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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 22/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 CP_5 [...]
, CP_6 CP_7 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_10 rappresentati e difesi dall'avvocato BAGNULO MARZIA e DI SCHIENA PAOLO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e
nonchè Controparte_11
Controparte_12
[...] rappresentati e difesi dalla Dirigente DI NOIA ANGELA TIZIANA resistenti
oggetto: carta docente – legge 107/2015
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/03/2023, le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, il proprio diritto a percepire l'incentivo carta del docente di € 500,00 annui per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di detta somma, anche a titolo CP_11 risarcitorio, oltre gli accessori di legge. Nello specifico, gli istanti hanno dedotto: - di essere inseriti all'interno del sistema scolastico, taluni in forza di conferimenti di incarichi annuali o fino al termine delle attività scolastiche, altri immessi in ruolo medio tempore; - di aver lavorato negli aa.ss. sopra indicati come docenti a tempo determinato presso vari istituti scolastici sempre con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche;
- di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 e DPCM 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Il costituitosi in giudizio ha concluso per il Controparte_11 rigetto della avversa domanda. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, generricamnete sollevata da parte resistente, atteso che, dalla documentazione in atti ed in particolare di certificati di servizio prodotti in giudizio con riferimento alla docente Persona_1
(all. 1 fascicolo parte ricorrente) si evince che la stessa negli anni 2020- 2021 e 2021-22 prestava servizio in provincia di né risulta che CP_12 per gli anni successivi abbia espletato la propria attività lavorativa in province diverse. Disattesa detta eccezione, è opportuno richiamare la normativa di riferimento così come interpretata alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali pronunciati in ambito nazionale ed europeo. L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse
2 umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali l''art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente. Nello specifico detta disposizione normativa prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_13
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_14
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
[...] dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 Controparte_11 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari". L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando,
3 distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". L'art. 2 d.l. n. 22/2020 ha poi statuito che “3.In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”. Così ricostruita la normativa di riferimento, deve evidenziarsi che Ii Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei "… …un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore
4 gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale". In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C- 450/2021, UC contro ), con la quale si è Controparte_11 affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle "condizioni di impiego" rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato "come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro" in quanto "tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
5 indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_11 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che CP_11 la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come "condizione di impiego"". La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di "ragioni oggettive", ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto "il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro". La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_11 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_11 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il
6 differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari. A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte (Cass. 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale dell'art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_11
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva Data
7 pubblicazione 27/10/2023 anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare, per ciascuna anno di assunzione con contratto a tempo determinato, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve quindi essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguentemente condanna del Controparte_11 all'erogazione della prestazione oggetto di causa, nelle forme di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Detto diritto deve essere riconosciuto anche con riferimento alle annualità per le quali sono state supplenze brevi e saltuarie, come da ultimo statuito dalla Corte di Lussemburgo con sentenza depositata il 3 luglio 2025. Secondo la Corte, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato non giustifica un trattamento differenziato tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi. Infatti, i docenti con supplenze brevi svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e dei colleghi con supplenze annuali e non può essere considerata giustificazione valida ai fini di un diverso trattamento economico il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico. Inoltre, la Corte ha respinto l'argomentazione del Governo italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento. Nello specifico, la Corte UE ha espresso con chiarezza il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta docente ai soli docenti di ruolo e ai
8 supplenti annuali, escludendo i docenti con supplenze brevi, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che la supplenza non copra l'intero anno scolastico non rappresenta una valida ragione oggettiva”. Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della circostanza che in alcuni dei predetti anni i docenti avessero un orario di lavoro ridotto, atteso che un part time così configurato non può costituire una ragione per l'esclusione o per una riduzione del beneficio neppure in termini quantitativi, dal momento che la professionalità richiesta al docente deve essere la medesima sia esso impiegato per l'orario intero che per un orario ridotto e pertanto non vi è ragione di ritenere che il contributo alla sua formazione possa o debba essere quantitativamente ridotto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 09/03/2023 da
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Controparte_4 CP_5 [...]
, , , CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, nei confronti di CP_9 Controparte_10
, così provvede: Controparte_11
- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, per l'effetto, condanna il
[...]
mediante Controparte_15 accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, dell'importo di €1.000,00 per ciascuna delle parti ricorrenti, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
- condanna il alla rifusione Controparte_11 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2109,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 22/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 CP_5 [...]
