Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 3095
CASS
Sentenza 27 maggio 1998

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Massime1

L'art. 10 della legge n. 1423 del 1956, regolando l'ipotesi di concorrenza di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ne vieta l'esecuzione contemporanea e attribuisce la prevalenza alla misura di sicurezza, escludendo perciò l'esecuzione della sorveglianza speciale, al fine di evitare la duplicazione di misure fondate sui medesimi presupposti e tendenti al medesimo obiettivo dell'eliminazione della pericolosità sociale. Tuttavia il suo ambito di applicazione è limitato all'ipotesi di contemporaneità delle due misure, e non anche alla diversa ipotesi di loro applicazione differita nel tempo; da essa, pertanto, non può trarsi un principio di carattere generale, secondo il quale sarebbe sempre vietata l'applicazione, nei confronti dello stesso soggetto, della sorveglianza speciale e della libertà vigilata, o di una misura di sicurezza detentiva. Al contrario, la norma riconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto l'esecuzione simultanea. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso che l'interpretazione da essa fornita della norma leda il principio costituzionale di eguaglianza, in danno dei soggetti nei cui confronti le misure sono eseguite in tempi successivi rispetto a coloro nei cui confronti, essendosi già iniziata l'esecuzione della misura di sicurezza, non si fa luogo all'applicazione della sorveglianza speciale: e ciò perché le misure di sicurezza detentive e la libertà vigilata non hanno una durata rigidamente predefinita, nel senso che la loro esecuzione non può cessare se non viene previamente accertata la cessazione della pericolosità sociale; sicché appare logica la previsione dell'inapplicabilità della sorveglianza speciale durante l'esecuzione della misura di sicurezza).

Commentario1

  • 1Principio di specialità non si applica alle misure di prevenzione (Cass. 10281/08)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 3095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3095
Data del deposito : 27 maggio 1998

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