Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 1
L'art. 10 della legge n. 1423 del 1956, regolando l'ipotesi di concorrenza di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ne vieta l'esecuzione contemporanea e attribuisce la prevalenza alla misura di sicurezza, escludendo perciò l'esecuzione della sorveglianza speciale, al fine di evitare la duplicazione di misure fondate sui medesimi presupposti e tendenti al medesimo obiettivo dell'eliminazione della pericolosità sociale. Tuttavia il suo ambito di applicazione è limitato all'ipotesi di contemporaneità delle due misure, e non anche alla diversa ipotesi di loro applicazione differita nel tempo; da essa, pertanto, non può trarsi un principio di carattere generale, secondo il quale sarebbe sempre vietata l'applicazione, nei confronti dello stesso soggetto, della sorveglianza speciale e della libertà vigilata, o di una misura di sicurezza detentiva. Al contrario, la norma riconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto l'esecuzione simultanea. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso che l'interpretazione da essa fornita della norma leda il principio costituzionale di eguaglianza, in danno dei soggetti nei cui confronti le misure sono eseguite in tempi successivi rispetto a coloro nei cui confronti, essendosi già iniziata l'esecuzione della misura di sicurezza, non si fa luogo all'applicazione della sorveglianza speciale: e ciò perché le misure di sicurezza detentive e la libertà vigilata non hanno una durata rigidamente predefinita, nel senso che la loro esecuzione non può cessare se non viene previamente accertata la cessazione della pericolosità sociale; sicché appare logica la previsione dell'inapplicabilità della sorveglianza speciale durante l'esecuzione della misura di sicurezza).
Commentario • 1
- 1. Principio di specialità non si applica alle misure di prevenzione (Cass. 10281/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 27.05.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 3095
3.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 06483/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) UD NA n. il 01.01.1963
avverso ordinanza del 12.11.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere LA GIOIA VITO lette le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Frangini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto
Con ordinanza emessa il 12/11/1997 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da UD LE contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, emesso il 18/9/1997, che ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.
Il Tribunale ha, tra l'altro, rigettato la eccezione preliminare con la quale l'appellante aveva affermato che la esecuzione della misura di sicurezza doveva ritenersi assorbita nella esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, già conclusasi il 5/8/1996.
Nel merito il Tribunale ha osservato che la semplice regolarità della condotta nel periodo successivo alla scarcerazione non è sufficiente per ritenere cessata la pericolosità sociale già accertata dal giudice nel processo di cognizione. Infatti il periodo di condotta regolare ha avuto breve durata, mentre la pericolosità è stata desunta dalla tipologia dei reati commessi e dall'inserimento in una consorteria mafiosa. Accanto a questi elementi negativi, già valutati dal magistrato di sorveglianza, il Tribunale ha indicato anche l'atteggiamento ostile manifestato nei confronti della polizia in occasione di un controllo e la frequentazione di certo Lo AR IC, ex sorvegliato speciale. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il UD deducendo, con due motivi:
1 - violazione dell'art.10 della legge n.1423/56, che avrebbe dovuto essere applicato al fine di ritenere assorbita la esecuzione della misura di sicurezza nella esecuzione già completata della misura di prevenzione, non potendo ricadere sul condannato la responsabilità della mancata esecuzione contemporanea delle due misure;
2 - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale, avendo il Tribunale omesso di considerare che la condotta regolare è stata tenuta sin dal 1993, che i reato risalgono al 1985 e al 1988, che il Lo AR abita nella stessa via ed è stato incontrato occasionalmente, che la indicazione del cosiddetto atteggiamento ostile è derivata da una mera impressione degli agenti di polizia.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art.3 Cost., dell'art.10 della legge n.1423/56 nel caso in cui la sua interpretazione non consenta di ritenere l'assorbimento della misura di sicurezza in quella di prevenzione già eseguita.
Motivi della decisione
1 - La prima censura mossa con riferimento alla affermata incompatibilità delle esecuzione concorrente di una misura di prevenzione e di una misura di sicurezza è manifestamente infondata. L'art .10 della legge 27/12/1956, n.1423, regolando l'ipotesi di concorrenza di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ne vieta la esecuzione contemporanea ed attribuisce la prevalenza alla misura di sicurezza, escludendo perciò l'esecuzione della sorveglianza speciale.
