Sentenza 18 aprile 2000
Massime • 1
La formazione del fascicolo per il dibattimento ha lo scopo di consentire una selezione degli atti e dei documenti che saranno conoscibili preventivamente dal giudice del dibattimento, ma non ha alcuna efficacia preclusiva nell'ambito del procedimento di ammissione della prova. Sicché le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, cui si riferisce la preclusione posta dall'art. 491 cod.proc.pen., sono soltanto quelle intese a ottenere l'esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo; mentre le questioni concernenti l'eventuale inclusione nel fascicolo di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, come non rimangono precluse le ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa l'ammissibilità della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo sia da atti che erroneamente non vi siano stati inseriti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2000, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Iette Presidente del 18/04/2000
Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere N.749
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi Consigliere N.16249/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorsi proposti da
De LU OL, n. a Roma il 3 agosto 1938
ER SA, n. a Diamante l'11 febbraio 1936
in proc. pen. a carico di
EN IG n. a Roma il 20 aprile 1964
ST TO, n. a Diamante il 16 marzo 1949
AS ER, n. a Diamante il 25 febbraio 1956
CI AT, n. a Diamante il 2 aprile 1951
IR RA, n. a Diamante il 31 luglio 1950
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata il 13 febbraio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI
Udite le conclusioni del P.M. Dott. V. Martusciello che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. S. Pastore
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro assolse EN IG, ST TO, AS ER, CI AT e IR RA dal delitto di diffamazione aggravata ai danni del sindaco e della giunta comunale di Diamante commesso con l'affissione di un manifesto, ritenendo carente la prova che il fatto fosse stato commesso dagli imputati, in quanto in primo grado non era stata acquisita al fascicolo del dibattimento la nota dell'ufficio affissione del comune dalla quale risultava che i manifesti controversi erano stati affissi appunto su richiesta degli imputati. Ricorrono per cassazione le parti civili OL De LU e SA ER, che lamentano vizio di motivazione e violazione di legge. I ricorsi sono manifestamente fondati, perché dalla stessa motivazione esibita dalla Corte d'appello a sostegno della propria decisione risulta palese la falsa applicazione dell'art. 491 c.p.p. commessa dai giudici d'appello allorché hanno ritenuto che, non essendo stato inserito nel fascicolo per il dibattimento, non fosse valutabile un documento legittimamente prodotto come allegato alla querela. Infatti la formazione del fascicolo per il dibattimento ha lo scopo di consentire una selezione degli atti e dei documenti che saranno conoscibili preventivamente dal giudice del dibattimento, ma non ha alcuna efficacia preclusiva nell'ambito del procedimento di ammissione della prova. Sicché le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, cui si riferisce la preclusione posta dall'art. 491 c.p.p., sono soltanto quelle intese a ottenere l'esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo;
mentre le questioni concernenti l'eventuale inclusione nel fascicolo di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, come non rimangono precluse le ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa l'ammissibilità della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo (Cass., sez. III, 11 aprile 1995, Fucci, m. 202880) sia da atti che erroneamente non vi siano stati inseriti. I giudici d'appello avrebbero dovuto pertanto valutare il documento dal quale risultava, come essi stessi riconobbero, la responsabilità degli imputati in ordine al fatto loro addebitato. In applicazione dell'art. 622 c.p.p., pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per il grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per l'appello.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000