Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2014, n. 35953
CASS
Sentenza 15 maggio 2014

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Massime1

In tema di colpa medica, deve considerarsi negligente il comportamento del chirurgo il quale, in ragione della sola maggiore anzianità di servizio di altro medico componente la medesima equipe, si fidi acriticamente delle scelte operate da quest'ultimo, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l'erroneità.

Commentario1

  • 1Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.
    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2014, n. 35953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35953
Data del deposito : 15 maggio 2014

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