Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
Il procedimento del riesame si caratterizza per la partecipazione non necessaria del Pubblico Ministero e del difensore, per cui l'omesso avviso di fissazione dell'udienza al difensore dà luogo ad una nullità d'ordine generale ed a regime intermedio. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto non sanata la nullità dall'intervento all'udienza del precedente difensore dell'indagato, revocato prima della fissazione dell'udienza stessa, al solo fine di formalizzare la rinuncia al mandato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2013, n. 46982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46982 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 06/11/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3497
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 30315/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SERPA LIVIO N. IL 23/09/1967;
avverso l'ordinanza n. 172/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 16/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata il 16 maggio 2013 e depositata il 14 giugno 2013, il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, giudicando su rinvio di questa Corte suprema di cassazione, giusta sentenza della Sezione 5^ Penale, 7 novembre 2012, n. 4724, ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 12 aprile 2012, di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato, Livio RP, limitatamente ai capi 22 e 23 relativi agli addebiti di omicidio tentato in danno di NA TO e di LA IA, e ha confermato il procedimento coercitivo in relazione ai capi residui, concernenti i delitto di associazione di tipo mafioso, di omicidio in danno di LU AR e di estorsione aggravata.
2. - L'indagato ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, avvocata Sabrina Mannarino, mediante atto recante la data del 26 giugno 2013, col quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 5, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 c.p.p.,
comma 1, e art. 309 c.p.p., comma 8, eccependo l'omesso avviso della udienza camerale di trattazione del riesame all'unico difensore di fiducia dell'indagato.
2.1 - Il difensore ha dedotto: essa avvocata Mannarino è stata nominata difensore dal RP personalmente, mediante dichiarazione resa il 14 aprile 2012, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Melfi;
l'indagato ha revocato le nomine dei difensori, in precedenza nominati (gli avvocati Gino Perrotta e Giancarlo Pittelli), prima della fissazione della udienza di trattazione davanti al giudice del rinvio;
prive di giuridico pregio e rilevanza - essendo intervenuta la revoca delle nomine - sono la dichiarazione di uno dei precedenti difensori di rinunciare al mandato (dopo esserne stato privato) e l'intervento del succitato difensore in camera di consiglio "al solo fine di rinunziare all'incarico difensivo"; l'omissione dell'avviso della udienza camerale al difensore di fiducia, avvocato Mannarino, comporta la nullità assoluta del procedimento e della ordinanza impugnata;
mentre nessuna efficacia sanante può essere attribuita alla comparsa in udienza del difensore revocato e sostituito.
2.2 - Con memoria, recante la data del 19 ottobre 2013, deposita il 25 ottobre 2013, con corredo di pertinente documentazione, l'avvocata Mannarino ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. - Deve, in limine, rilevarsi la inammissibilità del ricorso, limitatamente ai capi della ordinanza impugnata di annullamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere in parti-bus de quibus, concernenti gli addebiti di omicidio tentato e i reti connessi, capi 22 e 23 della imputazione prodromica.
Evidente è, infatti, la carenza dell'interesse del ricorrente a dolersi della pronuncia pienamente favorevole quanto ai capi in questione.
4. - Per il resto il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. 4.1 - Le deduzioni del ricorrente in ordine agli accadimenti del procedimento trovano puntuale riscontro in atti: effettivamente l'indagato aveva revocato le nomine dei difensori che in precedenza lo avevano assistito, gli avvocati Perrotta e Pittelli (giusta dichiarazioni di revoca del mandato difensivo, rispettivamente del 14 aprile 2012 e del 3 marzo 2013) già prima della fissazione (disposta il 22 marzo 2013) della udienza camerale davanti al giudice del rinvio;
e, inoltre, della trattazione del procedimento nessun avviso risulta essere stato inviato all'unico difensore che assisteva (e tutt'ora assiste) il RP.
Tanto comporta la nullità della ordinanza in dipendenza della inosservanza dell'art. 309 c.p.p., comma 8, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
4.2 - In ordine alla qualificazione della nullità in rapporto alla alternativa tra nullità generale a regime intermedio e nullità assoluta, non è configurabile la seconda ipotesi postulata dal ricorrente.
Il rito del riesame, per il richiamo operato dall'art. 308 c.p.p., comma 8, all'art. 127 cod. proc. pen., non si caratterizza per
"partecipazione necessaria" del Pubblico Ministero e del difensore. Recita, infatti, l'art. 127 c.p.p., comma 3, primo inciso, "Il Pubblico Ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono".
Pertanto non ricorre l'ipotesi della nullità assoluta, prevista dall'art. 179 c.p.p., comma 1, della "assenza" del difensore dell'imputato, in quanto la ridetta assenza comporta la nullità assoluta soltanto "nei casi in cui (..) è obbligatoria la presenza" del difensore.
4.3 - Il relazione alla nullità generale a regime intermedio rilevata occorre valutare se la fisica presenza alla udienza camerale del 16 maggio 2013 di uno dei difensori, la cui nomina RP aveva revocato prima della fissazione della udienza stessa, abbia - ovvero no - comportato la decadenza della parte dal diritto di fare valere la nullità in carenza della proposizione della tempestiva eccezione. La questione deve essere risolta nel senso negativo della esclusione della decadenza.
Alla temporanea comparsa nella udienza camerale del difensore, laddove l'intervento fu espressamente finalizzato al solo rilascio della dichiarazione (peraltro inutiliter resa) di rinuncia al mandato che era già stato revocato dall' indagato, non deve annettersi il valore della assistenza (nella specie difensiva) alla udienza camerale.
La "assistenza" costituisce, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, il presupposto della decadenza che si consuma nel concorso della condizione negativa della omessa proposizione della eccezione (la norma recita "Quando la parte vi assiste...").
Epperò, in carenza del relativo presupposto, la decadenza non ha luogo e affatto tempestiva risulta la denunzia della nullità generale, utilmente operata col presente ricorso.
5. - Conseguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso limitatamente ai capi della ordinanza impugnata di parziale annullamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere;
l'annullamento, quanto ai residui capi 6, 21 e 25, della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame, al riguardo, al Tribunale di Catanzaro.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi 6, 21 e 25 e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Catanzaro.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2013