificare ed accertare le cause della perdita di sangue segnalata dai valori ematici. Da qui la colpevole inerzia del ricorrente di non aver, al più presto, sottoposto nuovamente la paziente ad intervento chirurgico per eliminare la causa dell'emorragia che ne provocò la morte. Né, tanto meno, può condividersi l'assunto per cui l'evento lesivo deve ritenersi imputabile in via esclusiva al PO che, una volta intervenuto, aveva assunto la decisione di non procedere alla isterectomia, atteso che, trattandosi di sanitari aventi la stessa specializzazione deve escludersi che il LI, sol perché meno anziano, possa pretendere esonero dalla penale responsabilità per essersi fidato acriticamente della condotta professionale del collega, che avrebbe dovuto essere ben in grado di valutare, e, se del caso, contrastare, considerata la assoluta gravità delle condizioni in cui versava la paziente (cfr. Sez. 4, n. 35953 del 15/05/2014, Spagnuolo, Rv. 260165). A tale riguardo giova anche ricordare l'ulteriore principio enunciato da questa Corte con riferimento alla figura dell'assistente ospedaliero, ma del tutto pertinente anche al caso in esame, secondo cui "l'assistente ospedaliero collabora con il primario e con gli aiuti nei loro compiti, deve seguire le direttive organizzative dei superiori, ha la responsabilità degli ammalati a lui affidati e provvede direttamente nei casi di urgenza. Egli, nella qualità di collaboratore del primario e degli aiuti, non è tenuto, nella cura dei malati, ad un pedissequo ed acritico atteggiamento di sudditanza verso gli altri sanitari perché, qualora ravvisi 8 elementi di sospetto percepiti o percepibili con la necessaria diligenza e perizia, ha il dovere di segnalarli e di esprimere il proprio dissenso e, solo a fronte di tale condotta, potrà rimanere esente da responsabilità se il superiore gerarchico non ritenga di condividere il suo atteggiamento." (Sez. 4, n. 7363 del 28/06/1996, Rv. 205829). Non meritano dunque di essere accolte le critiche mosse con il ricorso, attraverso le quali in realtà ci si limita a proporre una lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata nella sentenza impugnata, limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto, senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell'intera vicenda sottoposta a giudizio.
6. Infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di RL PO.
7. Entrambe le pronunce hanno rilevato specifici profili di responsabilità nei confronti del ricorrente in quanto, come osservato dai consulenti del P.M. - le cui valutazioni i giudici di merito hanno fatto proprie - al momento del suo rientro in ospedale, il quadro clinico deponeva chiaramente nel senso di una emorragia in corso e la signora UC, pur versando in gravi condizioni, era ancora operabile e l'intervento chirurgico avrebbe potuto scongiurare l'esito fatale. Come dunque correttamente osservato dal primo giudice, la decisione assunta dal PO di non intervenire nuovamente fu il frutto di un errore diagnostico, non giustificabile sulla base dei risultati dell'ecografia effettuata, che non aveva segnalato sangue in addome, atteso che i consulenti di parte avevano posto seri dubbi sulla tecnica di esecuzione dell'esame strumentale e comunque a prescindere dall'esito dell'ecografia vi erano specifici segni indicativi della perdita ematica in atto. Non vi è dunque dubbio, e di ciò le pronunce di merito hanno dato analiticamente conto senza margini di incertezza, che il decesso della signora UC avvenne in conseguenza della condotta omissiva del PO che sottovalutò e male interpretò i dati clinici.
8. Per quel che attiene poi alle valutazioni in ordine alle indicazioni dei consulenti del P.M., non può trovare accoglimento la tesi della difesa secondo cui i giudici vi avrebbero aderito acriticamente senza confrontarsi con le conclusioni dei consulenti di parte. Nella pronuncia di primo grado infatti la questione risulta espressamente esaminata avendo il giudice richiamato, condividendole e ritenendole prive di vizi logico - giuridici, le conclusioni degli esperti nominati dal P.M., precisando per contro di non condividere quanto sostenuto dai consulenti di parte, secondo i quali l'emorragia doveva ritenersi riconducibile ad una lesione dell'utero non verificatasi durante il parto ma dopo le ore 6 del mattino e dunque 9 in epoca successiva anche alla ecografia effettuata dall'imputato che non aveva evidenziato versamenti in addome, atteso che già prima delle 6 del mattino la UC aveva mostrato chiari sintomi dell'emorragia in corso. Per quanto riguarda poi la pronuncia di appello, seppure si deve rilevare l'errore in cui è caduta la Corte territoriale nell'affermare che la consulenza di parte in quanto priva di sottoscrizione doveva ritenersi inesistente, è pur vero che i giudici dell'impugnazione non hanno comunque omesso di considerare il ragionamento sviluppato dagli esperti del ricorrente. Deve dunque escludersi il dedotto vizio di travisamento della prova avendo la Corte fatto, comunque, esplicito riferimento alle diverse prospettazioni medico-legali, dell'accusa e della difesa, evidenziando come sulla specifica questione erano stati chiamati a rispondere i consulenti tecnici del P.M., nuovamente esaminati nel corso del giudizio di secondo grado, che avevano fornito tutte le precisazioni e le delucidazioni necessarie, confutando radicalmente con argomentazioni ritenute condivisibili la tesi difensiva. Non si può poi non considerare che sul punto la Corte ha altresì espressamente rinviato alla motivazione sviluppata nella sentenza di primo grado correttamente richiamando il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento per valutare la congruità della motivazione, qualora, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Alla luce di quanto esposto, non può essere accolto nemmeno il dedotto vizio motivazionale atteso che il tessuto argomentativo della pronuncia impugnata deve ritenersi sostanzialmente congruo e privo di connotazioni di illogicità. La relativa censura, peraltro, è inammissibile in quanto non rispondente al necessario requisito della specificità dei motivi il ricorso che, come nel caso in esame, denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione. Del resto questa Corte ha più volte affermato che in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato l'apprezzamento, positivo ○ negativo che sia, dell'elaborato peritale (o di un consulente) e delle relative conclusioni. Il giudice stesso può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della 10 questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché, come detto, dia congrua ragione della scelta, e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia (o della consulenza), poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non è tenuto a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo, essendo sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (Sez. 4, n. 7947 del 11/04/1972, Maghini, Rv. 122439; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111). Alle medesime conclusioni di aspecificità deve infine giungersi anche in relazione alla lamentata omessa valutazione "delle testimonianze e dei dati offerti dalla difesa" sui quali si sarebbe fondata la tesi liberatoria ed alle quali viene fatto solo un generico riferimento nel ricorso.
9. Per quanto esposto si impone il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido, delle spese sostenute dalla parte civile costituita "Cittadinanza Onlus - Tribunale dei diritti del malato" che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido, delle spese sostenute dalla parte civile "Cittadinanza Onlus - Tribunale dei diritti del malato" che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 13 dicembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesca Costantini Fausto Depositata in Cancelleria Oggi. 16 FED. 2013 11 Funzionato Giudiziari 11