, CP_6 CP_7 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_10 rappresentati e difesi dall'avvocato BAGNULO MARZIA e DI SCHIENA PAOLO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e
nonchè Controparte_11
Controparte_12
[...] rappresentati e difesi dalla Dirigente DI NOIA ANGELA TIZIANA resistenti
oggetto: carta docente – legge 107/2015
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/03/2023, le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, il proprio diritto a percepire l'incentivo carta del docente di € 500,00 annui per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di detta somma, anche a titolo CP_11 risarcitorio, oltre gli accessori di legge. Nello specifico, gli istanti hanno dedotto: - di essere inseriti all'interno del sistema scolastico, taluni in forza di conferimenti di incarichi annuali o fino al termine delle attività scolastiche, altri immessi in ruolo medio tempore; - di aver lavorato negli aa.ss. sopra indicati come docenti a tempo determinato presso vari istituti scolastici sempre con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche;
- di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 e DPCM 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Il costituitosi in giudizio ha concluso per il Controparte_11 rigetto della avversa domanda. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, generricamnete sollevata da parte resistente, atteso che, dalla documentazione in atti ed in particolare di certificati di servizio prodotti in giudizio con riferimento alla docente Persona_1
(all. 1 fascicolo parte ricorrente) si evince che la stessa negli anni 2020- 2021 e 2021-22 prestava servizio in provincia di né risulta che CP_12 per gli anni successivi abbia espletato la propria attività lavorativa in province diverse. Disattesa detta eccezione, è opportuno richiamare la normativa di riferimento così come interpretata alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali pronunciati in ambito nazionale ed europeo. L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse
2 umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali l''art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente. Nello specifico detta disposizione normativa prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_13
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_14
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
[...] dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 Controparte_11 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari". L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando,
3 distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". L'art. 2 d.l. n. 22/2020 ha poi statuito che “3.In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”. Così ricostruita la normativa di riferimento, deve evidenziarsi che Ii Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei "… …un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore
4 gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale". In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C- 450/2021, UC contro ), con la quale si è Controparte_11 affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle "condizioni di impiego" rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato "come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro" in quanto "tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
5 indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_11 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che CP_11 la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come "condizione di impiego"". La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di "ragioni oggettive", ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto "il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro". La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_11 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_11 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il
6 differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari. A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte (Cass. 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale dell'art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_11
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva Data
7 pubblicazione 27/10/2023 anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare, per ciascuna anno di assunzione con contratto a tempo determinato, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve quindi essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguentemente condanna del Controparte_11 all'erogazione della prestazione oggetto di causa, nelle forme di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Detto diritto deve essere riconosciuto anche con riferimento alle annualità per le quali sono state supplenze brevi e saltuarie, come da ultimo statuito dalla Corte di Lussemburgo con sentenza depositata il 3 luglio 2025. Secondo la Corte, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato non giustifica un trattamento differenziato tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi. Infatti, i docenti con supplenze brevi svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e dei colleghi con supplenze annuali e non può essere considerata giustificazione valida ai fini di un diverso trattamento economico il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico. Inoltre, la Corte ha respinto l'argomentazione del Governo italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento. Nello specifico, la Corte UE ha espresso con chiarezza il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta docente ai soli docenti di ruolo e ai
8 supplenti annuali, escludendo i docenti con supplenze brevi, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che la supplenza non copra l'intero anno scolastico non rappresenta una valida ragione oggettiva”. Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della circostanza che in alcuni dei predetti anni i docenti avessero un orario di lavoro ridotto, atteso che un part time così configurato non può costituire una ragione per l'esclusione o per una riduzione del beneficio neppure in termini quantitativi, dal momento che la professionalità richiesta al docente deve essere la medesima sia esso impiegato per l'orario intero che per un orario ridotto e pertanto non vi è ragione di ritenere che il contributo alla sua formazione possa o debba essere quantitativamente ridotto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 09/03/2023 da
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Controparte_4 CP_5 [...]
, , , CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, nei confronti di CP_9 Controparte_10
, così provvede: Controparte_11
- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, per l'effetto, condanna il
[...]
mediante Controparte_15 accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, dell'importo di €1.000,00 per ciascuna delle parti ricorrenti, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
- condanna il alla rifusione Controparte_11 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2109,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 22/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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