Articolo 2 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 aprile 1990
Art. 2.
1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , sono sostituiti dai seguenti:
"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale , in quanto compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente".
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , sono inseriti i seguenti:
"Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione il procedimento di prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il rpocedimento puo' essere iniziato o proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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