Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2000, n. 5944
CASS
Sentenza 18 aprile 2000

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La formazione del fascicolo per il dibattimento ha lo scopo di consentire una selezione degli atti e dei documenti che saranno conoscibili preventivamente dal giudice del dibattimento, ma non ha alcuna efficacia preclusiva nell'ambito del procedimento di ammissione della prova. Sicché le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, cui si riferisce la preclusione posta dall'art. 491 cod.proc.pen., sono soltanto quelle intese a ottenere l'esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo; mentre le questioni concernenti l'eventuale inclusione nel fascicolo di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, come non rimangono precluse le ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa l'ammissibilità della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo sia da atti che erroneamente non vi siano stati inseriti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2000, n. 5944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5944
    Data del deposito : 18 aprile 2000

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