La norma mira ad evitare la duplicazione di misure fondate sui medesimi presupposti e tendenti al medesimo obiettivo della eliminazione della pericolosità sociale.
Tuttavia il suo ambito di applicazione è limitato all'ipotesi di contemporaneità delle due misure e non anche alla diversa ipotesi di loro applicazione differita nel tempo. Dalla norma pertanto non può trarsi un principio di carattere generale secondo il quale sarebbe sempre vietata la applicazione nei confronti dello stesso soggetto della sorveglianza speciale e della libertà vigilata, o di una misura di sicurezza detentiva.
Al contrario la norma riconosce implicitamente la liceità della applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto la esecuzione contemporanea.
Nel caso concreto la esecuzione della libertà vigilata è iniziata dopo che la sorveglianza speciale è stata interamente eseguita e dopo che il competente magistrato di sorveglianza ha valutato la persistenza della pericolosità sociale già accertata in sede di condanna.
In questa situazione non si riesce a comprendere per quale ragione la pregressa esecuzione della sorveglianza speciale dovrebbe assorbire quella della linertà vigilata, pur in presenza di una accertata persistente pericolosità sociale.
Così precisata la inconferenza, nel caso concreto, del suddetto art. 10 della legge n.1423/56, deve anche escludersi qualsiasi lesione del principio costituzionale di uguaglianza, fissato nell'art.3 Cost., come prospettata dal ricorrente nei motivi aggiunti.
Infatti dalla esecuzione differita, anziché contestuale, delle due misure non deriva alcuna ingiustificata disparità di trattamento a danno del soggetto nei cui confronti le misure sono eseguite in tempi successivi rispetto al soggetto nei cui confronti, essendo già iniziata la esecuzione della misura di sicurezza, non si fa luogo alla applicazione della sorveglianza speciale.
È sufficiente osservare che le misure di sicurezza detentive e la libertà vigilata non hanno una durata rigidamente predefinita, nel senso che la loro esecuzione non può cessare se non viene preventivamente accertata la cessazione della pericolosità sociale che ne ha giustificato la applicazione (artt.207 e 208 c.p.). Appare perciò logica la disposizione che prevede la inapplicabilit...' del sorveglianza speciale durante la esecuzione della misura di sicurezza. La pericolosità sociale è infatti adeguatamente fronteggiata, per tutto il tempo in cui sussiste, con tale misura. Nel caso invece, come quello di specie o come altri analoghi che possono ipotizzarsi, in cui non sia in atto alcuna misura, ne' di sicurezza ne' di prevenzione, e risulti la esistenza di una pericolosità sociale che giustifichi, a seconda delle circostanze concrete, la applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione, la situazione è completamente diversa da quella prevista dal legislatore nel suddetto art.10, sicché appare giustificata la applicazione ed esecuzione della misura più idonea a fronteggiare la accertata pericolosità sociale.
La disparità di trattamento, nelle due diverse ipotesi, è pienamente giustificata e non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale è perciò manifestamente infondata.
2 - Il secondo motivo è anch'esso infondato, avendo il Tribunale di Sorveglianza adeguatamente individuato ed indicato gli elementi dai quali è stata desunta la persistenza della pericolisità sociale.
La motivazione sul punto è particolarmente diffusa ed articolata, con riferimento alla tipologia dei reati commessi, all'inserimento in una consorteria mafiosa, al comportamento tenuto in occasione dei controlli di polizia, alla frequentazione dell'ex sorvegliato speciale Lo AR IC.
Le censure del ricorrente fanno riferimento soprattutto alla regolarità della condotta tenuta durante il periodo di libertà dopo la scarcerazione ed alla lontananza nel tempo dei reati ai quali si riferisce la condanna che ha giustificato la applicazione della misura di sicurezza.
Ma tali argomenti sono stati gia esaminati dal giudice di merito che, con valutazione di fatto esente da vizi logici, ne ha sottolineato la scarsa rilevanza, essendo prevalenti, nel giudizio di persistenza della pericolosità sociale, gli elementi indizianti già accertati e sopra ricordati.
Il ricorso deve essere perciò rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, il 27 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998