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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9941 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41499 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 17/12/1966), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CALIENDO MARCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CATANZARO (CZ), 13/12/1965), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. FEMIA DOMENICO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'esito della discussione orale all'udienza del
17/06/2025;
letto il ricorso depositato in data 14/10/2024 con cui - Parte_1
premesso che con sentenza n. 11146 del 2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con ponendo a suo carico l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a quest'ultima l'assegno perequativo mensile di euro 450,00
per il mantenimento del figlio comune CO (1997) e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra – ha chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare cessato tale obbligo a far data dal licenziamento subito dall'istante a settembre 2022 ovvero, in subordine,
dalla cessazione della convivenza con la madre o, in via ulteriormente subordinata, dal deposito del ricorso, avendo CO conseguito a gennaio
2023 la laurea in storia moderna ed essendosi trasferito dopo un periodo di lavoro (da settembre 2022 a febbraio 2023) e un ulteriore periodo di inattività a Bologna ove è iscritto al corso di laurea magistrale in scienze storiche;
letta la comparsa di costituzione depositata da che ha Controparte_1
contestato la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso, essendo CO
studente universitario fuori sede e soffrendo di disturbo bipolare per cui assume una terapia farmacologica, come da certificati in atti;
3
sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 17/06/2025;
acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta;
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione;
ritenuta l'infondatezza del ricorso;
rilevato, infatti, che per stessa ammissione del ricorrente attualmente
CO sta completando il ciclo di studi universitari a Bologna, non presta alcuna attività lavorativa, è mantenuto dai genitori e talvolta torna a Roma
ove ha conservato la residenza presso l'abitazione materna;
rilevato che, sebbene sia un giovane uomo di 28 anni, età in cui è
normalmente concluso il percorso di studi universitari, CO lo sta comunque completando, avendo iniziato “in ritardo” il predetto corso di studi della magistrale ed è tutt'altro che colpevolmente inattivo, ciò che fonderebbe la domanda del padre, odierno ricorrente;
considerato ulteriormente che dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge che CO è seguito dal gennaio 2025 dalla UOC di
Psichiatria Clinica e d'urgenza della Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli di Roma che ha confermato la diagnosi di “disturbo bipolare”, è
adesivo e “compliante” al progetto terapeutico e alle prescrizioni mediche,
sta seguendo un percorso di psicoterapia da settembre 2021, è stato ricoverato presso il pronto soccorso del Policlinico di Bari a febbraio 2022
per stato confusionale dopo aver assunto un mero imprecisato di compresse di “Efexor”, essendo già all'epoca in cura farmacologica e psicoterapeutica;
ritenuto che tali condizioni di salute non possono non aver inciso sul percorso di studio e formazione di CO che, pertanto, ancora non ha raggiunto l'indipendenza economica alla stregua delle sopra illustrate emergenze istruttorie;
4
che, infine, le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41499/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41499 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 17/12/1966), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CALIENDO MARCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CATANZARO (CZ), 13/12/1965), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. FEMIA DOMENICO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'esito della discussione orale all'udienza del
17/06/2025;
letto il ricorso depositato in data 14/10/2024 con cui - Parte_1
premesso che con sentenza n. 11146 del 2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con ponendo a suo carico l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a quest'ultima l'assegno perequativo mensile di euro 450,00
per il mantenimento del figlio comune CO (1997) e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra – ha chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare cessato tale obbligo a far data dal licenziamento subito dall'istante a settembre 2022 ovvero, in subordine,
dalla cessazione della convivenza con la madre o, in via ulteriormente subordinata, dal deposito del ricorso, avendo CO conseguito a gennaio
2023 la laurea in storia moderna ed essendosi trasferito dopo un periodo di lavoro (da settembre 2022 a febbraio 2023) e un ulteriore periodo di inattività a Bologna ove è iscritto al corso di laurea magistrale in scienze storiche;
letta la comparsa di costituzione depositata da che ha Controparte_1
contestato la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso, essendo CO
studente universitario fuori sede e soffrendo di disturbo bipolare per cui assume una terapia farmacologica, come da certificati in atti;
3
sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 17/06/2025;
acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta;
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione;
ritenuta l'infondatezza del ricorso;
rilevato, infatti, che per stessa ammissione del ricorrente attualmente
CO sta completando il ciclo di studi universitari a Bologna, non presta alcuna attività lavorativa, è mantenuto dai genitori e talvolta torna a Roma
ove ha conservato la residenza presso l'abitazione materna;
rilevato che, sebbene sia un giovane uomo di 28 anni, età in cui è
normalmente concluso il percorso di studi universitari, CO lo sta comunque completando, avendo iniziato “in ritardo” il predetto corso di studi della magistrale ed è tutt'altro che colpevolmente inattivo, ciò che fonderebbe la domanda del padre, odierno ricorrente;
considerato ulteriormente che dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge che CO è seguito dal gennaio 2025 dalla UOC di
Psichiatria Clinica e d'urgenza della Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli di Roma che ha confermato la diagnosi di “disturbo bipolare”, è
adesivo e “compliante” al progetto terapeutico e alle prescrizioni mediche,
sta seguendo un percorso di psicoterapia da settembre 2021, è stato ricoverato presso il pronto soccorso del Policlinico di Bari a febbraio 2022
per stato confusionale dopo aver assunto un mero imprecisato di compresse di “Efexor”, essendo già all'epoca in cura farmacologica e psicoterapeutica;
ritenuto che tali condizioni di salute non possono non aver inciso sul percorso di studio e formazione di CO che, pertanto, ancora non ha raggiunto l'indipendenza economica alla stregua delle sopra illustrate emergenze istruttorie;
4
che, infine, le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41499/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi