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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
AZ US, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Del Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70301000782024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70301000782024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70301000782024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7575/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 5.3.2025, la s.r.l. Ricorrente_1 (legale rappresentante Nominativo_1 ) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall' Agenzia Entrate di Reggio Calabria, relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 269.569,00
Parte ricorrente premetteva che con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate, a seguito di PVC redatto in data 13/04/2022 dalla Guardia di Finanza di Locri, ha ricostruito, a seguito della mancata indicazione di dati economici rilevanti nei modelli dichiarativi redditi SC, IRAP e IVA, i ricavi prodotti dalla società nell'anno d'imposta 2018 ai fini IRES, IRAP ed IVA sulla base delle indagini finanziarie svolte nei confronti della stessa società e della sig.ra Nominativo_1 e dei sui familiari conviventi Nominativo_2 (coniuge) e Nominativo_3
(figlio). “In concreto l'accertamento si è poi basato su soli 4 conti corrente accesi tutti presso
Banca_1. ed intestati ai seguenti soggetti: Società_1 srl, PFC srl, Nominativo_3 e Società_3 srl. I militari giungono alla conclusione che la Ricorrente_1 srl sarebbe stata una super società di fatto costituita dal nucleo familiare della sig.ra Nominativo_1 e dalle società riferibili ai componenti del suo nucleo familiare. Dunque sulla base dei prelevamenti e dei versamenti effettuati sui suddetti quattro conti è stata ricostruita la base imponibile da riprendere a tassazione per la società accertata.”
La ricorrente contestava la fondatezza del provvedimento impugnato, deducendo quanto segue:” L'atto di accertamento, come già sopra esposto, si basa sulle risultanze delle indagini finanziarie svolte dalla GdF di Locri sui conti correnti direttamente o indirettamente riferibili alla società accertata o al suo amministratore. Tra i conti corrente indagati vi sono quelli accesi presso Banca_1 Spa ed intestati alle società Società_1 srl, Società_3 srl e PFC srl. Tuttavia occorre rilevare come tali società avessero ciascuna una propria storia e vita economica e finanziaria indipendente dalla Ricorrente_1 srl. Infatti per quanto riguarda la Società_3 srl la stessa risulta costituita ed attiva fin dal 2001, che nell'anno 2018 ha dichiarato un volume di affari ai fini iva pari ad euro 1.642.858,00 al quale va aggiunto il totale dell'IVA incassata pari ad euro
213.801,00 per una movimentazione finanziaria da operazioni attive IVA dell'anno pari ad euro 1.856.659,00, ed un volume di acquisti pari ad euro 1.596.564,00 al quale va aggiunto il totale dell'IVA pagata pari ad euro
202.412,00 per una movimentazione finanziaria da operazioni passive IVA dell'anno pari ad euro
1.798.976,00. Considerando che le movimentazioni contestate ammontano ad euro 1.241.730,00 quanto ai versamenti ed euro 1.227.994,28 quanto ai prelevamenti, appare evidente che già la sola movimentazione finanziaria legata alle operazioni IVA, e senza dunque tenere in considerazione le ulteriori movimentazioni non IVA, sia assolutamente congrua con le somme rilevate in entrata ed in uscita sul conto corrente investigato. Aldilà della evidente congruità generale di cui sopra, anche i singoli movimenti bancari sono oggetto di adeguata giustificazione che li rende estranei da possibili operazioni di evasione fiscale. Per quanto riguarda la Società_1 srl la stessa risulta costituita nel 2013 ed attiva fin dal 2014, che nell'anno 2018 un volume di acquisti pari ad euro 3.330.619,00 al quale va aggiunto il totale dell'IVA pagata pari ad euro 389.276,00 per una movimentazione finanziaria da operazioni passive IVA dell'anno pari ad euro 3.719.895,00. Considerando che le movimentazioni contestate ammontano ad euro 1.463.679,14 per prelevamenti, appare evidente che già la sola movimentazione finanziaria legata alle operazioni IVA, e senza dunque tenere in considerazione le ulteriori movimentazioni non IVA, sia assolutamente congrua con le somme rilevate in uscita sul conto corrente investigato. Aldilà della evidente congruità generale di cui sopra, anche i singoli movimenti bancari sono oggetto di adeguata giustificazione che li rende estranei da possibili operazioni di evasione fiscale. Per quanto riguarda la PFC srl invece la stessa è stata dichiarata fallita all'inizio dell'anno 2019 dal Tribunale di Roma ed è stata quindi oggetto di approfondite indagine da parte sia della Polizia Giudiziaria che del curatore fallimentare che in nessun caso hanno rilevato operazioni finanziarie che potessero essere ricondotte in alcun modo né alla Ricorrente_1 srl, né alla sig.ra Nominativo_1. Infatti tutte le operazioni in entrata ed in uscita effettuate sul conto corrente della società trovavano giustificazione all'interno delle stesse operazioni commerciali svolte. Per quanto riguarda le movimentazioni rilevate sul conto corrente postale intestato al sig. Nominativo_3 , le stesse trovano giustificazione principalmente nell'attività svolta dallo stesso come amministratore di società e sono state effettuate sempre in riferimento ad operazioni commerciali ad esse riferibili e regolarmente tracciate e giustificabili.”
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che preliminarmente eccepiva la inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Argomentava le proprie tesi facendo leva sulle risultanze del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che avevano concluso con l'individuare un articolato sistema di interposizione fittizia tra società formalmente distinte ma riconducibili al gruppo
“Società_4”, di cui la società ricorrente era il collettore.
Con successiva produzione documentale, parte ricorrente depositava numerosi atti a supporto delle proprie argomentazioni, fra i quali una serie di pronunciamenti del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che hanno confermato i relativi provvedimenti del GIP del Tribunale di Locri con i quali erano state rigettate le richieste di sequestro preventivo avanzate dal PM nei confronti delle società del c.d. Società_4, fra la quali la società odierna ricorrente. Allegava anche le pronunce di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le decisioni del suddetto Tribunale emesse dalla Corte di cassazione. Allegava altresì le sentenze
N. 6717/2025 del 26.9.2025 e N. 6711/2025 del 26.9.2025 con le quali questa Corte di Giustizia Tributaria ha annullato gli avvisi di accertamento rispettivamente emessi per gli anni di imposta 2018 e 2019 nei confronti di una delle società del gruppo, la Società_3 s.r.l., proprio sulla base delle considerazioni svolte dal giudice penale nelle motivazioni dei suddetti provvedimenti.
Con successiva memoria, depositata in data 2.12.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e replicava alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e sostenuto la legittimità dell'accertamento impugnato. La società contestava preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 18 del d.lgs. 546/1992, ritenendola infondata poiché le motivazioni esposte nel ricorso sarebbero chiare, strutturate e pienamente riferite ai rilievi del PVC redatto dalla Guardia di Finanza. Richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della validità dell'impugnazione, è sufficiente una esposizione sintetica dei motivi che consenta di individuare le censure. Nel merito, insisteva nel rilevare il difetto di motivazione dell'atto impositivo, affermando che lo stesso riproduce asetticamente un PVC già ritenuto infondato da tre gradi di giurisdizione penale, nell'ambito di un procedimento di sequestro preventivo respinto per insussistenza dei presupposti. Deduceva poi quanto segue:”circa la tesi che tale sistema ipotizzato dalla stessa GdF avesse quale fine anche quello di preservare la società proprietaria del patrimonio edilizio dalle esposizioni debitorie e dunque dal rischio di fallimento, tutto ciò non corrisponde al vero in quanto la società proprietaria degli immobili ossia la Nominativo_2
& C. SA è fallita con sentenza del Tribunale di Locri in data 29/01/2016 (doc. n.13 della nota di deposito del 21/11/2025), dunque uno dei principali moventi individuati dalla GdF per la creazione del sistema di evasione paventato dalla stessa GdF ed attuato negli anni 2018 e 2019 viene meno in quanto la società era già fallita da ben 2 anni. “
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve essere preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi proposta dall'Agenzia resistente, dal momento che i motivi di ricorso, pur sinteticamente formulati, sono stati espressi e argomentati in maniera sufficientemente articolata.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Come ha già rilevato il giudice penale nei provvedimenti cautelari prodotti dalla società ricorrente, che hanno il crisma della definitività, quanto accertato dall'Agenzia è un elemento di mero sospetto, non idoneo a dimostrare il carattere fraudolento delle operazioni intraprese dalle società del gruppo. Tutte le società facenti capo al c.d. gruppo Società_4 sono state ritenute essere enti giuridici distinti, i quali, per quanto risulta, hanno autonoma contabilità e operano effettivamente nel settore di cui si discute. Le operazioni di cui si discute si ricollegano a vantaggi commerciali assicurati alle società grossiste. Il Tribunale del riesame di
Reggio Calabria, rigettando l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. di Locri che ha negato il sequestro preventivo sul presupposto dell'esistenza di un fumus del reato di cui all'art. 3 D.Lvo n. 74/2000, ha escluso che nella specie possano ravvisarsi operazioni fraudolente, compiute utilizzando degli schermi societari.
Ha, infatti, rilevato che “la relazione tecnica prodotta dalla difesa in data 4 ottobre 2022 nel ricostruire le peculiarità del settore economico di riferimento rappresentato dalla distribuzione alimentare nelle forme della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, evidenzia che le società grossiste, affiliate Associazione_1, acquistano dall'industria usufruendo di condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, con una previsione di sconto differito di fine periodo che garantisce il margine di guadagno alle stesse (cfr. pag. 11). In tal modo si consente alla dettagliante di acquistare a prezzi vantaggiosi che le consentiranno di poter a sua volta rivendere a i consumatori a prezzi concorrenziali mantenendo così una posizione importante nel mercato di riferimento. Avere le società dettaglianti altamente concorrenziali e quindi in grado di realizzare alti volumi di vendite consente alle società grossiste di mantenere alti volumi di forniture che corrispondono a maggiori premi e quindi a maggiori margini di guadagno”. Che la finalità di tali operazioni fosse quella di scaricare gli oneri fiscali su società prive di capacità contributiva è pertanto asserzione priva di supporto, non essendo stato peraltro documentato che il gruppo societario, complessivamente considerato, non ha fatto fronte agli oneri fiscali derivanti dalle operazioni di cui si controverte.
A fronte della produzione dei suddetti provvedimenti giurisdizionali penali e delle relative ulteriori memorie prodotte da parte ricorrente, peraltro, l'Agenzia delle Entrate nulla risulta aver replicato.
Né risulta che essa abbia proposto appello avverso le sentenze di questa Corte sopra indicate, le cui motivazioni questa Corte condivide, con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti da altra società facente capo al medesimo gruppo.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla s.r.l. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.623,00, oltre accessori e oneri come per legge, se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
AZ US, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Del Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70301000782024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70301000782024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70301000782024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7575/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 5.3.2025, la s.r.l. Ricorrente_1 (legale rappresentante Nominativo_1 ) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall' Agenzia Entrate di Reggio Calabria, relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 269.569,00
Parte ricorrente premetteva che con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate, a seguito di PVC redatto in data 13/04/2022 dalla Guardia di Finanza di Locri, ha ricostruito, a seguito della mancata indicazione di dati economici rilevanti nei modelli dichiarativi redditi SC, IRAP e IVA, i ricavi prodotti dalla società nell'anno d'imposta 2018 ai fini IRES, IRAP ed IVA sulla base delle indagini finanziarie svolte nei confronti della stessa società e della sig.ra Nominativo_1 e dei sui familiari conviventi Nominativo_2 (coniuge) e Nominativo_3
(figlio). “In concreto l'accertamento si è poi basato su soli 4 conti corrente accesi tutti presso
Banca_1. ed intestati ai seguenti soggetti: Società_1 srl, PFC srl, Nominativo_3 e Società_3 srl. I militari giungono alla conclusione che la Ricorrente_1 srl sarebbe stata una super società di fatto costituita dal nucleo familiare della sig.ra Nominativo_1 e dalle società riferibili ai componenti del suo nucleo familiare. Dunque sulla base dei prelevamenti e dei versamenti effettuati sui suddetti quattro conti è stata ricostruita la base imponibile da riprendere a tassazione per la società accertata.”
La ricorrente contestava la fondatezza del provvedimento impugnato, deducendo quanto segue:” L'atto di accertamento, come già sopra esposto, si basa sulle risultanze delle indagini finanziarie svolte dalla GdF di Locri sui conti correnti direttamente o indirettamente riferibili alla società accertata o al suo amministratore. Tra i conti corrente indagati vi sono quelli accesi presso Banca_1 Spa ed intestati alle società Società_1 srl, Società_3 srl e PFC srl. Tuttavia occorre rilevare come tali società avessero ciascuna una propria storia e vita economica e finanziaria indipendente dalla Ricorrente_1 srl. Infatti per quanto riguarda la Società_3 srl la stessa risulta costituita ed attiva fin dal 2001, che nell'anno 2018 ha dichiarato un volume di affari ai fini iva pari ad euro 1.642.858,00 al quale va aggiunto il totale dell'IVA incassata pari ad euro
213.801,00 per una movimentazione finanziaria da operazioni attive IVA dell'anno pari ad euro 1.856.659,00, ed un volume di acquisti pari ad euro 1.596.564,00 al quale va aggiunto il totale dell'IVA pagata pari ad euro
202.412,00 per una movimentazione finanziaria da operazioni passive IVA dell'anno pari ad euro
1.798.976,00. Considerando che le movimentazioni contestate ammontano ad euro 1.241.730,00 quanto ai versamenti ed euro 1.227.994,28 quanto ai prelevamenti, appare evidente che già la sola movimentazione finanziaria legata alle operazioni IVA, e senza dunque tenere in considerazione le ulteriori movimentazioni non IVA, sia assolutamente congrua con le somme rilevate in entrata ed in uscita sul conto corrente investigato. Aldilà della evidente congruità generale di cui sopra, anche i singoli movimenti bancari sono oggetto di adeguata giustificazione che li rende estranei da possibili operazioni di evasione fiscale. Per quanto riguarda la Società_1 srl la stessa risulta costituita nel 2013 ed attiva fin dal 2014, che nell'anno 2018 un volume di acquisti pari ad euro 3.330.619,00 al quale va aggiunto il totale dell'IVA pagata pari ad euro 389.276,00 per una movimentazione finanziaria da operazioni passive IVA dell'anno pari ad euro 3.719.895,00. Considerando che le movimentazioni contestate ammontano ad euro 1.463.679,14 per prelevamenti, appare evidente che già la sola movimentazione finanziaria legata alle operazioni IVA, e senza dunque tenere in considerazione le ulteriori movimentazioni non IVA, sia assolutamente congrua con le somme rilevate in uscita sul conto corrente investigato. Aldilà della evidente congruità generale di cui sopra, anche i singoli movimenti bancari sono oggetto di adeguata giustificazione che li rende estranei da possibili operazioni di evasione fiscale. Per quanto riguarda la PFC srl invece la stessa è stata dichiarata fallita all'inizio dell'anno 2019 dal Tribunale di Roma ed è stata quindi oggetto di approfondite indagine da parte sia della Polizia Giudiziaria che del curatore fallimentare che in nessun caso hanno rilevato operazioni finanziarie che potessero essere ricondotte in alcun modo né alla Ricorrente_1 srl, né alla sig.ra Nominativo_1. Infatti tutte le operazioni in entrata ed in uscita effettuate sul conto corrente della società trovavano giustificazione all'interno delle stesse operazioni commerciali svolte. Per quanto riguarda le movimentazioni rilevate sul conto corrente postale intestato al sig. Nominativo_3 , le stesse trovano giustificazione principalmente nell'attività svolta dallo stesso come amministratore di società e sono state effettuate sempre in riferimento ad operazioni commerciali ad esse riferibili e regolarmente tracciate e giustificabili.”
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che preliminarmente eccepiva la inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Argomentava le proprie tesi facendo leva sulle risultanze del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che avevano concluso con l'individuare un articolato sistema di interposizione fittizia tra società formalmente distinte ma riconducibili al gruppo
“Società_4”, di cui la società ricorrente era il collettore.
Con successiva produzione documentale, parte ricorrente depositava numerosi atti a supporto delle proprie argomentazioni, fra i quali una serie di pronunciamenti del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che hanno confermato i relativi provvedimenti del GIP del Tribunale di Locri con i quali erano state rigettate le richieste di sequestro preventivo avanzate dal PM nei confronti delle società del c.d. Società_4, fra la quali la società odierna ricorrente. Allegava anche le pronunce di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le decisioni del suddetto Tribunale emesse dalla Corte di cassazione. Allegava altresì le sentenze
N. 6717/2025 del 26.9.2025 e N. 6711/2025 del 26.9.2025 con le quali questa Corte di Giustizia Tributaria ha annullato gli avvisi di accertamento rispettivamente emessi per gli anni di imposta 2018 e 2019 nei confronti di una delle società del gruppo, la Società_3 s.r.l., proprio sulla base delle considerazioni svolte dal giudice penale nelle motivazioni dei suddetti provvedimenti.
