TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 8693/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1534/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 12.07.2020 e notificato in data
TRA
in persona del Presidente, legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Della
Rocca con il quale elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio De Controparte_1
Nigris con il quale elettivamente domicilia come in atti atti
OPPOSTO
All'udienza del 6.05.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 06/11/2020 la in Parte_2
persona del presidente p.t. Sig. proponeva formale opposizione al decreto CP_2 ingiuntivo n. 1534/2020 emesso dal Tribunale di Salerno Dott. Corrado D'Ambrosio in data 12/07/2020 convenendo innanzi al Tribunale di Salerno il Sig. Controparte_1 per sentire preliminarmente dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria ovvero dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria di cui allo statuto della opponente società; in subordine dichiarare l'incompetenza per materia e/o funzionale e/o territoriale in favore del Tribunale di Napoli– sezione specializzata per le imprese;
nel merito, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, autorizzare la chiamata in causa del , in persona del Sindaco p.t., al fine Controparte_3 di manlevare da qualsiasi responsabilità l'opponente società circa quanto preteso dall'opposto ovvero rispondere di quanto eventualmente richiesto da Controparte_1 quest'ultimo; rigettare l'avversa pretesa;
dichiarare e accertare il rispetto da parte della resistente dei principi di buonafede contrattuale nella gestione dell'operazione edilizia;
nella denegata ipotesi, anche parziale, di accoglimento della domanda, manlevare la opponente da qualsivoglia obbligo di pagamento in favore dell'opposto CP_1
e condannare, per tale motivo, il al pagamento di quanto
[...] Controparte_3
reclamato dal ricorrente ovvero di quanto equo per giustizia;
condannare il terzo chiamato al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di tutte le somme risultassero dovute dalla cooperativa opponente all'odierno ricorrente, ovvero di somma da valutarsi equitativamente;
con vittoria di spese e compensi a distrarsi.-
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale preliminarmente eccepisce l'inefficacia della clausola arbitrale.-
All'udienza del 19/10/2021, celebrata con trattazione scritta, il Giudice Dott.ssa Grazia Di
Costanza rinviava la causa all'udienza del 12/04/2022 per la precisazione delle conclusioni ed in particolare invitando le parti a rassegnare le loro conclusioni sulla sollevata eccezione di incompetenza funzionale/materiale/territoriale del Tribunale di Salerno adito. Venivano depositate le note di trattazione scritta per la detta udienza precisando le conclusioni in merito alla ex adverso sollevata eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Salerno.
In particolare l'opposto chiedeva il rigetto dell'eccezione di incompetenza chiedeva, altresì, che l'On.le Giudice adito concedesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1534/2020 .-
A scioglimento della riservata all'udienza del 12/04/2022 con ordinanza emessa il
16/10/2022 il Giudice, ritenuto che nel caso in esame l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del 21/03/2023 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; si riservava, altresì, di decidere in uno al merito sull'eccepita incompetenza funzionale. All'udienza del 22/03/2023 il Giudice Dott.ssa Loredana Palcera si riservava sulle richieste istruttorie e con successiva ordinanza del 30/04/2023 rigettava la richiesta istruttoria e rinviava la causa per conclusioni all'udienza del 27/02/2024 a svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Il Giudice Dott. Ugo Lo Guercio, lette le note di trattazione scritta depositate solo da questa difesa, rinviava la causa nello stato all'udienza del 17/12/2024. A tale ultima udienza la scrivente rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
06/05/2025 concedendo termine fino a dieci giorni prima la detta udienza per il deposito di note conclusionali e decideva la stessa senza i termini di cui all'art.190cpc.-
-----------
Sull'eccezione preliminare in ordine alla clausola arbitrale , essa non può trovare accoglimento e pertanto va rigettata.-
Va evidenziato che il Sig. a mezzo raccomandata a/r del 24/11/2017 Controparte_1 ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dalla Società Cooperativa “Edera S.C.” con contestuale richiesta di ripetizione delle somme versate in favore della detta Società per un importo pari ad €. 7.309,82.
L'articolo 2532 c.c. disciplina il diritto di recesso del socio dalla cooperativa, ammettendo lo stesso nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo e da manifestarsi attraverso un'apposita dichiarazione formale, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni, valutando la corrispondenza della motivazione addotta dal socio nella dichiarazione alle ipotesi di recesso consentite dalla legge o dall'atto costitutivo. Va da sé che la circostanza – non contestata da controparte e p er cui la Società Cooperativa Edera S.C. abbia provveduto a versare in data 29/04/2018 la somma di €. 2.136,00 in favore del Sig. sia diretta derivazione di Controparte_1
una valutazione positiva della dichiarazione di recesso ritenendola meritevole di accoglimento Pertanto, la Cooperativa resta debitrice nei confronti del Sig. CP_1
della cifra residua di €. 5.173,82 ingiunta con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
[...]
