Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Non è integrato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quando sia provato che il trasporto del cittadino straniero era preordinato al ritorno al suo Paese d'origine attraverso il mero transito in altri Stati in quanto, alla luce del principio di offensività, il rimpatrio del clandestino è comportamento di segno opposto all'attività di impulso o gestione del fenomeno migratorio illegale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2006, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 19/12/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1512
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 030264/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DITRIESTE E DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di
TOLMEZZO;
nei confronti di:
1) AH IN, N. IL 10/07/1978;
avverso SENTENZA del 03/04/2006 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PALOMBARINI Giovanni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 4/4/06, emessa in esito a giudizio abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale, il GIP del Tribunale di Tolmezzo ha assolto il cittadino rumeno ZA IN per insussistenza del fatto dall'imputazione di avere violato il D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, come sostituito dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 11, comma 1, lett. a), in quanto colto in
Tarvisio il 4/9/03 mentre si accingeva a passare la frontiera con l'Austria alla guida di un autoveicolo su cui si trovava una connazionale in stato di clandestinità priva di valido titolo per la permanenza nel territorio di quello Stato.
Il Tribunale ha ritenuto in fatto provato, sulla base delle dichiarazioni della trasportata non contraddette da altri elementi, che costei fosse diretta nel Paese di origine per farvi rientro e ha interpretato il citato art. 12, comma 1, nel senso che sia sanzionata solo la condotta che, previo passaggio in territorio italiano, abbia come destinazione finale del viaggio il territorio di uno Stato rientrante nello spazio di Schengen.
Contro questa pronuncia il locale Procuratore della Repubblica e il Procuratore generale della Repubblica di Trieste hanno proposto ricorso per Cassazione con il quale deducono erronea interpretazione della norma incriminatrice in questione.
Il gravame non può trovare accoglimento.
Il Tribunale si è invero uniformato all'orientamento che nella giurisprudenza di questa Corte si sta, dopo oscillazioni, consolidando e il Collegio ritiene condivisibile (cfr. in particolare le sentenze di questa Sezione 10/10/03, P.M. in proc. Kutepov, rv. 226.065; 27/1/04, P.M. in proc. Craciun, rv.227.170; 7/4/04, Bacusca, rv. 227.850; 24/1/06, P.M. in proc. Baciu, rv. 233.941) secondo cui - quando, come nel caso di specie, si ritenga provato che il trasporto dello straniero era preordinato al suo ritorno nel Paese di origine attraverso il mero transito in altri Stati, il che nei ricorsi non è messo in discussione - alla luce del criterio di offensività e della ratio della norma incriminatrice (che è la lotta alle attività di impulso o gestione del fenomeno migratorio illegale mentre il rimpatrio del clandestino, rimuovendo la situazione di illegalità, è comportamento di segno opposto) il reato che è stato contestato allo ZA non è configurabile.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007