Con successiva memoria, depositata in data 2.12.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e replicava alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e sostenuto la legittimità dell'accertamento impugnato. La società contestava preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 18 del d.lgs. 546/1992, ritenendola infondata poiché le motivazioni esposte nel ricorso sarebbero chiare, strutturate e pienamente riferite ai rilievi del PVC redatto dalla Guardia di Finanza. Richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della validità dell'impugnazione, è sufficiente una esposizione sintetica dei motivi che consenta di individuare le censure. Nel merito, insisteva nel rilevare il difetto di motivazione dell'atto impositivo, affermando che lo stesso riproduce asetticamente un PVC già ritenuto infondato da tre gradi di giurisdizione penale, nell'ambito di un procedimento di sequestro preventivo respinto per insussistenza dei presupposti. Deduceva poi quanto segue:”circa la tesi che tale sistema ipotizzato dalla stessa GdF avesse quale fine anche quello di preservare la società proprietaria del patrimonio edilizio dalle esposizioni debitorie e dunque dal rischio di fallimento, tutto ciò non corrisponde al vero in quanto la società proprietaria degli immobili ossia la Nominativo_2
& C. SA è fallita con sentenza del Tribunale di Locri in data 29/01/2016 (doc. n.13 della nota di deposito del 21/11/2025), dunque uno dei principali moventi individuati dalla GdF per la creazione del sistema di evasione paventato dalla stessa GdF ed attuato negli anni 2018 e 2019 viene meno in quanto la società era già fallita da ben 2 anni. “
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale e la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve essere preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi proposta dall'Agenzia resistente, dal momento che i motivi di ricorso, pur sinteticamente formulati, sono stati espressi e argomentati in maniera sufficientemente articolata.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Come ha già rilevato il giudice penale nei provvedimenti cautelari prodotti dalla società ricorrente, che hanno il crisma della definitività, quanto accertato dall'Agenzia è un elemento di mero sospetto, non idoneo a dimostrare il carattere fraudolento delle operazioni intraprese dalle società del gruppo. Tutte le società facenti capo al c.d. gruppo Società_4 sono state ritenute essere enti giuridici distinti, i quali, per quanto risulta, hanno autonoma contabilità e operano effettivamente nel settore di cui si discute. Le operazioni di cui si discute si ricollegano a vantaggi commerciali assicurati alle società grossiste. Il Tribunale del riesame di
Reggio Calabria, rigettando l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. di Locri che ha negato il sequestro preventivo sul presupposto dell'esistenza di un fumus del reato di cui all'art. 3 D.Lvo n. 74/2000, ha escluso che nella specie possano ravvisarsi operazioni fraudolente, compiute utilizzando degli schermi societari.
Ha, infatti, rilevato che “la relazione tecnica prodotta dalla difesa in data 4 ottobre 2022 nel ricostruire le peculiarità del settore economico di riferimento rappresentato dalla distribuzione alimentare nelle forme della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, evidenzia che le società grossiste, affiliate Associazione_1, acquistano dall'industria usufruendo di condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, con una previsione di sconto differito di fine periodo che garantisce il margine di guadagno alle stesse (cfr. pag. 11). In tal modo si consente alla dettagliante di acquistare a prezzi vantaggiosi che le consentiranno di poter a sua volta rivendere a i consumatori a prezzi concorrenziali mantenendo così una posizione importante nel mercato di riferimento. Avere le società dettaglianti altamente concorrenziali e quindi in grado di realizzare alti volumi di vendite consente alle società grossiste di mantenere alti volumi di forniture che corrispondono a maggiori premi e quindi a maggiori margini di guadagno”. Che la finalità di tali operazioni fosse quella di scaricare gli oneri fiscali su società prive di capacità contributiva è pertanto asserzione priva di supporto, non essendo stato peraltro documentato che il gruppo societario, complessivamente considerato, non ha fatto fronte agli oneri fiscali derivanti dalle operazioni di cui si controverte.
A fronte della produzione dei suddetti provvedimenti giurisdizionali penali e delle relative ulteriori memorie prodotte da parte ricorrente, peraltro, l'Agenzia delle Entrate nulla risulta aver replicato.
Né risulta che essa abbia proposto appello avverso le sentenze di questa Corte sopra indicate, le cui motivazioni questa Corte condivide, con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti da altra società facente capo al medesimo gruppo.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla s.r.l. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.623,00, oltre accessori e oneri come per legge, se dovuti.