La Suprema Corte, nella ordinanza della VI Sezione Civile n. 12124 del 13.6.2016, ha espressamente richiamato il principio sancito nella precedente pronuncia della medesima sezione n. 723/2013, “in cui si chiarisce che il socio di società cooperativa è parte di due distinti anche se collegati rapporti, uno di carattere associativo derivante dall'adesione al contratto sociale e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, e che l'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte dei soci, per la cui realizzazione l'ente è stato costituito, passa attraverso la conclusione di un contratto di scambio la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione alla quale la cooperativa assume la veste dell'alienante e il socio la veste dell'acquirente”. Per concludere, “la presenza di una clausola compromissoria nel solo statuto della cooperativa non è idonea a radicare la competenza arbitrale per quelle cause tra la cooperativa e soggetti che siano stati suoi soci che non traggono origine da rapporti endosocietari e che attengano solo al trasferimento in proprietà dell'immobile costruito dalla cooperativa, dovendosi ritenere necessario a questo scopo o una espressa previsione dell'applicabilità della clausola statutaria anche ai rapporti di assegnazione e trasferimento in proprietà degli immobili, o
l'inserimento di un'autonoma clausola nell'atto di prenotazione o nel successivo atto di assegnazione o nell'atto di trasferimento”. Per tornare al caso concreto, nell'atto di prenotazione di alloggio sottoscritto in data 05/05/2012 della clausola arbitrale non viene fatta alcuna menzione espressa, bensì un generico richiamo alle norme dello statuto nel solo art. 13.- Ciò detto l'eccezione sollevata dall'opponente è del tutto priva Parte_1
di qualsivoglia fondamento giuridico e va pertanto rigettata. Ciò anche perché parte opponente ha dato seguito al recesso pagando anche parte della somma già versata dal Sig.
. All'art 5 del richiamato atto di prenotazione si legge: “Il socio potrà rinunciare CP_1
alla presente prenotazione di alloggio ed avrà diritto alla restituzione delle somme versate
(improduttive di interessi) al momento del sub ingresso in cooperativa di nuovo socio prenotatario”.
Va altresì rigettata la eccezione preliminare in ordine al difetto di competenza di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Napoli Sez specializzata delle Imprese.- La competenza non può essere che del giudice ordinario trattandosi di questioni che attengono alla validità e agli effetti di normali vicende contrattuali che esulano dalle dinamiche societarie e volte a tutelare i diritti del consumatore che, in questo caso, ambiva ad aver riconosciuto ciò che la cooperativa gli aveva promesso di riottenere e che aveva iniziato anche a corrispondere all'opposto.
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo. risulta la fondatezza della pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1534/2020 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno e emesso in data 12.07.2020 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- rigetta le eccezioni preliminari;
2.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
3.- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
3830,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 23.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 8693/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1534/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 12.07.2020 e notificato in data
TRA
in persona del Presidente, legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Della
Rocca con il quale elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio De Controparte_1
Nigris con il quale elettivamente domicilia come in atti atti
OPPOSTO
All'udienza del 6.05.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 06/11/2020 la in Parte_2
persona del presidente p.t. Sig. proponeva formale opposizione al decreto CP_2 ingiuntivo n. 1534/2020 emesso dal Tribunale di Salerno Dott. Corrado D'Ambrosio in data 12/07/2020 convenendo innanzi al Tribunale di Salerno il Sig. Controparte_1 per sentire preliminarmente dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria ovvero dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria di cui allo statuto della opponente società; in subordine dichiarare l'incompetenza per materia e/o funzionale e/o territoriale in favore del Tribunale di Napoli– sezione specializzata per le imprese;
nel merito, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, autorizzare la chiamata in causa del , in persona del Sindaco p.t., al fine Controparte_3 di manlevare da qualsiasi responsabilità l'opponente società circa quanto preteso dall'opposto ovvero rispondere di quanto eventualmente richiesto da Controparte_1 quest'ultimo; rigettare l'avversa pretesa;
dichiarare e accertare il rispetto da parte della resistente dei principi di buonafede contrattuale nella gestione dell'operazione edilizia;
nella denegata ipotesi, anche parziale, di accoglimento della domanda, manlevare la opponente da qualsivoglia obbligo di pagamento in favore dell'opposto CP_1
e condannare, per tale motivo, il al pagamento di quanto
[...] Controparte_3
reclamato dal ricorrente ovvero di quanto equo per giustizia;
condannare il terzo chiamato al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di tutte le somme risultassero dovute dalla cooperativa opponente all'odierno ricorrente, ovvero di somma da valutarsi equitativamente;
con vittoria di spese e compensi a distrarsi.-
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale preliminarmente eccepisce l'inefficacia della clausola arbitrale.-
All'udienza del 19/10/2021, celebrata con trattazione scritta, il Giudice Dott.ssa Grazia Di
Costanza rinviava la causa all'udienza del 12/04/2022 per la precisazione delle conclusioni ed in particolare invitando le parti a rassegnare le loro conclusioni sulla sollevata eccezione di incompetenza funzionale/materiale/territoriale del Tribunale di Salerno adito. Venivano depositate le note di trattazione scritta per la detta udienza precisando le conclusioni in merito alla ex adverso sollevata eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Salerno.
