Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
Il principio di specialità previsto dalla convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19900 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1202
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 031136/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI NT N. IL 07/04/1973;
avverso ORDINANZA del 12/06/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FRANCANTONIO GRANERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore di AN IN ricorre avverso l'ordinanza in data 12.6.2003, con la quale il tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il suo reclamo avverso il decreto ministeriale ex art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario.
A sostegno del ricorso, deduce l'eccesso di potere ed il difetto e manifesta illogicità della motivazione, adducendo che, nella specie, si era contestato che il detenuto avesse mantenuto i legami con l'organizzazione criminale e si era rilevato che il IN era stato estradato in Italia solo per un reato di omicidio in relazione al quale era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, mentre gli altri provvedimenti di cattura richiamati nel provvedimento ministeriale, non seguiti da autonomi provvedimenti di estradizione, non potevano essere utilizzati. Si deduce, infine, la violazione delle garanzie di inviolabilità della libertà personale assicurate dall'art. 13 della Costituzione. Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo, nelle sue varie articolazioni, è tutto incentrato sull'intervenuta considerazione di reati commessi in precedenza, per i quali non è intervenuta l'estradizione. Trattasi di circostanza irrilevante, come più volte stabilito da questa Corte in materia di misure di prevenzione, sulla base di principi applicabili anche al caso di specie, essendosi stabilito (Cass. Sez. 2^, n. 1784, 8.4.1994, P.M. e Zaza;
Cass. Sez. 6, 10.2.98, n. 464, Merico e altre conformi) che il principio di specialità previsto dalla Convenzione Europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen. non opera in tema di misure di prevenzione, atteso che queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza dì precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.
Il secondo motivo è tutto in fatto e quindi non ammissibile in questa sede.
Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004