Articolo 10 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 dicembre 1960
Art. 10.
Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'articolo 7, ultimo comma, sempreche' siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui e' stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'articolo 6, terzo comma.
In caso di iscrizione negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, sempreche' il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui allo articolo 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dallo evento.
Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale e' stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.
Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtu' della, presente legge, per avere contratto matrimonio, e' conservato il diritto all'assistenza per un anno sempreche' non venga a godere di assistenza per altro titolo.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960
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