Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2025, proposto da
ON NS Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolò Putignani n. 50;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria EN UL Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al Decreto Ingiuntivo n. 225/2024 (Ruolo Generale n. 490/2024) emesso dal Tribunale Ordinario di Catanzaro in data 04-06 aprile 2024, notificato, in data 24 aprile 2024, non opposto, dichiarato esecutivo in data 05 luglio 2024, rinotificato in forma esecutiva in data 19 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. TT HE;
Osservato che:
- con il ricorso specificato in epigrafe, ON NS Italia S.p.A. ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Catanzaro n. 225/2024, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento integrale delle somme ivi indicate;
- con memoria dell’8 gennaio 2026, la società ricorrente ha rappresentato che la vicenda è stata mediante transazione, sicché è venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso;
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e, conseguentemente, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- le spese del giudizio possono essere compensate, come chiesto dalla stessa parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT HE | VO AL |
IL SEGRETARIO