In particolare l'opposto chiedeva il rigetto dell'eccezione di incompetenza chiedeva, altresì, che l'On.le Giudice adito concedesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1534/2020 .-
A scioglimento della riservata all'udienza del 12/04/2022 con ordinanza emessa il
16/10/2022 il Giudice, ritenuto che nel caso in esame l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del 21/03/2023 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; si riservava, altresì, di decidere in uno al merito sull'eccepita incompetenza funzionale. All'udienza del 22/03/2023 il Giudice Dott.ssa Loredana Palcera si riservava sulle richieste istruttorie e con successiva ordinanza del 30/04/2023 rigettava la richiesta istruttoria e rinviava la causa per conclusioni all'udienza del 27/02/2024 a svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Il Giudice Dott. Ugo Lo Guercio, lette le note di trattazione scritta depositate solo da questa difesa, rinviava la causa nello stato all'udienza del 17/12/2024. A tale ultima udienza la scrivente rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
06/05/2025 concedendo termine fino a dieci giorni prima la detta udienza per il deposito di note conclusionali e decideva la stessa senza i termini di cui all'art.190cpc.-
-----------
Sull'eccezione preliminare in ordine alla clausola arbitrale , essa non può trovare accoglimento e pertanto va rigettata.-
Va evidenziato che il Sig. a mezzo raccomandata a/r del 24/11/2017 Controparte_1 ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dalla Società Cooperativa “Edera S.C.” con contestuale richiesta di ripetizione delle somme versate in favore della detta Società per un importo pari ad €. 7.309,82.
L'articolo 2532 c.c. disciplina il diritto di recesso del socio dalla cooperativa, ammettendo lo stesso nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo e da manifestarsi attraverso un'apposita dichiarazione formale, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni, valutando la corrispondenza della motivazione addotta dal socio nella dichiarazione alle ipotesi di recesso consentite dalla legge o dall'atto costitutivo. Va da sé che la circostanza – non contestata da controparte e p er cui la Società Cooperativa Edera S.C. abbia provveduto a versare in data 29/04/2018 la somma di €. 2.136,00 in favore del Sig. sia diretta derivazione di Controparte_1
una valutazione positiva della dichiarazione di recesso ritenendola meritevole di accoglimento Pertanto, la Cooperativa resta debitrice nei confronti del Sig. CP_1
della cifra residua di €. 5.173,82 ingiunta con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
[...]
La Suprema Corte, nella ordinanza della VI Sezione Civile n. 12124 del 13.6.2016, ha espressamente richiamato il principio sancito nella precedente pronuncia della medesima sezione n. 723/2013, “in cui si chiarisce che il socio di società cooperativa è parte di due distinti anche se collegati rapporti, uno di carattere associativo derivante dall'adesione al contratto sociale e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, e che l'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte dei soci, per la cui realizzazione l'ente è stato costituito, passa attraverso la conclusione di un contratto di scambio la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione alla quale la cooperativa assume la veste dell'alienante e il socio la veste dell'acquirente”. Per concludere, “la presenza di una clausola compromissoria nel solo statuto della cooperativa non è idonea a radicare la competenza arbitrale per quelle cause tra la cooperativa e soggetti che siano stati suoi soci che non traggono origine da rapporti endosocietari e che attengano solo al trasferimento in proprietà dell'immobile costruito dalla cooperativa, dovendosi ritenere necessario a questo scopo o una espressa previsione dell'applicabilità della clausola statutaria anche ai rapporti di assegnazione e trasferimento in proprietà degli immobili, o
l'inserimento di un'autonoma clausola nell'atto di prenotazione o nel successivo atto di assegnazione o nell'atto di trasferimento”. Per tornare al caso concreto, nell'atto di prenotazione di alloggio sottoscritto in data 05/05/2012 della clausola arbitrale non viene fatta alcuna menzione espressa, bensì un generico richiamo alle norme dello statuto nel solo art. 13.- Ciò detto l'eccezione sollevata dall'opponente è del tutto priva Parte_1
di qualsivoglia fondamento giuridico e va pertanto rigettata. Ciò anche perché parte opponente ha dato seguito al recesso pagando anche parte della somma già versata dal Sig.
. All'art 5 del richiamato atto di prenotazione si legge: “Il socio potrà rinunciare CP_1
alla presente prenotazione di alloggio ed avrà diritto alla restituzione delle somme versate
(improduttive di interessi) al momento del sub ingresso in cooperativa di nuovo socio prenotatario”.
Va altresì rigettata la eccezione preliminare in ordine al difetto di competenza di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Napoli Sez specializzata delle Imprese.- La competenza non può essere che del giudice ordinario trattandosi di questioni che attengono alla validità e agli effetti di normali vicende contrattuali che esulano dalle dinamiche societarie e volte a tutelare i diritti del consumatore che, in questo caso, ambiva ad aver riconosciuto ciò che la cooperativa gli aveva promesso di riottenere e che aveva iniziato anche a corrispondere all'opposto.
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo. risulta la fondatezza della pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1534/2020 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno e emesso in data 12.07.2020 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- rigetta le eccezioni preliminari;
2.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
3.- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
3830,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 23.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio